CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34662/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e, in particolare, al mancato riconoscimento della resistenza c.d. passiva, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina tre della sentenza impugnata); considerato che il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è privo di specificità a fronte della motivazione della sentenza impugnata che, nel valorizzare in senso ostativo i precedenti penali dell'imputato, si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle menzionate circostanze, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara P.Q.MDott.s.su Katt( ente