CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 1944
Cassazione n. 29429/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1944 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7227/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per i reati di cui agli art.582, 585 cod.pen., dichiarando di non doversi procedere in ordine al capo B) (art. 4 legge 110/75, 61 n.2 cod.pen.) perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando, di conseguenza, la pena; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e lamenta violazione dell'art. 533 cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata (se non adducendo apoditticamente l'incertezza circa la riconducibilità del fatto all'imputato), non consentendo, così, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.