CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 32548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20964-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 199, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO G. [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 715/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 20964 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- 1. la Corte d’Appello di Bologna, adita dall’[OSCURATO:PERSONA] della Romagna, ha riformato la sentenza del Tribunale di Rimini che, in parziale accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato l’illegittimità dei contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti ed aveva condannato l’Azienda al risarcimento del danno ex art. 32 della legge n. 183/2010, quantificato in otto mensilità dell’ultima retribuzione globale percepita; 2. la Corte territoriale ha deciso la controversia sulla base del principio della cosiddetta ragione più liquida ed ha ritenuto assorbente per escludere la fondatezza della domanda risarcitoria la circostanza che la Marcaccini fosse stata assunta a tempo indeterminato dall’Azienda all’esito di procedura concorsuale; 3. il giudice d’appello ha premesso che era stato dedotto un fatto nuovo sopravvenuto, indispensabile ai fini della decisione, ed ha aggiunto che la prova dello stesso poteva essere acquisita anche mediante ricorso ai poteri d’ufficio; 4. nel merito, richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n. 16336/2017 nonché la pronuncia della stessa Corte distrettuale n. 941/2018 resa in fattispecie analoga, ha ritenuto che l’assunzione, seppure disposta all’esito di procedura concorsuale, avesse , con riferimento al cosiddetto danno comunitario, la medesima efficacia satisfattiva riconosciuta alla stabilizzazione; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso l’Azienda USL della Romagna; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso, formulato ex art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 99 cod. proc. civ., ed addebita alla Corte territoriale di essere incorsa nel vizio di extra o ultra petizione per aver posto a fondamento della decisione un fatto nuovo, sopravvenuto alla pronuncia della sentenza di primo grado, e non tempestivamente dedotto dall’Azienda con il ricorso in appello; Ric. 2021 n. 20964 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- 2. con la seconda critica, ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e sostiene, in sintesi, che il principio affermato da questa Corte in ordine all’efficacia satisfattivadell’immissione in ruolo, avvenuta ai sensi della legge n. 107/2015, non può essere esteso alle procedure concorsuali e non può trovare applicazione nella fattispecie in quanto l’assunzione a tempo indeterminato è stata ottenuta «solo ed esclusivamente per aver partecipato (così comenegli undici anni precedenti) ad un'[OSCURATO:PERSONA] (aperta a tutti i richiedenti)soggetta alle regole di selezione ordinaria»; 3. il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e seguenti cod. proc. civ. perché la Corteterritoriale non poteva disporre la compensazione delle spese di lite in una fattispecie nella quale la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda, era stata pronunciata nel rispetto della normativa vigente e di consolidati orientamenti giurisprudenziali ed il rigetto è dipeso da un fatto sopravvenuto che, in quanto tale, non poteva essere apprezzato dalla parte ricorrente al momento della instaurazione del giudizio; 4. il primo motivo di ricorso è infondato; ha osservato Cass. n. 20286/2022 chela stabilizzazione opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione del contratto a termine ed impedisce, al soggetto che agisce, di rivendicare il «danno comunitario» nei termini indicati dal richiamato arresto delle Sezioni Unite, resosi necessario al fine di assicurare la doverosa conformazione del diritto nazionale ai principi dell’ordinamento eurounitario; l’onere di allegare e provare l’intervenuta stabilizzazione, ossia l’operare di una misura che soddisfi i requisiti richiesti dalla clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, grava sul datore di lavoro che abbia commesso l’abuso perché si è in presenza di un’eccezione in senso lato, non di una mera difesa (cfr. Cass. n. 21355/2022); corollario della ritenuta natura di eccezione in senso lato è che alla stessa si applicano le relative regole di rito e, pertanto, opera il principio secondo cui l’eccezione stessa può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421, comma 2, cod. proc. civ., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della Ric. 2021 n. 20964 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- decisione (cfr. fra le tante, sul rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato, Cass. n. 22371/2021; Cass. n. 25434/2019; Cass. n. 14755/2018); 5. è, invece, fondato il secondo motivo per le ragioni indicate da Cass. n. 963/2021, che ha cassato la pronuncia della Corte d’Appello d i Bologna richiamata nella sentenza qui impugnata; 5.1. la Corte territoriale, nel richiamare Cass. n. 16336/2017 e nel ritenere applicabile alle procedure concorsuali l’efficacia satisfattiva che deriva dalla stabilizzazione del rapporto, si è posta in contrasto con il principio di diritto enunciato da Cass. n. 14815/2021 (ribadito da Cass. nn. 15240 e 35369 del 2021) secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso. Tale ultima condizione non ricorre allorquando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»; i principi enunciati richiedono la valutazione concreta della singola fattispecie, diretta ad accertare se la assunzione seguita ad una reiterata stipulazione di contratti a termine sia ad essi ricollegabile in un rapporto di causa/effetto, con la specifica individuazione di quale sia stato il procedimento (previsione di legge, concorso per titoli specifici, selezione riservata)che abbia consentito la immissione in ruolo del lavoratore proprio in ragione dei pregressi contratti a termine; una siffatta valutazione, da compiersi con accertamento del giudice del merito sulla base degli enunciati principi, non risulta essere stata effettuata nel caso in esame, nel quale la ricorrente ha allegato di essere stata assunta a tempo indeterminato a seguito di ordinaria selezione aperta a tutti i richiedenti ( "asta pubblica"), non ricollegabile, a suo dire, alle pregresse assunzioni a termine; 6. l’accoglimento del secondo motivo assorbe la terza censura e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata i dispositivo che provvederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di Ric. 2021 n. 20964 sez. ML -ud. 22-09-2022 -5- diritto richiamato nel punto che precede e provvedendo anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità; 7. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed assorbe il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in