CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28391/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27118/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, 14P1 via Tolmino, 9 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 673/31/15, depositata ilj.6 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il í6 aprile 2015, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'annullamento dell'atto di contestazione con cui era stata irrogata una sanzione per indebita compensazione di i.v.a. per importi superiori al limite di euro 516.456,90; - il giudice di appello ha ritenuto che, per effetto dell'innalzamento del limite operato con la I. 27 dicembre 2013, n. 147, la condotta rilevata non costituiva più una violazione punibile, in quanto le compensazioni effettuate erano inferiori al nuovo limite previsto di euro 700.000,00; - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - con nota del 31 maggio 2021 la ricorrente chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avuto riguardo alla sopravvenuta domanda di definizione della lite presentata dalla contribuente ai sensi dell'art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; [OSCURATO:PERSONA]: - sulla base del contenuto dell'istanza della ricorrente e della documentazione alla stessa allegata, in cui si riferisce l'avvenuta definizione della lite secondo la normativa statuale richiamata, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi art. 46, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso; - le spese del giudizio sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate, in coerenza con l'art. 46, terzo comma, d.lgs. n. 546 del P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; pone le spese del giudizio di legittimità a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale 9 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] e \ [OSCURATO:PERSONA] 00 i 5 OTT 20