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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 16325/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.36538/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CATANIA n. 2217/2018 depositata il 17/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, Letti gli atti d el ricorso nr 36538/2018; Ritenuto che L’INPS, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propose reclamo con ricorso al Tribunale di Catania avverso la proposta di accordo per ristrutturazione del debito nell’ambito di una procedura di risoluzione della crisi di sovraindebitamento ed il Tribunale di Catania dichiarò inammissibile il reclamo in quanto tardivamente proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 739 cpc.

Ritenuto che avverso la ordinanza del Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 111 Costituzione, l’INPS affidato ad un motivo e memoria. [OSCURATO:PERSONA] stabile di Catania resiste con controricorso.

Considerato che con unico motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.136,137 e 737 cpc ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc perché il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto tardivamente proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 739 cpc .

Considerato che ciò di cui si discute è la data da cui inizia a decorrere il termine per la proposizione del reclamo, cioè se sia quella in cui sia stata disposta la pubblicità sul sito ‘procedure.it’ da parte del [OSCURATO:PERSONA] ovvero, essendovi più parti, se non era affatto decorso il termine, poiché non vi era stata la notificazione del decreto di omologazione, come previsto dall’art. 739 c.p.c., espressamente richiamato dalla l. 3/2012.

Poiché la questione ha attitudine a riproporsi e non esiste alcun precedente in merito, ritiene il Collegio opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.36538/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CATANIA n. 2217/2018 depositata il 17/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, Letti gli atti d el ricorso nr 36538/2018; Ritenuto che L’INPS, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propose reclamo con ricorso al Tribunale di Catania avverso la proposta di accordo per ristrutturazione del debito nell’ambito di una procedura di risoluzione della crisi di sovraindebitamento ed il Tribunale di Catania dichiarò inammissibile il reclamo in quanto tardivamente proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 739 cpc. Ritenuto che avverso la ordinanza del Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 111 Costituzione, l’INPS affidato ad un motivo e memoria. [OSCURATO:PERSONA] stabile di Catania resiste con controricorso. Considerato che con unico motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.136,137 e 737 cpc ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc perché il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto tardivamente proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 739 cpc . Considerato che ciò di cui si discute è la data da cui inizia a decorrere il termine per la proposizione del reclamo, cioè se sia quella in cui sia stata disposta la pubblicità sul sito ‘procedure.it’ da parte del [OSCURATO:PERSONA] ovvero, essendovi più parti, se non era affatto decorso il termine, poiché non vi era stata la notificazione del decreto di omologazione, come previsto dall’art. 739 c.p.c., espressamente richiamato dalla l. 3/2012. Poiché la questione ha attitudine a riproporsi e non esiste alcun precedente in merito, ritiene il Collegio opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di c
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