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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 41264/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 13645/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino ed ha bilanciato le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante e rideterminato la pena inflitta in mesi tre di reclusione ed euro cento di multa per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce rispettivamente vizio di motivazione in relazione alla prova circa il contributo alla realizzazione della condotta tipica e violazione di legge in relazione al concorso di persone nel reato - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 13645/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino ed ha bilanciato le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante e rideterminato la pena inflitta in mesi tre di reclusione ed euro cento di multa per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce rispettivamente vizio di motivazione in relazione alla prova circa il contributo alla realizzazione della condotta tipica e violazione di legge in relazione al concorso di persone nel reato - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41264/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris