CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8991-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1605/07/2019 della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dall'Agenzia delle entrate sull'istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di rimborso dell'addizionale IRES versata per l'anno d'imposta 2008 ai sensi dell'art. 81 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello della società contribuente ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 16, 17 e 18 del citato art. 81, non spiegava effetti retroattivi stante la delimitazione temporale dell'efficacia della sentenza disposta dalla stessa Corte dal girono successivo alla pubblicazione della stessa nella [OSCURATO:PERSONA], ovvero dal 12 maggio 2015. 2. Avverso la statuizione d'appello la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 4. ,(a ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 136, primo comma, Cost. e 30, comma 3, della legge n. 87 del 1953, «e quindi del principio generale desunto da tali norme relative all'efficacia delle sentenze della A Corte Costituzionale, tenuto conto anche del disposto dell'art. 65 del regio Decreto n. 12 del 1941 sull'[OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Sostiene la ricorrente che le disposizioni in materia di addizionale IRES per il settore energetico di cui ai commi 16, 17 e 18, dell'art. 81 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 10 del 2015 della Corte costituzionale, ma con decorrenza dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (ovvero dal 12 maggio 2015), si applicherebbero comunque ai rapporti ancora in corso come quello oggetto del presente giudizio. 2. Il motivo è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia, senza peraltro fornire una valida critica al principio affermato da questa Corte nell'ordinanza n. 32716 del 2018, condivisa da Cass.n. 32489 del 2021, secondo cui «le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia "ex tunc", neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice "a quo" ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte "ad quem" quanto agli effetti della decisione sulla medesima».3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Rom