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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21555/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 29 aprile 2021 la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato a lui ascritto, di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, e condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con unico motivo, la contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte relativa alla decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, in considerazione del ritenuto elevato grado di esperienza dimostrato dall'imputato nella condotta illecita (alla luce delle modalità dell'azione, consistita nell'ingestione degli ovuli contenenti la non modesta quantità di sostanza stupefacente); in particolare, a detta della difesa, un simile argomento si scontrerebbe con la incensuratezza dell'imputato (elemento di cui il giudice di secondo grado ha tenuto conto al fine di concedere le attenuanti generiche).

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto affidato a motivo che non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Rilevato che l'imputato si limita, con il motivo unico di ricorso, a formulare doglianze già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, censurando la sentenza impugnata, la quale risulta invece sorretta da motivazione coerente e non illogica quanto alla fissazione del trattamento punitivo; la Corte d'appello di Genova, infatti, ha ritenuto da un lato di confermare il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, e, dall'altro, di non concederle nella loro massima estensione, affidando il proprio giudizio sul punto a due circostanze differenti: da un lato, l'elemento oggettivo della incensuratezza dell'imputato e, dall'altro, la valutazione discrezionale attinente alle modalità con cui la condotta è stata posta in essere dal prevenuto, indice di professionalità nella realizzazione della condotta; la motivazione che ne risulta non è affetta da vizio di alcun tipo, contenendo al contrario una ricostruzione coerente dell'iter logico seguito dal giudice di merito per approdare alla propria decisione attinente al trattamento punitivo dell'imputato, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito, tantomeno della misura della riduzione della pena base per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nel giudizio di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 265332; Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso in esame, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. if Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 29 aprile 2021 la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato a lui ascritto, di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, e condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con unico motivo, la contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte relativa alla decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, in considerazione del ritenuto elevato grado di esperienza dimostrato dall'imputato nella condotta illecita (alla luce delle modalità dell'azione, consistita nell'ingestione degli ovuli contenenti la non modesta quantità di sostanza stupefacente); in particolare, a detta della difesa, un simile argomento si scontrerebbe con la incensuratezza dell'imputato (elemento di cui il giudice di secondo grado ha tenuto conto al fine di concedere le attenuanti generiche). Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto affidato a motivo che non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Rilevato che l'imputato si limita, con il motivo unico di ricorso, a formulare doglianze già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, censurando la sentenza impugnata, la quale risulta invece sorretta da motivazione coerente e non illogica quanto alla fissazione del trattamento punitivo; la Corte d'appello di Genova, infatti, ha ritenuto da un lato di confermare il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, e, dall'altro, di non concederle nella loro massima estensione, affidando il proprio giudizio sul punto a due circostanze differenti: da un lato, l'elemento oggettivo della incensuratezza dell'imputato e, dall'altro, la valutazione discrezionale attinente alle modalità con cui la condotta è stata posta in essere dal prevenuto, indice di professionalità nella realizzazione della condotta; la motivazione che ne risulta non è affetta da vizio di alcun tipo, contenendo al contrario una ricostruzione coerente dell'iter logico seguito dal giudice di merito per approdare alla propria decisione attinente al trattamento punitivo dell'imputato, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito, tantomeno della misura della riduzione della pena base per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nel giudizio di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 265332; Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso in esame, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. if Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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