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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04388/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcLa JUNIN( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZApajdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza ha applicato, a [OSCURATO:PERSONA], la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni due di reclusione ed euro mille di multa, riconosciuta la continuazione con reati già giudicati con sentenza irrevocabile, in relazione al reato di cui all'art. 455 cod.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il proprio difensore, deducendo inosservanza degli artt. 125, 546, 129 cod. proc. pen, in relazione alla mancata verifica della sussistenza dei presupposti per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con correlato difetto di motivazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.).

E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti.

Errore manifesto non rilevabile in questo caso.

4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi denunciati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcLa JUNIN( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZApajdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza ha applicato, a [OSCURATO:PERSONA], la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni due di reclusione ed euro mille di multa, riconosciuta la continuazione con reati già giudicati con sentenza irrevocabile, in relazione al reato di cui all'art. 455 cod. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il proprio difensore, deducendo inosservanza degli artt. 125, 546, 129 cod. proc. pen, in relazione alla mancata verifica della sussistenza dei presupposti per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con correlato difetto di motivazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.). E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati. Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Errore manifesto non rilevabile in questo caso. 4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi denunciati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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