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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14212/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 6.5.2020 il GUP di Bari aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]) responsabile dei fatti di tentata rapina in concorso di cui ai capi 1) e 2) della rubrica per cui, operato l'aumento per la ritenuta continuazione ed applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

2. la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena nei confronti del solo coimputato ed ha invece confermato integralmente la decisione nei confronti del Magaletti che ha condannato al pagamento delle spese del grado;

3. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando omessa o apparente motivazione sul trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: rileva che la Corte di Appello ha omesso di motivare in ordine al motivo di appello che era stato articolato in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche omettendo, in particolare, di considerare il ruolo effettivamente svolto dall'imputato, l'intensità del dolo ed il comportamento processuale collaborativo da lui tenuto e, specificamente, la confessione resa dal Magaletti da ritenersi sintomo di effettiva resipiscenza; analogamente scarna ed apodittica, secondo la difesa, è la motivazione resa sul trattamento sanzionatorio e sulla richiesta di contenimento nel minimo tenuto conto dell'evidente sperequazione con quella riservata al coimputato.

4. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di Appello, diversamente da quanto opinato nel ricorso, ha motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in maniera tutt'altro che apparente; ha in particolare fatto riferimento alla contestuale programmazione di due rapine con la partecipazione di tre persone ed al fatto che la confessione resa dall'imputata - peraltro soltanto in sede di spontanee dichiarazioni al GIP - fosse intervenuta in un contesto probatorio già di per sé solido ed autosufficiente.

Per altro verso, i giudici baresi non hanno trascurato la diversità di posizioni e della conseguente risposta sanzionatoria nei confronti del Magaletti piuttosto che del Delle Noci valorizzando in particolare l'età adulta del primo ed la sua capacità di persuasione e rafforzamento del proposito criminoso nei confronti dei correo.

Quanto alla entità della pena hanno evidenziato la contestualità della programmazione e del tentativo di portare a termine due rapine oltre che la considerazione del certificato penale del ricorrente gravato da numerosi precedenti.

Ed è appena il caso di ricordare, ancora una volta, che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consiglier7:estensore [OSCURATO:PERSONA] Ci4nfrocca i Alfri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 6.5.2020 il GUP di Bari aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]) responsabile dei fatti di tentata rapina in concorso di cui ai capi 1) e 2) della rubrica per cui, operato l'aumento per la ritenuta continuazione ed applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; 2. la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena nei confronti del solo coimputato ed ha invece confermato integralmente la decisione nei confronti del Magaletti che ha condannato al pagamento delle spese del grado; 3. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando omessa o apparente motivazione sul trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: rileva che la Corte di Appello ha omesso di motivare in ordine al motivo di appello che era stato articolato in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche omettendo, in particolare, di considerare il ruolo effettivamente svolto dall'imputato, l'intensità del dolo ed il comportamento processuale collaborativo da lui tenuto e, specificamente, la confessione resa dal Magaletti da ritenersi sintomo di effettiva resipiscenza; analogamente scarna ed apodittica, secondo la difesa, è la motivazione resa sul trattamento sanzionatorio e sulla richiesta di contenimento nel minimo tenuto conto dell'evidente sperequazione con quella riservata al coimputato. 4. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello, diversamente da quanto opinato nel ricorso, ha motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in maniera tutt'altro che apparente; ha in particolare fatto riferimento alla contestuale programmazione di due rapine con la partecipazione di tre persone ed al fatto che la confessione resa dall'imputata - peraltro soltanto in sede di spontanee dichiarazioni al GIP - fosse intervenuta in un contesto probatorio già di per sé solido ed autosufficiente. Per altro verso, i giudici baresi non hanno trascurato la diversità di posizioni e della conseguente risposta sanzionatoria nei confronti del Magaletti piuttosto che del Delle Noci valorizzando in particolare l'età adulta del primo ed la sua capacità di persuasione e rafforzamento del proposito criminoso nei confronti dei correo. Quanto alla entità della pena hanno evidenziato la contestualità della programmazione e del tentativo di portare a termine due rapine oltre che la considerazione del certificato penale del ricorrente gravato da numerosi precedenti. Ed è appena il caso di ricordare, ancora una volta, che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consiglier7:estensore [OSCURATO:PERSONA] Ci4nfrocca i Alfri
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