Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25071/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 7 gennaio 2026 la Corte d’appello di Palermo, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguentisentenze di condanna emesse nei suoi confronti:1. sentenza del 25 luglio 1997, irrevocabile il 22 giugno 2001, di condannaalla pena di 30 anni di reclusione per i reati degli artt. 110, 575, 411, e 416-biscod. pen. per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, fattocommesso quest’ultimo fino al 25 luglio 1997;2. sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9 novembre 2023,irrevocabile il 21 febbraio 2025, di condanna alla pena di 14 anni di reclusioneper il reato di cui all'art 416-bis cod. pen. per aver assunto il ruolo apicale nellafamiglia mafiosa di Passo di Rigano, fatto commesso da aprile 2018 a giugno2019.In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenutonon vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitariadei reati, evidenziando, in particolare, che tra la prima e la seconda condottaassociativa il ricorrente è stato detenuto per quasi trent’anni, e che comunquenella seconda condanna è stato riconosciuto il suo ruolo di capo delmandamento.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e viziodi motivazione perché l’identità del disegno criminoso non può essere negatosulla base del mutamento della struttura associativa, ma solo in caso di nuovopactum sceleris, mentre la distanza temporale non impedisce che sia ravvisabilel’unico disegno criminoso; non è di ostacolo al riconoscimento dellacontinuazione, invece, il raggiungimento della qualifica apicale nella medesimacosca, che anzi è indice di progressione criminosa.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1.

Le due condanne sono relative a condotte di partecipazione allamedesima cosca mafiosa in due segmenti temporali diversi.Tra la data di cessazione formale dell’accertamento di responsabilitàavvenuto in occasione della prima condanna e la data di inizio della secondacondotta associativa intercorrono, infatti, più di venti anni.L’ordinanza ha ritenuto che in questi venti anni, in cui il ricorrente è statoprevalentemente detenuto, non vi fosse prova della prosecuzione dellapartecipazione, e che, quindi, lo iato temporale rimanesse tale e fosse preclusivoal riconoscimento di una volizione criminale unitaria.Il ricorso deduce che il ricorrente ha continuato a far parte dell’associazionecriminale anche durante la detenzione, tanto è che nella seconda condanna ne èdiventato un esponente apicale, il che sarebbe indice di progressione criminosa.Gli argomenti sono fondati.Il collegio intende dare continuità all’orientamento della giurisprudenza dilegittimità che ritiene che “in tema di associazione per delinquere di stampomafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza dellapartecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione dellaconsorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso oesclusione del singolo associato.

In motivazione la Corte ha precisato che larescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo,da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, daltrasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da unacontrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno deisodali, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere diallegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segnocontrario). (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661 -02).Ne consegue che, per decidere l’istanza, il giudice dell’esecuzione avrebbedovuto effettuare una specifica indagine sulla natura dei due sodalizi e sulla lorocontinuità, in conformità con l’indirizzo interpretativo, secondo cui “ai fini dellaconfigurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione perdelinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia delreato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sullanatura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità neltempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successivadi organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesimaorganizzazione” (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01).Né rileva che nella prima sentenza di condanna il ricorrente sia statoritenuto essere un mero partecipe del gruppo criminale, mentre nel secondo nesia stato ritenuto essere un esponente apicale, il che, anzi, in ragione delleregole di comportamento delle organizzazioni mafiose, enucleate sulla base diripetuti rilievi fattuali che consentono di individuare una massima di esperienzache non abbisogna di essere provata (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep.2021, PG in proc.

Romano, Rv. 281385; Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, PM inproc.

Devona, Rv. 277312), è indice di una certa continuità nella partecipazione.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sonostate rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.2.

Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso cheCorte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmenteillegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.,nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinviodopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciareordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sedeesecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello diPalermo in diversa composizione.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 7 gennaio 2026 la Corte d’appello di Palermo, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguentisentenze di condanna emesse nei suoi confronti:1. sentenza del 25 luglio 1997, irrevocabile il 22 giugno 2001, di condannaalla pena di 30 anni di reclusione per i reati degli artt. 110, 575, 411, e 416-biscod. pen. per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, fattocommesso quest’ultimo fino al 25 luglio 1997;2. sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9 novembre 2023,irrevocabile il 21 febbraio 2025, di condanna alla pena di 14 anni di reclusioneper il reato di cui all'art 416-bis cod. pen. per aver assunto il ruolo apicale nellafamiglia mafiosa di Passo di Rigano, fatto commesso da aprile 2018 a giugno2019.In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenutonon vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitariadei reati, evidenziando, in particolare, che tra la prima e la seconda condottaassociativa il ricorrente è stato detenuto per quasi trent’anni, e che comunquenella seconda condanna è stato riconosciuto il suo ruolo di capo delmandamento.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e viziodi motivazione perché l’identità del disegno criminoso non può essere negatosulla base del mutamento della struttura associativa, ma solo in caso di nuovopactum sceleris, mentre la distanza temporale non impedisce che sia ravvisabilel’unico disegno criminoso; non è di ostacolo al riconoscimento dellacontinuazione, invece, il raggiungimento della qualifica apicale nella medesimacosca, che anzi è indice di progressione criminosa.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Le due condanne sono relative a condotte di partecipazione allamedesima cosca mafiosa in due segmenti temporali diversi.Tra la data di cessazione formale dell’accertamento di responsabilitàavvenuto in occasione della prima condanna e la data di inizio della secondacondotta associativa intercorrono, infatti, più di venti anni.L’ordinanza ha ritenuto che in questi venti anni, in cui il ricorrente è statoprevalentemente detenuto, non vi fosse prova della prosecuzione dellapartecipazione, e che, quindi, lo iato temporale rimanesse tale e fosse preclusivoal riconoscimento di una volizione criminale unitaria.Il ricorso deduce che il ricorrente ha continuato a far parte dell’associazionecriminale anche durante la detenzione, tanto è che nella seconda condanna ne èdiventato un esponente apicale, il che sarebbe indice di progressione criminosa.Gli argomenti sono fondati.Il collegio intende dare continuità all’orientamento della giurisprudenza dilegittimità che ritiene che “in tema di associazione per delinquere di stampomafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza dellapartecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione dellaconsorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso oesclusione del singolo associato. In motivazione la Corte ha precisato che larescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo,da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, daltrasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da unacontrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno deisodali, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere diallegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segnocontrario). (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661 -02).Ne consegue che, per decidere l’istanza, il giudice dell’esecuzione avrebbedovuto effettuare una specifica indagine sulla natura dei due sodalizi e sulla lorocontinuità, in conformità con l’indirizzo interpretativo, secondo cui “ai fini dellaconfigurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione perdelinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia delreato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sullanatura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità neltempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successivadi organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesimaorganizzazione” (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01).Né rileva che nella prima sentenza di condanna il ricorrente sia statoritenuto essere un mero partecipe del gruppo criminale, mentre nel secondo nesia stato ritenuto essere un esponente apicale, il che, anzi, in ragione delleregole di comportamento delle organizzazioni mafiose, enucleate sulla base diripetuti rilievi fattuali che consentono di individuare una massima di esperienzache non abbisogna di essere provata (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep.2021, PG in proc. Romano, Rv. 281385; Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, PM inproc. Devona, Rv. 277312), è indice di una certa continuità nella partecipazione.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sonostate rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.2. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso cheCorte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmenteillegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.,nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinviodopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciareordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sedeesecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello diPalermo in diversa composizione.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris