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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17970/2026

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nale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, nell’unico articolato motivo il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], deduce che il Tribunaledi sorveglianza, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo – miranti aevidenziare come non vi fosse un accertamento positivo sulla capacità del condannato dimantenere contatti con l’associazione di appartenenza – avrebbe riprodotto acriticamente ladecisione contenuta nel decreto ministeriale, trascurando di calare la valutazionedell'attualità della pericolosità del ricorrente all'interno degli altri elementi richiesti, quali gliesiti del trattamento penitenziario che - nel caso di specie - non ha dato rimarchi di sorta;ritenuto che il motivo non è adeguatamente correlato alla logica e ponderatavalutazione dell’ordinanza impugnata, che – nell’esercizio del controllo di legalità spettante,anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale disorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) – hacompiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento,anche con richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità delsoggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza, nellaquale risulta inserito con indiscusso ruolo di vertice, la sua conseguente pericolosità socialee il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze diordine e sicurezza pubblica; ricordato che l’art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e seguenti, l’adozione delprovvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi diordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confrontidei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati.

Le citatedisposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza dicollegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva»;richiamata la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 18434 del 23/04/2021,Mulè, Rv. 281361; Sez. 1, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 22721del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv.230136) che esige non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell’accertamentoprobatorio ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di unaragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primariarilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui allecondanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso.

Ricordato altresì che, in taleambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell’ottica della verifica del citatocollegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assuntodal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall’ampiezza delle relazioni che ne sonoconseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilitàdel legame a fronte di un’organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in talesenso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508).

Si tratta, infatti, di unaccertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambitopreventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condottedelittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone diprevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solocollegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di graveallarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall’art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv.253713);considerato che l’ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e, infatti, nelprovvedimento sono stati valorizzati gli esiti di nuove investigazioni che danno contezza siadell'attuale operatività del sodalizio di appartenenza, sia del correlato pericolo di contatti daparte dell'istante, nel senso sin appena specificato; rilevato che tale motivazione non è scalfita dalle censure genericamente confutative econtro valutative, ovvero incidenti su circostanze non decisive, indicate nel ricorso;rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, nell’unico articolato motivo il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], deduce che il Tribunaledi sorveglianza, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo – miranti aevidenziare come non vi fosse un accertamento positivo sulla capacità del condannato dimantenere contatti con l’associazione di appartenenza – avrebbe riprodotto acriticamente ladecisione contenuta nel decreto ministeriale, trascurando di calare la valutazionedell'attualità della pericolosità del ricorrente all'interno degli altri elementi richiesti, quali gliesiti del trattamento penitenziario che - nel caso di specie - non ha dato rimarchi di sorta;ritenuto che il motivo non è adeguatamente correlato alla logica e ponderatavalutazione dell’ordinanza impugnata, che – nell’esercizio del controllo di legalità spettante,anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale disorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) – hacompiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento,anche con richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità delsoggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza, nellaquale risulta inserito con indiscusso ruolo di vertice, la sua conseguente pericolosità socialee il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze diordine e sicurezza pubblica; ricordato che l’art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e seguenti, l’adozione delprovvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi diordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confrontidei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati. Le citatedisposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza dicollegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva»;richiamata la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 18434 del 23/04/2021,Mulè, Rv. 281361; Sez. 1, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 22721del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv.230136) che esige non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell’accertamentoprobatorio ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di unaragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primariarilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui allecondanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. Ricordato altresì che, in taleambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell’ottica della verifica del citatocollegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assuntodal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall’ampiezza delle relazioni che ne sonoconseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilitàdel legame a fronte di un’organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in talesenso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). Si tratta, infatti, di unaccertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambitopreventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condottedelittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone diprevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solocollegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di graveallarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall’art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv.253713);considerato che l’ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e, infatti, nelprovvedimento sono stati valorizzati gli esiti di nuove investigazioni che danno contezza siadell'attuale operatività del sodalizio di appartenenza, sia del correlato pericolo di contatti daparte dell'istante, nel senso sin appena specificato; rilevato che tale motivazione non è scalfita dalle censure genericamente confutative econtro valutative, ovvero incidenti su circostanze non decisive, indicate nel ricorso;rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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