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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15149/2026

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omiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cirillo e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 4367/2022 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata il 14.12.2022;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.2.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOPag. 1 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/20261.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pubblicata il 20.7.2021,in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], accertava l’occupazione senza titolodell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via Prota 77, e ordinava il rilascio,condannando il convenuto al risarcimento dei danni e alle spese delgiudizio.Il resistente si costituiva e chiedeva la sospensione del giudizio intribunale, nel quale era stata chiesta la risoluzione del contratto di venditadell’immobile in contesa.

Nel merito sosteneva che aveva acquistatol’immobile oggetto di lite il 20.6.2001 insieme alla moglie, destinando ilprimo piano ad abitazione familiare, ma che a causa di problemi finanziarilo aveva dovuto vendere alla nipote [OSCURATO:PERSONA], pur continuandoad abitarvi; che in data 30.10.2015 [OSCURATO:PERSONA], d’intesa con lui,aveva rivenduto l’immobile al [OSCURATO:PERSONA] (genero dello Scarpa, per aversposato la figlia Agatha); che in base a tale accordo, comunque, avrebbeproseguito a utilizzare il bene come abitazione del suo nucleo familiare atempo indeterminato, provvedendo alla registrazione del contratto pressol’Agenzia delle Entrate; che l’uso dell’appartamento era proseguito fino aquando il genero non aveva deciso di chiedere (il 14.4.2017) laseparazione dalla moglie, provvedendo successivamente ad inviare unarichiesta di rilascio del bene.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, si opponeva al rilascio stante l’esistenza di uncontratto di comodato a tempo indeterminato per soddisfare le esigenzeabitative del suo nucleo familiare.Il Tribunale osservava che il contratto di comodato intercorso erasenza determinazione di durata e, quindi, soggetto all’art. 1810 cod. civ.con conseguente restituzione a semplice richiesta del comodante;accoglieva la domanda di risarcimento del danno in considerazione dellasopravvenuta occupazione senza titolo, dato lo scioglimento del contratto.Pag. 2 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/20262.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 14.12.2022,rigettava l’appello proposto dallo Scarpa con l’aggravio delle spese delgrado.La Corte d’appello, escluso un rapporto di pregiudizialità rispetto aldiverso procedimento, ribadiva che il contratto di comodato prevedevaespressamente una durata indeterminata e la facoltà del comodante dichiedere la restituzione del bene in ogni momento.

Tali elementi tratti daltenore del contratto non potevano essere superati mediante l’escussionedella chiesta prova testimoniale e la domanda risarcitoria doveva ritenersifondata alla luce delle allegazioni dell’attore e delle sue precarie condizionieconomiche in quanto onerato da due contratti di mutuo.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre loScarpa, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 2.12.2025, in occasionedella quale le parti depositavano memorie.

La camera di consiglio perimpedimento del consigliere relatore era differita a nuovo ruolo esuccessivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Entrambe le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione” degli artt.1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 cod. civ.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha erroneamenteinterpretato il contratto di comodato: per aver ignorato i capi b) e c) dellepremesse contrattuali esplicative della comune intenzione delle parti; peraver limitato l’indagine ai soli artt. 2 e 4 del contratto; per aver ignorato lapuntualizzazione a proposito della destinazione abitativa, resa evidentedall’espressione riferita alla figlia Martina (“… fintanto quest’ultimaPag. 3 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/2026continuerà ad abitare con i genitori”) contenuta nell’art. 2; ha omesso diconsiderare la comune intenzione delle parti e il loro comportamentosuccessivo; ha attribuito rilievo esclusivo all’art. 4 del contratto circa larevocabilità ad nutum, senza raccordarlo agli altri in violazione dell’art.1363 cod. civ. o, in subordine, all’art. 1371 cod. civ.; ha reso unamotivazione incongrua ovvero illogica in relazione all’insieme delcontratto.1.1.

Il motivo è inammissibile.Va richiamato il costante orientamento espresso da questa Corte inbase al quale l’interpretazione del contratto è riservata al giudice delmerito, e in sede di legittimità è censurabile solo per violazione dei canonilegali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v.

Cass., 10marzo 2021, n. 6579; Cass., 22 ottobre 2014, n. 22343; Cass., 21 aprile2005, n. 8296), il sindacato di legittimità potendo avere ad oggetto nongià la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamentel'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale ilgiudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, alfine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore didiritto (v.

Cass., 22343/2014 cit.; Cass., 29 luglio 2004, n. 14495).Al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, ilricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alleregole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì,a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non essendoconsentito il riesame del merito in sede di legittimità (v., Cass. 9 ottobre2012, n. 17168; 11 marzo 2014, n. 5595; 27 febbraio 2015, n. 3980; 19luglio 2016, n. 14715; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; 7 marzo 2007, n.5273; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044).Pag. 4 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/2026Per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quelladata dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità delfatto che ne sia stata privilegiata un’altra (v.

Cass. 22 febbraio 2007, n.4178; 7 marzo 2007, n. 5273; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044).1.2.

La Corte d’appello, partendo dall’individuazione dei caratterinecessari affinché la destinazione abitativa di un immobile possa incideresulla durata del comodato, a tanto non bastando la destinazionegenericamente connessa alla natura del bene, ha integrato la motivazioneresa dal Tribunale sulla base dell’esame complessivo degli artt. 2 e 4 delcontratto.

Da tale ultimo articolo la corte partenopea ha ricavatol’espressa indicazione della durata indeterminata del contratto e la suarevocabilità ad nutum.

Previsioni, queste ultime, destinate a prevaleresull’espressione presente nell’art. 2 “ad uso esclusivo abitativo”, correlataal tipo di utilizzo concesso al comodatario ai sensi dell’art. 1804 cod. civ.Infine, la corte ha valorizzato la regola prevista dall’art. 1371 cod. civ. cheimpone di optare per l’interpretazione meno onerosa per il soggettoobbligato nel caso di contratto a titolo gratuito.Il ricorrente, pur richiamando i principi di diritto citati, si è limitato acontrapporre una propria lettura soggettiva alla ricostruzione della volontàcontrattuale operata dalla Corte d’appello.

Non è stato specificato in cosaconsista il vizio di ermeneutica o di motivazione imputato alla sentenzaimpugnata; ne consegue che il richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c. risultaprivo di pertinenza, a fronte della corretta integrazione da parte dellacorte territoriale del criterio letterale con gli altri canoni ermeneutici ingrado di dar rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agliinteressi tutelati mediante la stipulazione (v., in tema di superamento delprincipio del gradualismo, Cass., Sez.

Un., 8 marzo 2019, n. 6882, nonmassimata sul punto, ma espressamente in motivazione; conformemente,Pag. 5 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/2026più di recente, Cass., sez.

III, 10 dicembre 2024, n. 31811), senza chesia possibile ravvisare l’asserita illogicità del percorso argomentativo.2.

Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione” degli artt.1803 e 1809, primo e secondo comma, cod. civ.Il ricorrente si duole per l’affermata qualificazione del contrattocome comodato precario ex art. 1810 cod. civ., mentre era stato stipulatoper un uso determinato (residenza familiare) e per un tempodeterminabile per relationem ai sensi dell’art. 1809 cod. civ., sì che nonera revocabile ad nutum.

La Corte d’appello, pertanto, data la persistenzadelle esigenze abitative della famiglia Scarpa, erroneamente aveva accoltola domanda, tanto più che nessun urgente e imprevisto bisogno era statoallegato e provato dal comodante.2.1.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4,cod. proc. civ.In primo luogo, il ricorrente ha omesso di indicare la motivazioneoggetto di critica, così delegando inammissibilmente questa Corte aindividuare a che cosa dovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrenteprovvedervi, atteso che per svolgere qualsiasi motivo di impugnazione,che si correli alla motivazione della decisione impugnata, è necessarioidentificare quest’ultima.Quand’anche la censura riguardasse il medesimo passaggiomotivazionale richiamato nel primo motivo, il ricorrente si è limitato aribadire assertivamente la natura del comodato “a uso specifico” (edunque non revocabile ad nutum), senza formulare una critica puntuale.Ciò comporta la violazione del consolidato principio di diritto secondo cui ilmotivo è ammissibile solo laddove identifichi l'errore del giudice,offrendone una rappresentazione critica e specifica.

Senza un confrontoanalitico che intercetti le ragioni della decisione, il motivo si configuracome inammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 novembre 2005,n. 359; ed in motivazione, Cass., Sez.

Un., 20 marzo 2017, n. 7074; piùPag. 6 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/2026di recente Cass. 24 settembre 2018, n. 22478; 12 gennaio 2024, n. 1341;6 aprile 2025, n. 9059).3.

Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione” degli artt.2721 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.Il ricorrente, premesso che aveva assolto all’onere della provamediante la produzione del certificato dello stato di famiglia e di residenzae che già in primo grado aveva chiesto di provare per testi la destinazionea esigenze abitative della famiglia dell’immobile, censura la sentenza nellaparte in cui la corte ha disatteso la richiesta di ammissione della provatestimoniale – già rigettata dal Tribunale -, sebbene diretta non acontraddire il contenuto del contratto, ma a esplicitarne il significato e achiarire l’effettiva volontà delle parti circa la destinazione familiaredell’immobile.

La decisione della corte nel precludere la dimostrazionedella invocata destinazione confligge con l’art. 2721 cod. civ. e con ilprincipio della disponibilità della prova.3.1.

Il motivo, basato su due distinte censure, è inammissibile.La prima non attiene al perimetro tracciato dall’art. 115 cod. proc.civ., la cui violazione è configurabile solo qualora il giudice abbia posto afondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia ignoratoquelle legittimamente acquisite (v.

Cass., Sez.

Un., 5 agosto 2016, n.16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto;Cass., VI-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; sez. lav., 19 agosto 2020, n.17313).

Ciò significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, ocontraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioèdichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente,cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposteinvece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto unpotere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio, previsti dallo stesso articolo 115 cod. proc. civ.), mentre dettaPag. 7 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/2026violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbiavalutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàconsentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., rubricato per l’appunto"valutazione delle prove" (v.

Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).Ipotesi non riscontrate nel caso di specie, poiché il ricorrente, senzaprocedere al debito inquadramento nell’ambito dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., allude all’ipotesi in cui il giudice abbia ritenutovietata una prova consentita per legge, o abbia escluso mezzi di prova dicarattere decisivo.La seconda censura, espressa a pagina 20 del ricorso, relativa allaprova testimoniale è riferita alla decisione del Tribunale, sebbene fattapropria dalla Corte d’appello, senza riprodurre il contenuto dei capitoli diprova (v.

Cass., sez. 6-III, 10 agosto 2017, n. 19985): il ricorrente harichiamato genericamente “[…] capitoli di prova di cui ai capi da 1) a 9) …riportati nel capo A.b. che precede”, alludendo alla narrativa dellamemoria di costituzione in primo grado.Il ricorrente ha omesso, inoltre, di indicare la rilevanza e la decisivitàdella prova testimoniale (v.

Cass., sez.

III, 6 novembre 2023, n. 30810;Cass., sez.

I, 17 giugno 2019, n. 16214; Cass., sez. lav., 4 aprile 2018, n.8204), e non ha neanche tenuto conto della specifica motivazione resadalla corte partenopea, evocando impropriamente l’irrilevanza di vincolilegali alla prova testimoniale, quando essa sia diretta non a contestare ilcontenuto di un documento, ma a rendere esplicito il significato.La Corte d’appello al riguardo si è così espressa: “non possono cheessere disattese anche le doglianze - esposte al terzo motivo - relativeall’“assenza di motivazioni circa la mancata ammissione dei mezziistruttori”, con particolare riguardo alla prova per testi che, comecorrettamente rilevato dal Tribunale, non avrebbero comunque potutosuperare, in chiave sostitutiva rispetto a quanto univocamentecristallizzato dalla prova documentale di cui all’art.4 del contratto diPag. 8 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/2026comodato in atti, l’inevitabile qualificazione giuridica del medesimo neitermini di cui all’art. 1810 c.c.” (da pagina 9, ultimo capoverso, a pagina10, primo capoverso).Il ricorrente, pertanto, ha prospettato la censura in termini nonaderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivosecondo il consolidato principio di diritto, in base al quale “[l]aproposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifichemancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabileanche d'ufficio» (v.

Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; inmotivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio2020, n. 13735).4.

Il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez.

Un., 20febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore delcontroricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.500,00per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpase dovuti per legge.Pag. 9 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cirillo e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 4367/2022 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata il 14.12.2022;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.2.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOPag. 1 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/20261. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pubblicata il 20.7.2021,in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], accertava l’occupazione senza titolodell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via Prota 77, e ordinava il rilascio,condannando il convenuto al risarcimento dei danni e alle spese delgiudizio.Il resistente si costituiva e chiedeva la sospensione del giudizio intribunale, nel quale era stata chiesta la risoluzione del contratto di venditadell’immobile in contesa. Nel merito sosteneva che aveva acquistatol’immobile oggetto di lite il 20.6.2001 insieme alla moglie, destinando ilprimo piano ad abitazione familiare, ma che a causa di problemi finanziarilo aveva dovuto vendere alla nipote [OSCURATO:PERSONA], pur continuandoad abitarvi; che in data 30.10.2015 [OSCURATO:PERSONA], d’intesa con lui,aveva rivenduto l’immobile al [OSCURATO:PERSONA] (genero dello Scarpa, per aversposato la figlia Agatha); che in base a tale accordo, comunque, avrebbeproseguito a utilizzare il bene come abitazione del suo nucleo familiare atempo indeterminato, provvedendo alla registrazione del contratto pressol’Agenzia delle Entrate; che l’uso dell’appartamento era proseguito fino aquando il genero non aveva deciso di chiedere (il 14.4.2017) laseparazione dalla moglie, provvedendo successivamente ad inviare unarichiesta di rilascio del bene.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, si opponeva al rilascio stante l’esistenza di uncontratto di comodato a tempo indeterminato per soddisfare le esigenzeabitative del suo nucleo familiare.Il Tribunale osservava che il contratto di comodato intercorso erasenza determinazione di durata e, quindi, soggetto all’art. 1810 cod. civ.con conseguente restituzione a semplice richiesta del comodante;accoglieva la domanda di risarcimento del danno in considerazione dellasopravvenuta occupazione senza titolo, dato lo scioglimento del contratto.Pag. 2 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/20262. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 14.12.2022,rigettava l’appello proposto dallo Scarpa con l’aggravio delle spese delgrado.La Corte d’appello, escluso un rapporto di pregiudizialità rispetto aldiverso procedimento, ribadiva che il contratto di comodato prevedevaespressamente una durata indeterminata e la facoltà del comodante dichiedere la restituzione del bene in ogni momento. Tali elementi tratti daltenore del contratto non potevano essere superati mediante l’escussionedella chiesta prova testimoniale e la domanda risarcitoria doveva ritenersifondata alla luce delle allegazioni dell’attore e delle sue precarie condizionieconomiche in quanto onerato da due contratti di mutuo.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre loScarpa, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 2.12.2025, in occasionedella quale le parti depositavano memorie. La camera di consiglio perimpedimento del consigliere relatore era differita a nuovo ruolo esuccessivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Entrambe le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione” degli artt.1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 cod. civ.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha erroneamenteinterpretato il contratto di comodato: per aver ignorato i capi b) e c) dellepremesse contrattuali esplicative della comune intenzione delle parti; peraver limitato l’indagine ai soli artt. 2 e 4 del contratto; per aver ignorato lapuntualizzazione a proposito della destinazione abitativa, resa evidentedall’espressione riferita alla figlia Martina (“… fintanto quest’ultimaPag. 3 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/2026continuerà ad abitare con i genitori”) contenuta nell’art. 2; ha omesso diconsiderare la comune intenzione delle parti e il loro comportamentosuccessivo; ha attribuito rilievo esclusivo all’art. 4 del contratto circa larevocabilità ad nutum, senza raccordarlo agli altri in violazione dell’art.1363 cod. civ. o, in subordine, all’art. 1371 cod. civ.; ha reso unamotivazione incongrua ovvero illogica in relazione all’insieme delcontratto.1.1. Il motivo è inammissibile.Va richiamato il costante orientamento espresso da questa Corte inbase al quale l’interpretazione del contratto è riservata al giudice delmerito, e in sede di legittimità è censurabile solo per violazione dei canonilegali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v. Cass., 10marzo 2021, n. 6579; Cass., 22 ottobre 2014, n. 22343; Cass., 21 aprile2005, n. 8296), il sindacato di legittimità potendo avere ad oggetto nongià la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamentel'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale ilgiudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, alfine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore didiritto (v. Cass., 22343/2014 cit.; Cass., 29 luglio 2004, n. 14495).Al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, ilricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alleregole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì,a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non essendoconsentito il riesame del merito in sede di legittimità (v., Cass. 9 ottobre2012, n. 17168; 11 marzo 2014, n. 5595; 27 febbraio 2015, n. 3980; 19luglio 2016, n. 14715; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; 7 marzo 2007, n.5273; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044).Pag. 4 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/2026Per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quelladata dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità delfatto che ne sia stata privilegiata un’altra (v. Cass. 22 febbraio 2007, n.4178; 7 marzo 2007, n. 5273; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044).1.2. La Corte d’appello, partendo dall’individuazione dei caratterinecessari affinché la destinazione abitativa di un immobile possa incideresulla durata del comodato, a tanto non bastando la destinazionegenericamente connessa alla natura del bene, ha integrato la motivazioneresa dal Tribunale sulla base dell’esame complessivo degli artt. 2 e 4 delcontratto. Da tale ultimo articolo la corte partenopea ha ricavatol’espressa indicazione della durata indeterminata del contratto e la suarevocabilità ad nutum. Previsioni, queste ultime, destinate a prevaleresull’espressione presente nell’art. 2 “ad uso esclusivo abitativo”, correlataal tipo di utilizzo concesso al comodatario ai sensi dell’art. 1804 cod. civ.Infine, la corte ha valorizzato la regola prevista dall’art. 1371 cod. civ. cheimpone di optare per l’interpretazione meno onerosa per il soggettoobbligato nel caso di contratto a titolo gratuito.Il ricorrente, pur richiamando i principi di diritto citati, si è limitato acontrapporre una propria lettura soggettiva alla ricostruzione della volontàcontrattuale operata dalla Corte d’appello. Non è stato specificato in cosaconsista il vizio di ermeneutica o di motivazione imputato alla sentenzaimpugnata; ne consegue che il richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c. risultaprivo di pertinenza, a fronte della corretta integrazione da parte dellacorte territoriale del criterio letterale con gli altri canoni ermeneutici ingrado di dar rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agliinteressi tutelati mediante la stipulazione (v., in tema di superamento delprincipio del gradualismo, Cass., Sez. Un., 8 marzo 2019, n. 6882, nonmassimata sul punto, ma espressamente in motivazione; conformemente,Pag. 5 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/2026più di recente, Cass., sez. III, 10 dicembre 2024, n. 31811), senza chesia possibile ravvisare l’asserita illogicità del percorso argomentativo.2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione” degli artt.1803 e 1809, primo e secondo comma, cod. civ.Il ricorrente si duole per l’affermata qualificazione del contrattocome comodato precario ex art. 1810 cod. civ., mentre era stato stipulatoper un uso determinato (residenza familiare) e per un tempodeterminabile per relationem ai sensi dell’art. 1809 cod. civ., sì che nonera revocabile ad nutum. La Corte d’appello, pertanto, data la persistenzadelle esigenze abitative della famiglia Scarpa, erroneamente aveva accoltola domanda, tanto più che nessun urgente e imprevisto bisogno era statoallegato e provato dal comodante.2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4,cod. proc. civ.In primo luogo, il ricorrente ha omesso di indicare la motivazioneoggetto di critica, così delegando inammissibilmente questa Corte aindividuare a che cosa dovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrenteprovvedervi, atteso che per svolgere qualsiasi motivo di impugnazione,che si correli alla motivazione della decisione impugnata, è necessarioidentificare quest’ultima.Quand’anche la censura riguardasse il medesimo passaggiomotivazionale richiamato nel primo motivo, il ricorrente si è limitato aribadire assertivamente la natura del comodato “a uso specifico” (edunque non revocabile ad nutum), senza formulare una critica puntuale.Ciò comporta la violazione del consolidato principio di diritto secondo cui ilmotivo è ammissibile solo laddove identifichi l'errore del giudice,offrendone una rappresentazione critica e specifica. Senza un confrontoanalitico che intercetti le ragioni della decisione, il motivo si configuracome inammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 novembre 2005,n. 359; ed in motivazione, Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; piùPag. 6 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/2026di recente Cass. 24 settembre 2018, n. 22478; 12 gennaio 2024, n. 1341;6 aprile 2025, n. 9059).3. Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione” degli artt.2721 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.Il ricorrente, premesso che aveva assolto all’onere della provamediante la produzione del certificato dello stato di famiglia e di residenzae che già in primo grado aveva chiesto di provare per testi la destinazionea esigenze abitative della famiglia dell’immobile, censura la sentenza nellaparte in cui la corte ha disatteso la richiesta di ammissione della provatestimoniale – già rigettata dal Tribunale -, sebbene diretta non acontraddire il contenuto del contratto, ma a esplicitarne il significato e achiarire l’effettiva volontà delle parti circa la destinazione familiaredell’immobile. La decisione della corte nel precludere la dimostrazionedella invocata destinazione confligge con l’art. 2721 cod. civ. e con ilprincipio della disponibilità della prova.3.1. Il motivo, basato su due distinte censure, è inammissibile.La prima non attiene al perimetro tracciato dall’art. 115 cod. proc.civ., la cui violazione è configurabile solo qualora il giudice abbia posto afondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia ignoratoquelle legittimamente acquisite (v. Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n.16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto;Cass., VI-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; sez. lav., 19 agosto 2020, n.17313). Ciò significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, ocontraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioèdichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente,cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposteinvece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto unpotere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio, previsti dallo stesso articolo 115 cod. proc. civ.), mentre dettaPag. 7 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/2026violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbiavalutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàconsentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., rubricato per l’appunto"valutazione delle prove" (v. Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).Ipotesi non riscontrate nel caso di specie, poiché il ricorrente, senzaprocedere al debito inquadramento nell’ambito dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., allude all’ipotesi in cui il giudice abbia ritenutovietata una prova consentita per legge, o abbia escluso mezzi di prova dicarattere decisivo.La seconda censura, espressa a pagina 20 del ricorso, relativa allaprova testimoniale è riferita alla decisione del Tribunale, sebbene fattapropria dalla Corte d’appello, senza riprodurre il contenuto dei capitoli diprova (v. Cass., sez. 6-III, 10 agosto 2017, n. 19985): il ricorrente harichiamato genericamente “[…] capitoli di prova di cui ai capi da 1) a 9) …riportati nel capo A.b. che precede”, alludendo alla narrativa dellamemoria di costituzione in primo grado.Il ricorrente ha omesso, inoltre, di indicare la rilevanza e la decisivitàdella prova testimoniale (v. Cass., sez. III, 6 novembre 2023, n. 30810;Cass., sez. I, 17 giugno 2019, n. 16214; Cass., sez. lav., 4 aprile 2018, n.8204), e non ha neanche tenuto conto della specifica motivazione resadalla corte partenopea, evocando impropriamente l’irrilevanza di vincolilegali alla prova testimoniale, quando essa sia diretta non a contestare ilcontenuto di un documento, ma a rendere esplicito il significato.La Corte d’appello al riguardo si è così espressa: “non possono cheessere disattese anche le doglianze - esposte al terzo motivo - relativeall’“assenza di motivazioni circa la mancata ammissione dei mezziistruttori”, con particolare riguardo alla prova per testi che, comecorrettamente rilevato dal Tribunale, non avrebbero comunque potutosuperare, in chiave sostitutiva rispetto a quanto univocamentecristallizzato dalla prova documentale di cui all’art.4 del contratto diPag. 8 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/2026comodato in atti, l’inevitabile qualificazione giuridica del medesimo neitermini di cui all’art. 1810 c.c.” (da pagina 9, ultimo capoverso, a pagina10, primo capoverso).Il ricorrente, pertanto, ha prospettato la censura in termini nonaderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivosecondo il consolidato principio di diritto, in base al quale “[l]aproposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifichemancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabileanche d'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; inmotivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio2020, n. 13735).4. Il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore delcontroricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.500,00per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpase dovuti per legge.Pag. 9 di 10Numero registro generale 13802/2023Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 15149/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 10 di 10
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