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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 27498/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso, in subordine la dichiarazione di estinzione per prescrizione; Ritenuto che i primi due motivi proposti in ricorso (sulla circostanza che il machete sia o meno uno strumento destinato necessariamente all'offesa; sulla circostanza che l'imputato abbia fornito o meno la prova del giustificato possesso degli oggetti che gli sono stati trovati) siano costituiti da mere doglianze in punto di valutazione del fatto; Ritenuto che il terzo motivo, sulla prescrizione del reato, sia manifestamente infondato, in quanto i reati sono stati commessi il 9 febbraio 2017, la sentenza di appello è stata emessa il 14 aprile 2022, ma tra il 17 settembre 2021 ed il 14 aprile 2022 il decorso della prescrizione era stato sospeso dalla Corte d'appello con ordinanza disposta ex art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., per rinvio dell'udienza d'appello chiesta dal difensore per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'organismo di categoria; Ritenuto che l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, talchè in tal caso la sospensione del termine di prescrizione si applica per tutta la durata del rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso, in subordine la dichiarazione di estinzione per prescrizione; Ritenuto che i primi due motivi proposti in ricorso (sulla circostanza che il machete sia o meno uno strumento destinato necessariamente all'offesa; sulla circostanza che l'imputato abbia fornito o meno la prova del giustificato possesso degli oggetti che gli sono stati trovati) siano costituiti da mere doglianze in punto di valutazione del fatto; Ritenuto che il terzo motivo, sulla prescrizione del reato, sia manifestamente infondato, in quanto i reati sono stati commessi il 9 febbraio 2017, la sentenza di appello è stata emessa il 14 aprile 2022, ma tra il 17 settembre 2021 ed il 14 aprile 2022 il decorso della prescrizione era stato sospeso dalla Corte d'appello con ordinanza disposta ex art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., per rinvio dell'udienza d'appello chiesta dal difensore per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'organismo di categoria; Ritenuto che l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, talchè in tal caso la sospensione del termine di prescrizione si applica per tutta la durata del rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 mag
Sentenza Cassazione n. 27498/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris