CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 aprile 2025
Cassazione n. 28007/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] VETEREcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio G.I.P.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con denuncia-querela presentata presso i Carabinieri della stazione di Fidenza (PR), Daniela STECCONI esponeva di essere stata contattata telefonicamente da ignoti, i quali, spacciandosi per Carabinieri e operatori della Polizia delle comunicazioni, l'avevano indotta a credere che, per motivi di sicurezza, avrebbe dovuto effettuare bonifici su conti correnti da costoro indicati. La STECCONI, pertanto, versava la somma di 47.400,00 euro su un conto corrente on fine intestato a [OSCURATO:PERSONA] CARUSO e acceso presso la filiale di [OSCURATO:PERSONA] dell'istituto bancario [OSCURATO:PERSONA]. La somma veniva sequestrata d'iniziativa dalla P.G. Sulla richiesta di convalida formulata dal P.M. presso il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] unitamente a richiesta di emissione di decreto di sequestro preventivo, il G.I.P. di quel Tribunale disponeva in conformità e si dichiarava incompetente per territorio senza, tuttavia, indicare l'A.G. competente. 2. Gli atti pervenivano al Pubblico ministero presso il Tribunale di Parma, il quale, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., reiterava la richiesta di sequestro preventivo. Il G.I.P. di Parma accoglieva la richiesta e sollevava conflitto negativo di competenza, sostenendo essere, in ogni caso, competente il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], nel cui circondario si trovava la filiale del [OSCURATO:PERSONA], in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Il giudice rimettente osservava che, anche nel caso in cui si fosse ritenuto incerto il luogo fisico di consumazione del reato, posto che la CARUSO aveva acceso il conto corrente via web, sarebbe rimasta, comunque, confermata la competenza del Tribunale sammaritano, ai sensi dell'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., nel cui ambito era ubicato il luogo di residenza della imputata (Comune di Carinola). 3. 11 Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la competenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] in base alla giurisprudenza richiamata dal G.I.P. di Parma. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] TARRILLO, ha trasmesso memoria chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si ha conflitto negativo di competenza, in base all'art. 28 cod. proc. pen., quando due giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, in modo tale che si verifichi una situazione di stallo del procedimento, non superabile se non tramite l'intervento regolatore di questa Corte. Nel caso di specie, il G.i.p. del Tribunale di Parma, su richiesta del Pubblico ministero presso il Tribunale medesimo, che aveva ricevuto gli atti dall'Autorità giudiziaria di S. [OSCURATO:PERSONA] (già dichiaratasi incompetente), ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 47.400,00, depositata sul conto intestato a [OSCURATO:PERSONA] CARUSO, e solo all'esito ha sollevato conflitto. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] non ignora l'indirizzo ermeneutico secondo il quale non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il Giudice per le indagini preliminari ritenuto competente ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., applichi, comunque, una misura cautelare, atteso che il compimento dell'atto assume la funzione di stabilizzazione del procedimento (Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, confl. competenza in proc. G., Rv. 279727 - 01; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, confl. competenza in proc. Hoxha, Rv. 279328 - 01). Nelle pronunce appena richiamate si è affermato che il giudice della cautela, che riceva gli atti già trasmessi per competenza dal primo giudice dichiaratosi incompetente, deve - alternativamente - provvedere ai sensi degli artt. 27 e 292 (o 317 o 321) cod. proc. pen., così rinnovando, e stabilizzando, il provvedimento già emanato, ovvero declinare la propria competenza, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., senza assumere altra decisione che suoni come esercizio della competenza stessa, che minerebbe in radice l'insorgenza del conflitto a norma del successivo art. 29 (Sez. 2, n. 31800 del 16/03/2018, Lamonica). Tale esegesi, come ribadito dall'arresto di legittimità testé menzionato, trova conclusiva conferma nel disposto dell'art. 32 cod. proc. pen., il quale prevede che, a seguito della risoluzione sul conflitto da parte della Corte di cassazione, la relativa sentenza debba essere immediatamente comunicata ai giudici in conflitto, e al pubblico ministero presso i medesimi, nonché notificata alle parti private (comma 2), e che, a seguito della comunicazione, il giudice dichiarato competente debba, se del caso, provvedere ex art. 27 cod. proc. pen., decorrendo il relativo termine perentorio dalla comunicazione medesima. 1.2. La vicenda in esame, che in astratto potrebbe presentare, per quanto appena detto, le caratteristiche conducenti ad escludere la sussistenza del conflitto, tuttavia, in concreto, tenuto conto dell'ampia e articolata motivazione resa dal giudice rimettente, denota una "volontà di confliggere" del medesimo e la conseguente implicita "superfluità" del suo provvedimento cautelare, a fronte di un primo provvedimento (quello emesso dal Giudice sammaritano dichiaratosi incompetente) che conserva, comunque, efficacia sino alla pronunzia di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2. Tanto premesso, il conflitto va risolto affermando la competenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], ufficio G.I.P. E invero, secondo la condivisa lezione di legittimità, in tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente (Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271761 - 01; Sez. F, n. 37400 del 30/08/2016, F., Rv. 268011 - 01). Nel caso di specie, il bonifico è stato effettuato dalla persona offesa sul conto corrente bancario intestato all'indagata [OSCURATO:PERSONA] CARUSO, da costei acceso presso la filiale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], ricadente nel circondario del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA]; filiale, tra l'altro, presso la quale risulta in concreto eseguito il sequestro della somma provento di reato. 3. Va, in conclusione, dichiarata la competenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio G.I.P., cui va disposta la trasmissione degli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio G.I.P., cui dispone la trasmissione d