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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 25 marzo 2021

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:253
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0856_INF

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 marzo 2021 – Commissione / Ungheria (Aliquota di accisa sulle sigarette) (causa C‑856/19) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 10, paragrafi 2 e 3 – Accisa applicata al tabacco lavorato – Aliquota globale dell’accisa sulle sigarette inferiore all’aliquota minima prescritta – Difficoltà interne – Minaccia di gravi turbative all’ordine pubblico – Obbligo di leale cooperazione»

1. Stati membri – Obblighi risultanti dal diritto dell’Unione – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 48, 49)

2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati – Direttiva 2011/64 – Applicazione e riscossione, dopo la scadenza di un periodo transitorio, di un’accisa inferiore a quella prevista dalla direttiva – Inammissibilità – Giustificazioni – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2011/64, art. 11, § 2) (vedi punti 51, 54, 64, 65, disp. 1)

3. Atti delle istituzioni – Direttive – Termine di attuazione – Proroga di un termine che si è rivelato insufficiente – Procedura (Art. 288 TFUE) (v. punto 55)

4. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione – Principio di leale cooperazione – Invocazione da parte di uno Stato membro per impedire la constatazione di un inadempimento – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 57, 59) Dispositivo 1) Nell’applicare alle sigarette un’accisa globale inferiore al 60% del prezzo medio ponderato di vendita al dettaglio delle sigarette immesse in consumo e nel percepire un’accisa inferiore a EUR 115 per 1000 sigarette, e ciò successivamente alla scadenza del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017, l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato. 2) L’Ungheria è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 19 del 20.1.2020 .

62019CJ0856_INF Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 marzo 2021 – Commissione / Ungheria (Aliquota di accisa sulle sigarette) (causa C‑856/19) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 10, paragrafi 2 e 3 – Accisa applicata al tabacco lavorato – Aliquota globale dell’accisa sulle sigarette inferiore all’aliquota minima prescritta – Difficoltà interne – Minaccia di gravi turbative all’ordine pubblico – Obbligo di leale cooperazione» 1. Stati membri – Obblighi risultanti dal diritto dell’Unione – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 48, 49) 2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati – Direttiva 2011/64 – Applicazione e riscossione, dopo la scadenza di un periodo transitorio, di un’accisa inferiore a quella prevista dalla direttiva – Inammissibilità – Giustificazioni – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2011/64, art. 11, § 2) (vedi punti 51, 54, 64, 65, disp. 1) 3. Atti delle istituzioni – Direttive – Termine di attuazione – Proroga di un termine che si è rivelato insufficiente – Procedura (Art. 288 TFUE) (v. punto 55) 4. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione – Principio di leale cooperazione – Invocazione da parte di uno Stato membro per impedire la constatazione di un inadempimento – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 57, 59) Dispositivo 1) Nell’applicare alle sigarette un’accisa globale inferiore al 60% del prezzo medio ponderato di vendita al dettaglio delle sigarette immesse in consumo e nel percepire un’accisa inferiore a EUR 115 per 1000 sigarette, e ciò successivamente alla scadenza del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017, l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato. 2) L’Ungheria è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 19 del 20.1.2020 .
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