CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 1958
Cassazione n. 31152/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1113/04/1958 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i9( n. 12853/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso - relativi all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. e alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva pecuniaria - si limitano a generiche censure che non si confrontano con gli apprezzamenti di merito forniti nel provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/