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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 19038/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11776-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,

V. NICENETO n. 69, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende - controricorrenti - nonchè contro F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 11776/2018 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FERRARA Numero sezionale 1076/2022Numero di raccolta generale 19038/2022 RAFFAELE Data pubblicazione 13/06/2022 - intimati - avverso la sentenza n. 776/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 22.4.2003 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Civitavecchia per sentir dichiarare l’intervenuta estinzione del diritto di servitù di passaggio coattiva gravante sulla loro proprietà ed ottenere la condanna dei convenuti ad innalzare il muro di recinzione posto a confine tra i due fondi, ad eliminare le luci e vedute praticate su detto muro ed un cancello posto sullo stesso, opere tutte eseguite senza il consenso degli attori.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiamando in garanzia, da un lato, [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli attori, ritenuta responsabile dei danni cagionati ai medesimi, e, dall’altro lato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], danti causa dei convenuti, per la garanzia a fronte delle molestie e dell’evizione subita.

Spiegavano inoltre domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento dell’indennità ex art. 1053 c.c., proporzionata al danno causato.

Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], concludendo per il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti, mentre rimanevano contumaci gli altri chiamati in giudizio.

Con sentenza n. 1192/2010 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo la riconvenzionale e condannando gli attori al pagamento, in favore dei convenuti, della somma di € 360 annui sino al momento dell’estinzione del diritto di servitù, oltreché alla F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 11776/2018 Numero sezionale 1076/2022 eliminazione di un pannello di legno sostenuto da montanti infissi Numero di raccolta generale 19038/2022Data pubblicazione 13/06/2022 nel terreno che era stato posto in opera.

Interponevano appello avverso detta decisione gli originari attori e si costituivano in seconde cure, per resistere al gravame, i convenuti.

I terzi chiamati rimanevano invece contumaci.

Con la sentenza impugnata, n. 776/2018, la Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione, confermando la decisione di prima istanza e condannando gli appellanti alle spese del grado.

Propongono ricorso per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo ed il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’errata e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1470 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe interpretato erroneamente la volontà delle parti, rappresentata nell’atto di compravendita del 15.11.1983, con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], danti causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano acquistato la proprietà dell’immobile poi trasferito agli odierni controricorrenti.

Ad avviso dei ricorrenti, detto atto sarebbe chiaro nel prevedere il trasferimento, ai predetti Malvasi e Cecca, della metà del sentiero di campagna dal quale hanno accesso sia il loro fondo che i fondi limitrofi, gravato da servitù perpetua di passaggio.

La Corte di Appello avrebbe, invece, fatto riferimento ad un atto precedente, ed in particolare all’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale i danti causa degli odierni ricorrenti avevano acquistato la proprietà del loro fondo, in seguito -appunto- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 11776/2018 Numero sezionale 1076/2022 ceduto a Flammini e Loi, affermando che ad esso sarebbe stata Numero di raccolta generale 19038/2022Data pubblicazione 13/06/2022 allegata una planimetria che, invece, non sarebbe allegata né sottoscritta dalle parti stipulanti.

In tal modo, la Corte di merito avrebbe -secondo i ricorrenti- erroneamente applicato i canoni di interpretazione di cui agli artt. 1362 e 1362 c.c., omettendo di dare rilievo al dato letterale dei titoli, secondo il quale la stradina di campagna costituiva oggetto di entrambi i trasferimenti, rispettivamente eseguiti in favore di Flammini e Loi, da un lato, e di Malvasi e Cecca, dall’altro lato.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l’errata e falsa applicazione degli artt. 1159 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di accertamento dell’avvenuta usucapione ex art. 1159 c.c., ritenendo il titolo di provenienza degli odierni ricorrenti non idoneo ai fini del trasferimento della striscia di terreno oggetto di contestazione.

Ad avviso dei ricorrenti, poiché essi avrebbero posseduto la predetta striscia a titolo esclusivo, a far data dal loro acquisto, risalente al 15.11.1983, in buona fede, sarebbe maturata in loro favore l’usucapione abbreviata.

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano l’errata e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1146 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ingiustamente escluso la sussistenza del possesso utile ad usucapionem per accessione nel possesso dei danti causa degli odierni ricorrenti.

Secondo questi ultimi, il fatto che il possesso della stradina fosse stato loro trasferito con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale essi avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA] la proprietà del loro immobile, costituirebbe circostanza sufficiente ai fini dell’accessione nel precedente possesso esercitato dai loro danti causa.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 11776/2018 Infine, con il quinto motivo, i ricorrenti si dolgono del governo Numero sezionale 1076/2022Numero di raccolta generale 19038/2022 delle spese operato dalla Corte di Appello.

Data pubblicazione 13/06/2022 Per ragioni di ordine logico, merita di essere esaminato, prima degli altri, il terzo motivo, che è fondato.

La Corte di Appello concentra la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di proprietà in favore degli odierni ricorrenti soltanto sull’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva venduto ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’immobile oggi di proprietà Flammini e Loi, escludendo che esso comprendesse anche la striscia di terreno oggetto di causa.

Non esamina, invece, in alcun modo, il contenuto del successivo atto del 15.11.1983, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito il cespite agli odierni ricorrenti.

La circostanza che la porzione di terreno oggetto di causa non fosse compresa nel trasferimento del 1970 non esclude che la striscia in contestazione possa, invece, esser inclusa nel successivo rogito del 1983, con il quale gli odierni ricorrenti hanno acquistato la proprietà del loro immobile.

Poiché quest’ultimo costituisce atto astrattamente idoneo ai fini del trasferimento della proprietà del bene, il giudice di merito avrebbe dovuto indagare sulla sussistenza, o meno, in concreto, dei presupposti per l’usucapione abbreviata di cui all’art. 1159 c.c. innanzitutto con riferimento al suo contenuto.

L’ipotesi del cd. acquisto a non domino, infatti, rientra certamente nell’ambito della norma da ultimo richiamata, poiché “Ai fini dell'usucapione decennale di cui all'art. 1159, cod. civ. per il caso di acquisto "a non domino", il requisito dell'esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare il diritto trasferendo, va inteso nel senso che il titolo deve essere idoneo in astratto e non in concreto a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21227 del 14/10/2010, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 11776/2018 Numero sezionale 1076/2022 Rv. 615468).

La circostanza, dunque, che la proprietà dell’area Numero di raccolta generale 19038/2022Data pubblicazione 13/06/2022 contesa non fosse compresa nel titolo di provenienza remoto, con cui i danti causa degli odierni ricorrenti avevano acquistato la proprietà dei cespiti in seguito trasferiti a Flammini e Loi, non è idonea, da sola, ad escludere che a loro favore possano sussistere i presupposti per l’acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c., in assenza di indagine sul contenuto dell’atto successivo, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito il cespite agli odierni ricorrenti.

La Corte di Appello avrebbe dunque dovuto verificare, da un lato, se in detto ultimo atto fosse stata compresa, o meno, anche la striscia di terreno oggetto di causa, e dall’altro lato se a partire da esso fosse maturato, o meno, il termine decennale previsto dal già richiamato art. 1159 c.c.

L'accoglimento del terzo motivo implica l’assorbimento degli altri, poiché il giudice di rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame nel merito della causa, alla luce del principio di diritto appena esposto.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 17 maggio 2022.

Il Presidente (L.

Orilia) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11776-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V. NICENETO n. 69, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende - controricorrenti - nonchè contro F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 11776/2018 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FERRARA Numero sezionale 1076/2022Numero di raccolta generale 19038/2022 RAFFAELE Data pubblicazione 13/06/2022 - intimati - avverso la sentenza n. 776/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 22.4.2003 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Civitavecchia per sentir dichiarare l’intervenuta estinzione del diritto di servitù di passaggio coattiva gravante sulla loro proprietà ed ottenere la condanna dei convenuti ad innalzare il muro di recinzione posto a confine tra i due fondi, ad eliminare le luci e vedute praticate su detto muro ed un cancello posto sullo stesso, opere tutte eseguite senza il consenso degli attori. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiamando in garanzia, da un lato, [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli attori, ritenuta responsabile dei danni cagionati ai medesimi, e, dall’altro lato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], danti causa dei convenuti, per la garanzia a fronte delle molestie e dell’evizione subita. Spiegavano inoltre domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento dell’indennità ex art. 1053 c.c., proporzionata al danno causato. Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], concludendo per il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti, mentre rimanevano contumaci gli altri chiamati in giudizio. Con sentenza n. 1192/2010 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo la riconvenzionale e condannando gli attori al pagamento, in favore dei convenuti, della somma di € 360 annui sino al momento dell’estinzione del diritto di servitù, oltreché alla F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 11776/2018 Numero sezionale 1076/2022 eliminazione di un pannello di legno sostenuto da montanti infissi Numero di raccolta generale 19038/2022Data pubblicazione 13/06/2022 nel terreno che era stato posto in opera. Interponevano appello avverso detta decisione gli originari attori e si costituivano in seconde cure, per resistere al gravame, i convenuti. I terzi chiamati rimanevano invece contumaci. Con la sentenza impugnata, n. 776/2018, la Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione, confermando la decisione di prima istanza e condannando gli appellanti alle spese del grado. Propongono ricorso per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo ed il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’errata e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1470 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe interpretato erroneamente la volontà delle parti, rappresentata nell’atto di compravendita del 15.11.1983, con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], danti causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano acquistato la proprietà dell’immobile poi trasferito agli odierni controricorrenti. Ad avviso dei ricorrenti, detto atto sarebbe chiaro nel prevedere il trasferimento, ai predetti Malvasi e Cecca, della metà del sentiero di campagna dal quale hanno accesso sia il loro fondo che i fondi limitrofi, gravato da servitù perpetua di passaggio. La Corte di Appello avrebbe, invece, fatto riferimento ad un atto precedente, ed in particolare all’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale i danti causa degli odierni ricorrenti avevano acquistato la proprietà del loro fondo, in seguito -appunto- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 11776/2018 Numero sezionale 1076/2022 ceduto a Flammini e Loi, affermando che ad esso sarebbe stata Numero di raccolta generale 19038/2022Data pubblicazione 13/06/2022 allegata una planimetria che, invece, non sarebbe allegata né sottoscritta dalle parti stipulanti. In tal modo, la Corte di merito avrebbe -secondo i ricorrenti- erroneamente applicato i canoni di interpretazione di cui agli artt. 1362 e 1362 c.c., omettendo di dare rilievo al dato letterale dei titoli, secondo il quale la stradina di campagna costituiva oggetto di entrambi i trasferimenti, rispettivamente eseguiti in favore di Flammini e Loi, da un lato, e di Malvasi e Cecca, dall’altro lato. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l’errata e falsa applicazione degli artt. 1159 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di accertamento dell’avvenuta usucapione ex art. 1159 c.c., ritenendo il titolo di provenienza degli odierni ricorrenti non idoneo ai fini del trasferimento della striscia di terreno oggetto di contestazione. Ad avviso dei ricorrenti, poiché essi avrebbero posseduto la predetta striscia a titolo esclusivo, a far data dal loro acquisto, risalente al 15.11.1983, in buona fede, sarebbe maturata in loro favore l’usucapione abbreviata. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano l’errata e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1146 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ingiustamente escluso la sussistenza del possesso utile ad usucapionem per accessione nel possesso dei danti causa degli odierni ricorrenti. Secondo questi ultimi, il fatto che il possesso della stradina fosse stato loro trasferito con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale essi avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA] la proprietà del loro immobile, costituirebbe circostanza sufficiente ai fini dell’accessione nel precedente possesso esercitato dai loro danti causa. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 11776/2018 Infine, con il quinto motivo, i ricorrenti si dolgono del governo Numero sezionale 1076/2022Numero di raccolta generale 19038/2022 delle spese operato dalla Corte di Appello. Data pubblicazione 13/06/2022 Per ragioni di ordine logico, merita di essere esaminato, prima degli altri, il terzo motivo, che è fondato. La Corte di Appello concentra la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di proprietà in favore degli odierni ricorrenti soltanto sull’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva venduto ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’immobile oggi di proprietà Flammini e Loi, escludendo che esso comprendesse anche la striscia di terreno oggetto di causa. Non esamina, invece, in alcun modo, il contenuto del successivo atto del 15.11.1983, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito il cespite agli odierni ricorrenti. La circostanza che la porzione di terreno oggetto di causa non fosse compresa nel trasferimento del 1970 non esclude che la striscia in contestazione possa, invece, esser inclusa nel successivo rogito del 1983, con il quale gli odierni ricorrenti hanno acquistato la proprietà del loro immobile. Poiché quest’ultimo costituisce atto astrattamente idoneo ai fini del trasferimento della proprietà del bene, il giudice di merito avrebbe dovuto indagare sulla sussistenza, o meno, in concreto, dei presupposti per l’usucapione abbreviata di cui all’art. 1159 c.c. innanzitutto con riferimento al suo contenuto. L’ipotesi del cd. acquisto a non domino, infatti, rientra certamente nell’ambito della norma da ultimo richiamata, poiché “Ai fini dell'usucapione decennale di cui all'art. 1159, cod. civ. per il caso di acquisto "a non domino", il requisito dell'esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare il diritto trasferendo, va inteso nel senso che il titolo deve essere idoneo in astratto e non in concreto a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21227 del 14/10/2010, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 11776/2018 Numero sezionale 1076/2022 Rv. 615468). La circostanza, dunque, che la proprietà dell’area Numero di raccolta generale 19038/2022Data pubblicazione 13/06/2022 contesa non fosse compresa nel titolo di provenienza remoto, con cui i danti causa degli odierni ricorrenti avevano acquistato la proprietà dei cespiti in seguito trasferiti a Flammini e Loi, non è idonea, da sola, ad escludere che a loro favore possano sussistere i presupposti per l’acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c., in assenza di indagine sul contenuto dell’atto successivo, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito il cespite agli odierni ricorrenti. La Corte di Appello avrebbe dunque dovuto verificare, da un lato, se in detto ultimo atto fosse stata compresa, o meno, anche la striscia di terreno oggetto di causa, e dall’altro lato se a partire da esso fosse maturato, o meno, il termine decennale previsto dal già richiamato art. 1159 c.c. L'accoglimento del terzo motivo implica l’assorbimento degli altri, poiché il giudice di rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame nel merito della causa, alla luce del principio di diritto appena esposto. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 17 maggio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O
Sentenza Cassazione n. 19038/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris