CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 1977
Cassazione n. 21720/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 16/10/1977 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 28 aprile 2025 che, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflittagli dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 26 aprile 2024; considerato che il ricorrente, per il tramite del difensore munito di procura speciale, all'udienza del 28 aprile 2025 ha rinunciato ai primi due motivi di appello (volti ad ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e ad escludere la recidiva), mentre invece ha insistito nel terzo e nel quarto motivo (relativi, rispettivamente, alle circostanze attenuanti generiche ed alla entità della pena); ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato, analogamente a quanto si afferma a proposito della sentenza resa in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 - 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258 - 01; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Rv. 245919 - 01; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M