Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 31003/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 14 luglio 2023 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la precedente sentenza del giorno 15 novembre 2022 con cui il GIP del il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed C 16.000 di multa, riducendo la pena inflitta in complessivi anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C 12.000 di multa e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso dedotto risulta del tutto generico e non sufficientemente parametrato al contenuto della sentenza impugnata in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurarne apoditticamente la motivazione mancando di articolare alcuna specifica critica nei confronti del provvedimento emesso in sede di gravame; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore il Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 14 luglio 2023 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la precedente sentenza del giorno 15 novembre 2022 con cui il GIP del il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed C 16.000 di multa, riducendo la pena inflitta in complessivi anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C 12.000 di multa e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso dedotto risulta del tutto generico e non sufficientemente parametrato al contenuto della sentenza impugnata in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurarne apoditticamente la motivazione mancando di articolare alcuna specifica critica nei confronti del provvedimento emesso in sede di gravame; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore il Pre
Sentenza Cassazione n. 31003/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris