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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 20927/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Vasto, in data 17 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sette di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 256, comma 3, d.

Igs. n. 152 del 2006 (capo a) , artt. 633, 639-bis cod. pen. (capo b) e art. 437, primo comma , cod. pen. (capo c), riconosciuta la continuazione tra i reati, ritenuto più grave quello contestato al capo c.

2. Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge per illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dei reati e alla loro riferibilità al [OSCURATO:PERSONA], nonché violazione di legge per difetto di motivazione e erronea applicazione di norma penale quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Considerato che il primo motivo di ricorso appare riproduttivo di identiche censure, devolute con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto fornendo motivazione immune da vizi e non manifestamente illogica (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rispetto alla quale le critiche formulate con il ricorso si appalesano meramente reiterative e, dunque, inammissibili (cfr. nel senso che sono inammissibili i motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti nel precedente grado e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 3.1.Ritenuto, altresì, quanto al secondo motivo di ricorso, che lo stesso è del pari inammissibile considerato che attinge un giudizio, quello circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente motivato, tenuto conto che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego indicato, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra le altre, Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610; Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic, Rv. 256172). 4.Rilevato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Vasto, in data 17 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sette di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 256, comma 3, d. Igs. n. 152 del 2006 (capo a) , artt. 633, 639-bis cod. pen. (capo b) e art. 437, primo comma , cod. pen. (capo c), riconosciuta la continuazione tra i reati, ritenuto più grave quello contestato al capo c. 2. Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge per illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dei reati e alla loro riferibilità al [OSCURATO:PERSONA], nonché violazione di legge per difetto di motivazione e erronea applicazione di norma penale quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Considerato che il primo motivo di ricorso appare riproduttivo di identiche censure, devolute con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto fornendo motivazione immune da vizi e non manifestamente illogica (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rispetto alla quale le critiche formulate con il ricorso si appalesano meramente reiterative e, dunque, inammissibili (cfr. nel senso che sono inammissibili i motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti nel precedente grado e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 3.1.Ritenuto, altresì, quanto al secondo motivo di ricorso, che lo stesso è del pari inammissibile considerato che attinge un giudizio, quello circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente motivato, tenuto conto che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego indicato, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra le altre, Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610; Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic, Rv. 256172). 4.Rilevato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20927/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris