CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 30733/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avy4o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 ottobre 2024, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Savona il 23 novembre 2023, pronunciandosi ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 32.000 di multa, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due episodi del reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertato in Albenga il 17 agosto 2023. È stato proposto il 14 ottobre 2024 ricorso per cassazione, con cui la difesa dell'imputato ha censurato la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità. Il 14 febbraio 2025 è pervenuta la dichiarazione rilasciata il 12 febbraio 2025 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Ivrea da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.