CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] con cui si chiedeva la declaratoria di non esecutività delle sentenze comprese nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica il 19/12/2009 nonché la rimessione in termini per proporre impugnazione. Il difensore del condannato aveva azionato l'incidente di esecuzione non essendo applicabile il rimedio della rescissione del giudicato, sostenendo, con riferimento a due sentenze di condanna, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto conoscenza del procedimento a suo carico per essere stato per lungo tempo all'estero e, con riferimento a una terza sentenza, che la stessa non era eseguibile per le restrizioni tra l'imputato e il difensore derivanti dal regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. oggetto della sentenza di illegittimità costituzionale n. 143 del 20/6/2013. Il Tribunale richiamava una pronuncia di legittimità su un caso analogo a quello oggetto della terza condanna e riteneva inammissibile anche la richiesta relativa alle prime due condanne: le eventuali nullità verificatesi nel corso del giudizio di cognizione non potevano essere fatte valere con l'incidente di esecuzione, atteso che la "cosa giudicata" si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta. Il Tribunale respingeva, altresì, l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, atteso che l'istanza era stata depositata dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 175 cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Milano del 15/7/2002, il difensore sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per il reato associativo, nonostante il ricorso per cassazione fosse stato dichiarato inammissibile per tardività: in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da altri coimputati, a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza di appello, anche [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto; di conseguenza, risultava errato il conteggio compreso nel provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico Ministero con riferimento alla pena di anni due di reclusione irrogata per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Su questa deduzione e sulla conseguente richiesta di correzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti il Tribunale non aveva provveduto. [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza dell'interdizione legale di [OSCURATO:PERSONA] disposta dalla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 30/4/1999, le citazioni successive nei suoi confronti avrebbero dovuto essere eseguite al tutore e sarebbe stata necessaria la nomina di un tutore provvisorio. La mancata citazione del tutore aveva gravemente compromesso il diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA] e aveva prodotto una nullità assoluta che impediva una corretta instaurazione del rapporto processuale e l'irrevocabilità della sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza della Corte di appello di Messina del 12/4/2003 era divenuta definitiva in quanto, in coincidenza con la scadenza dei termini di impugnazione, l'unico difensore di [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato. Il difensore, inoltre, aveva dimostrato una pregressa declaratoria di un ne bis in idern con riferimento a tale sentenza da parte della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad alcune delle imputazioni. La seconda e la terza sentenza, inoltre, avrebbero dovuto essere dichiarate ineseguibili per violazione dei diritti di difesa dell'imputato, all'epoca sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., in conseguenza delle limitazioni con i propri difensori apportate dalla legge 94 del 2009, dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 2013. La difesa aveva prodotto la scheda dei colloqui difensivi rilasciati dagli istituti di detenzione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto notifica dell'estratto conforme all'originale delle due sentenze, né la loro motivazione, nemmeno al momento dell'arresto, ma solo dell'ordine di esecuzione: era stata chiesta, pertanto, la rimessione in termini per l'impugnazione delle predette sentenze, di cui il condannato non aveva avuto conoscenza ufficiale. Il ricorrente aveva chiesto, quindi, al giudice dell'esecuzione di rimuovere il giudicato formale, non avendo [OSCURATO:PERSONA] rinunciato a partecipare ai processi. Il ricorrente contesta l'affermazione dell'ordinanza secondo cui lo strumento dell'incidente di esecuzione è inutilizzabile per far valere i lamentati vizi: il giudicato ha valore recessivo rispetto a profili di giustizia sostanziale e il giudice dell'esecuzione, dinanzi a evidenti profili di ingiustizia sostanziale, può disapplicare il provvedimento in forza dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953. Viene richiamato il dettato delle Sezioni Unite, Gatto. Viene, altresì, contestato che il ricorrente sia decaduto dal!' istanza di restituzione nel termine per impugnare, atteso che il termine per presentare l'istanza che non poteva decorrere dal giorno della notifica al condannato del provvedimento di cumulo, non avendo il condannato mai ricevuto la notifica delle sentenze. Anche il riferimento alla data della procura conferita dal ricorrente al difensore (22/1/2014) era errato nella sostanza, poiché il difensore aveva dovuto effettuare numerose ricerche per presentare l'istanza. Il difensore conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è redatto in maniera discorsiva, comprendendo sotto un'unica censura diverse problematiche. Tuttavia, atteso che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono per la massima parte vincolati, è possibile affrontare distintamente le singole questioni sollevate dal ricorrente al fine di verificare l'esistenza di violazioni di legge o di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. 2. Il ricorrente sostiene di avere chiesto al giudice dell'esecuzione la correzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con riferimento alla condanna, indicata al punto 1, pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 15/7/2002. Il provvedimento di cumulo attestava che quella sentenza era divenuta irrevocabile anche con riferimento alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione presentato nel suo interesse. Secondo il difensore, nonostante tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] era stato successivamente assolto dall'imputazione nel giudizio di rinvio, disposto in accoglimento dei ricorsi di altri coimputati, in conseguenza dell'effetto estensivo della loro impugnazione. L'ordinanza impugnata tace su tale problematica. Si deve ricordare che il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663 cod. proc. pen., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo (Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, Pantellaro, Rv. 276488 - 01).Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, quindi, verificare la fondatezza della deduzione del ricorrente alla luce dei documenti prodotti, in particolare della sentenza della Corte di appello di Milano n. 4459/2006 del 22/12/2006 che, secondo il ricorrente, assolse [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione associativa per la quale era stato condannato dalla precedente sentenza della stessa Corte. Nel caso di fondatezza della deduzione, il giudice avrebbe dovuto correggere il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal P.M. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio relativamente a tale questione. 3. Il ricorrente pone una seconda questione di diritto, proposta al giudice dell'esecuzione soltanto con una memoria depositata all'ultima udienza: deduce la nullità della vocatio in ius per tutti i processi celebrati dopo il 30/4/1999 in conseguenza della mancata notifica al tutore (non nominato) di tale vocatio nonostante che, a tale data, [OSCURATO:PERSONA] fosse interdetto legalmente in forza di precedente sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La decisione del giudice dell'esecuzione si fonda su due considerazioni, entrambe corrette. In primo luogo, l'art. 166 cod. proc. pen. - che regola le notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente - non si applica nella ipotesi di imputato al quale sia stata inflitta la pena accessoria della interdizione legale, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 47402 del 07/12/2021, Antonov, Rv. 282456; Sez. 5, n. 37673 del 05/07/2012, Flachi, Rv. 254696; Sez. 2, n. 35616 del 13/07/2007, Acampora, Rv. 237162). Il ricorrente richiama le massime che affermano che, in virtù del disposto di cui all'art. 166 cod. proc. pen. — per il quale le notificazioni all'imputato interdetto devono eseguirsi sia presso il tutore che direttamente nei confronti dell'interessato — l'omissione, anche di uno solo, dei due adempimenti previsti dà luogo alla nullità di ordine assoluto ed insanabile ex art. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 9064 del 23/11/2012, dep. 2013, Cimmino, Rv. 255313; Sez. 5, n. 22823 del 13/04/2004, Perreca, Rv. 229204; Sez. 1, n. 25909 del 24/04/2001, Dondero, Rv. 219108): ma si tratta di evocazione di pronunce che non toccano il principio affermato dal Tribunale (e che, non a caso, erano state emesse con riferimento a imputati interdetti per infermità di mente e per decisione del giudice civile). 4. Soprattutto, l'ordinanza impugnata richiama il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'intervenuta irrevocabilità della sentenza fa perdere rilievo alle nullità, anche assolute, prodottesi nel corso del giudizio di cognizione, cosicché l'incidente di esecuzione proposto ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. non può essere utilizzato per far valere tali vizi. Come ripetutamente ribadito, il giudice dell'esecuzione deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatte valere con i mezzi di impugnazione (da ultimo, Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604). Correttamente l'ordinanza richiama la sentenza delle Sezioni Unite, Lovric, che, applicando tale principio al procedimento celebrato con il rito dell'assenza, ha statuito che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). ricorrente precisa che "preliminarmente si era specificato che si era scelto di procedere avanzando istanza ex art. 666 e 670 cod. proc. pen. in quanto non si riteneva applicabile, al caso di specie, il nuovo istituto previsto dall'art. 629 bis cod. proc. pen. che, secondo l'orientamento di legittimità vigente, è applicabile soltanto ai procedimenti emessi dopo l'entrata in vigore del predetto articolo". Il ricorrente sostiene, cioè, che — non essendo disponibile lo strumento della rescissione del giudicato per i processi celebrati con il rito previgente — sarebbe inevitabile ricorrere, in presenza dei medesimi vizi, all'incidente di esecuzione. Al contrario, come già rilevato, l'impossibilità di ricorrere all'incidente di esecuzione per far valere i vizi del giudizio di cognizione era già stata affermata in precedenza, ben prima dell'entrata in vigore della disciplina dell'assenza, con insegnamento costante (tra le tante, Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013, dep. 2014, Amore, Rv. 258765; Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, Condemi, Rv. 229580; Sez. 6, n. 748 del 04/03/1998, [OSCURATO:PERSONA]. 210408; Sez. 4, n. 1599 del 28/10/1994, Asole, Rv. 200400). Come è noto, le questioni relative alla mancata partecipazione del processo dell'imputato, oggetto della sentenza della Corte EDU, Sejdovic c. Italia, avevano trovato risposta nella modifica dell'art. 175 cod. proc. pen. ad opera del d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60. Tale normativa venne ritenuta conforme alla CEDU dalla stessa Corte (Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, 25 novembre 2008).5. Risulta infondata anche l'ulteriore deduzione, relativa al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Messina del 12/4/2003, divenuta irrevocabile il 27/1/2004 per mancata impugnazione. Il ricorrente - esponendo che l'unico difensore di [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello essendo stato arrestato ed essendo detenuto proprio nel periodo di scadenza dei termini per la presentazione dell'impugnazione - aveva sostenuto con il giudice dell'esecuzione che, in conseguenza di tale impossibilità, la sentenza non doveva essere ritenuta passata in giudicato. Tale tesi non si confronta con il combinato disposto degli artt. 648, comma 2, cod. proc. pen. La irrevocabilità della sentenza di condanna è conseguenza ineluttabile della decorrenza del termine per l'impugnazione senza che la stessa sia stata proposta (cfr. Sez. 1, n. 35503 del 24/06/2014, Kiem, Rv. 260287), tanto che la impugnazione tardiva non ne impedisce il passaggio in giudicato, con conseguente obbligo per il pubblico ministero di eseguirla (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265107). Vi è, tuttavia, la possibilità di avanzare richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. Nel caso in esame, è evidente che il ricorso fa riferimento all'impossibilità di proporre l'impugnazione per causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. Si tratterà del tema della decadenza dall'istanza di restituzione nel termine nel prosieguo. 6. Il ricorrente deduce che, in una sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 35/2005) sarebbe stata dichiarato un "ne bis in idem per il [OSCURATO:PERSONA] per alcune delle medesime imputazioni di cui alla sentenza Aspromonte, prodotta all'attenzione del G.U.P.". Si tratta di deduzione del tutto generica e di contenuto non chiaro. In effetti, non si comprende se la sentenza emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo che alcuni dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] erano già stati giudicati dalla Corte di appello di Messina, lo avesse prosciolto per ne bis in idem dalle relative imputazioni (ipotesi che non farebbe emergere alcuna necessità di promuovere incidente di esecuzione, atteso che il problema derivante dalla doppia imputazione sarebbe già stato risolto dal giudice della cognizione), ovvero se, al contrario, si sarebbe in presenza di una duplice condanna per gli stessi fatti, con la conseguente necessità di ricorrere allo strumento previsto dall'art. 669 cod. proc. pen. In ogni caso, la genericità della deduzione la rende inammissibile.7. Il giudice dell'esecuzione risponde espressamente alla deduzione, riproposta con il ricorso, che fa leva sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2013, relativa alla illegittimità delle limitazioni dei colloqui tra imputato detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. e difensore, per dedurre la nullità delle sentenze di condanna. In effetti, questa Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di declaratoria di ineseguibilità della sentenza di condanna pronunciata all'esito di processo celebrato durante la vigenza della disciplina limitativa dei colloqui con i difensori di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, successivamente dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2013, per asserita iniquità del processo, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte EDU nella sentenza Ocalan c. Turchia, atteso che detta pronuncia non ha natura di "sentenza pilota" e la disciplina in questione riguarda esclusivamente le modalità di esecuzione della pena detentiva inflitta nei confronti di soggetti ritenuti di particolare pericolosità (Sez. 1, n. 38360 del 16/07/2021, Vottari, Rv. 282047; Sez. 7, n. 6548 del 14/01/2016, Mandalà, Rv. 265748). Assume valore dirimente per la soluzione la constatazione che le disposizioni contenute nell'art. 41 bis ord. pen. non riguardano l'accertamento del reato, né la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, ma regolano piuttosto le modalità di esecuzione della pena detentiva inflitta nei confronti di soggetti ritenuti di particolare pericolosità. Pertanto, la sentenza n. 143 del 2013 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma di cui all'art. 41 bis, comma 2 quater lett. b) ultimo periodo, ord. pen., nella parte in cui pone limitazioni al diritto ai colloqui coi difensori nei confronti dei detenuti sottoposti alla sospensione delle regole di trattamento ai sensi del comma 2 del medesimo art. 41 bis, non incidendo su una norma di diritto penale sostanziale che qualifichi per specie o quantità la legalità della pena inflitta con sentenza di condanna, pronunciata prima dell'intervento della Consulta, non è idonea a produrre effetti sull'intangibilità del giudicato e sull'eseguibilità del titolo che lo contiene. Tale conclusione non è smentita dalla previsione di cui all'art. 30 della legge n. 87 del 1953, che, in coerenza con l'art. 136 Cost., stabilisce che la sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia "erga omnes" ed invalidante sia per il futuro, che in via retroattiva in riferimento ai rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di illegittimità sicché, dal giorno successivo alla sua pubblicazione, le norme dichiarate incostituzionali non possono più trovare applicazione. Il principio di retroattività riguarda però soltanto i rapporti tuttora pendenti, non quelli già esauriti, che restano soggetti alla disciplina dichiarata in contrasto con la Costituzione, dovendosi per tali intendere "tutti quelli che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva e irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in giudicato, i cui effetti non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalità" (Corte cost., n. 139 del 3/5/1984; Cass. Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista, rv. 236535; Sez. U., 42858 del 29/5/2014, Gatto, rv. 260697), ad eccezione di quanto disposto per la materia penale sostanziale dallo stesso art. 30 L. 87/1953, nonché quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi relativi. 8. Il ricorrente concentra le sue censure anche sulle modalità di notifica al condannato delle sentenze emesse nella sua contumacia. Tali modalità opererebbero, secondo la prospettazione difensiva, sotto due profili: sia perché impedirebbero il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna, che non erano mai state notificate a [OSCURATO:PERSONA] con la relativa motivazione, sia con riferimento alla tempestività dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare dette sentenze, avanzata in via subordinata al giudice dell'esecuzione. Il primo profilo - in verità non affrontato espressamente dall'ordinanza impugnata - fa leva sul rapporto tra il regime della contumacia e il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Se - come già anticipato - l'incidente di esecuzione non poteva essere utilizzato per far valere nullità del giudizio di cognizione, il giudice dell'esecuzione cui era proposta la domanda di accertamento della non esecutività della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. doveva concentrare la sua attenzione sulla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza previsto dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen.: la nullità di tale notifica impediva il decorso del termine per impugnare la sentenza e, quindi, la sua irrevocabilità. Ai sensi dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen., infatti, il giudice dell'esecuzione, in caso di invalidità della notificazione, doveva dichiarare con ordinanza la non esecutività della sentenza e ordinare la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita, in tal caso decorrendo nuovamente il termine per l'impugnazione. Ma, appunto, il regime contumaciale non prevedeva affatto la notifica integrale della sentenza all'imputato, ma la notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza. Non solo: tale notifica non doveva essere eseguita necessariamente all'imputato personalmente, ben potendolo essere con le altre modalità previste dalla legge, salva la possibilità di avanzare richiesta di restituzione nel termine.In effetti, si era affermato che il controllo del giudice dell'esecuzione sull'esistenza del titolo esecutivo coinvolge, oltre alla legittimità, anche l'esistenza dell'avvenuta notificazione in conformità alle previsioni di legge, mentre l'indagine sull'effettiva conoscenza che l'imputato abbia avuto del titolo rileva soltanto ai fini dell'eventuale istanza di restituzione del termine per impugnare un valido titolo esecutivo (Sez. 1, n. 5781 del 08/01/2010, Sassano, Rv. 246565). Le deduzioni del ricorrente, quindi, non sono idonee a dimostrare che le sentenze di condanna non fossero divenute irrevocabili in conseguenza della notifica dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale delle sentenze stesse. 9. Infine, risulta del tutto corretta e logica la decisione impugnata con riferimento alla decadenza di [OSCURATO:PERSONA] dalla restituzione in termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. previgente. Il giudice ha ritenuto che la notifica a [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero il 19/12/2009 fosse idonea a far decorrere il termine di trenta giorni previsto dalla norma; ha osservato, ancora, che l'istante non aveva nemmeno allegato il preciso momento della conoscenza dei provvedimenti, rilevando che già il 22/1/2014 [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito procura speciale al difensore per proporre incidente di esecuzione con riferimento al provvedimento del pubblico ministero. Il difensore nega che la notifica del provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen. abbia fatto decorrere il termine di trenta giorni: ma la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna ai sensi dell'art. 175, comma 2 bis cod. proc. pen. decorre dalla conoscenza del provvedimento, che può coincidere anche con la notifica dell'ordine di esecuzione che riporti gli estremi della sentenza in esecuzione, anche senza la relativa motivazione (Sez. 3, n. 46083 del 28/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274309), ponendo eccezioni esclusivamente per i condannati stranieri che non hanno conoscenza della lingua italiana e per i quali la notifica del provvedimento di esecuzione non comporta automaticamente la conoscenza del provvedimento. Il ricorrente sostiene che il ritardo nella presentazione dell'incidente di esecuzione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) era derivato dalla necessità di compiere lunghe e faticose ricerche: ma il termine di cui all'art. 175 comma 2, cod. proc. pen. previgente non era stabilito con riferimento ad ogni questione sollevabile con l'incidente di esecuzione - che, tendenzialmente, non conosce termini di decadenza - ma con riferimento specifico all'impugnazione della sentenza contumaciale di condanna di cui l'imputato non aveva avuto conoscenza. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla questione dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. ad opera della sentenza della Corte di appello di Milano n. 4459/2006, mentre il ricorso deve essere rigettato nel