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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27339/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 10 novembre 2022 la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Brindisi il 4 aprile 2014, irrevocabile il 10 maggio 2014.

L'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la commissione nei cinque anni di ulteriore delitto per cui è stata inflitta una pena detentiva (sentenza della Corte d'appello di Bari emessa il 5 dicembre 2019, per reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 11 aprile 2019).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale perché il giudice dell'esecuzione ha chiamato revoca ciò che in realtà è una decadenza dal beneficio, atteso che la revoca in senso proprio è solo quella di cui all'art. 168, comma 3, cod. pen.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale perché il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca in modo oggettivo ed ex officio in contrasto con il principio di consapevolezza e prevedibilità della responsabilità penale.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge penale perché la concisa motivazione del giudice dell'esecuzione non risponde ai principi dell'articolo 111, comma 6, della Costituzione sulla motivazione che devono avere i provvedimenti giurisdizionali, sarebbe stata necessaria, invece, una concisa esposizione dei fatti, la trattazione dei motivi presentati dalla difesa e i motivi della decisione.

Con il quarto motivo eccepisce la violazione del divieto di reformatio in peius atteso che la revoca della sospensione condizionale non può essere disposta d'ufficio anche quando in secondo grado la condanna a pena detentiva è sostituita con condanna alla sola pena pecuniaria, in quanto la concessione del beneficio è sempre una previsione di favore dell'imputato rispetto alla quale opera il divieto di reformatio in peius.

La Corte d'appello inoltre non ha valutato la possibile continuazione tra i due reati in ordine alle due sentenze oggetto della contestazione.

Con il quinto motivo deduce mancata sospensione della pena per gravi motivi di famiglia atteso che il ricorrente è l'unica fonte di reddito della propria famiglia, non sarebbe stata valutata, inoltre, la possibilità di concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale con facoltà di continuare a lavorare o della semidetenzione con facoltà di recarsi al lavoro.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale perché il giudice dell'esecuzione ha chiamato revoca ciò che in realtà è una decadenza dal beneficio, atteso che la revoca in senso proprio sarebbe solo quella di cui all'art. 168, comma 3, cod. pen.

Il motivo è inammissibile.

La norma dell'art. 168, comma 1, codice penale dispone che "salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163".

E', quindi, il legislatore che si riferisce con il termine di "revoca" anche ai provvedimenti del comma 1 dell'art. 168, e non soltanto a quelli del comma 3 della stessa norma, talchè il provvedimento impugnato non è suscettibile di censura per aver usato tale termine.

Peraltro, va anche aggiunto che il ricorrente, nell'articolare il motivo di ricorso, non specifica quale interesse processuale ha a che nel provvedimento impugnato fosse usato il termine "decadenza", anziché "revoca", non derivando dall'uso del termine una differenza nelle conseguenze del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen.

Poiché la esistenza dell'interesse al ricorso è condizione dell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.

2. Il secondo motivo deduce violazione di legge processuale perché il giudice dell'esecuzione avrebbe disposto la revoca in modo oggettivo ed ex officio in contrasto con il principio di consapevolezza e prevedibilità della responsabilità penale.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il motivo è anzitutto non conferente con il provvedimento impugnato, perché dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.

U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), la revoca non è stata disposta ex officio, ma su richiesta del pubblico ministero.

Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato nella parte in cui lamenta che la revoca sia stata effettuata con una valutazione di tipo oggettivo, e senza un giudizio in ordine alla meritevolezza o meno del condannato.

La norma dell'art. 168, comma 1, cod. pen. è, infatti, strutturata in termini oggettivi, in quanto la revoca consegue al mero accertamento dell'esistenza del presupposto di fatto previsto dalla norma (nel caso in esame, la commissione di un nuovo delitto nel quinquennio), e presuppone un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa (Sez. 6, Sentenza n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913).

3. Il terzo motivo deduce violazione di legge penale perché la concisa motivazione del giudice dell'esecuzione non risponderebbe ai principi dell'articolo 111, comma 6, della Costituzione sulla motivazione che devono avere i provvedimenti giurisdizionali; sarebbe stata necessaria, invece, una concisa esposizione dei fatti, la trattazione dei motivi presentati dalla difesa e i motivi della decisione.

Il motivo è manifestamente infondato.

Proprio perché la revoca di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. è un provvedimento di carattere dichiarativo e privo di valutazioni discrezionali, la motivazione del provvedimento non è affetta da vizi se si limita ad indicare in modo corretto il presupposto legittimante la revoca, che nel caso in esame è il reato commesso nel quinquennio, anche mediante il riferimento alla sentenza che ne ha accertato la esistenza.

La seconda parte del motivo, in cui ci si lamenta che il provvedimento impugnato non contenga tutti i requisiti previsti dall'art. 546 cod. proc. pen., è manifestamente infondata, perchè l'art. 546 cod. proc. pen. indica i requisiti che deve avere la sentenza, mentre nel caso in esame è stata impugnata una ordinanza del giudice dell'esecuzione.

4. E' manifestamente infondato anche il quarto motivo in cui si eccepisce la violazione del divieto di reformatio in peius; la Corte d'appello, inoltre, non avrebbe valutato la possibilità di applicare la continuazione tra i due reati in ordine alle due sentenze oggetto della contestazione.

La prima parte del motivo non è conferente con il provvedimento impugnato, che è una revoca disposta non nel giudizio di appello, ma nel giudizio di esecuzione.

L'orientamento giurisprudenziale citato nel ricorso (Sez. 5, Sentenza n. 42583 del 11/06/2015, Camisotti, Rv. 266412: La revoca della condizionale della pena concessa in primo grado può essere disposta dal giudice d'appello solo se la statuizione sia stata oggetto di espressa impugnazione da parte dell'imputato e non anche di ufficio, anche quanto in secondo grado la condanna a pena detentiva è sostituita con condanna alla sola pena pecuniaria, in quanto la concessione del beneficio, dando luogo ad una causa di estinzione del reato, è sempre una previsione di favore per l'imputato, rispetto alla quale opera il divieto di "reformatio in peius".

In motivazione, la Corte ha escluso che la domanda di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria comportasse l'implicita richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, disposta dal giudice 4 \ , di primo grado con riferimento alla pena detentiva), infatti, riguarda casi di revoca della sospensione condizionale nel corso del giudizio di appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero, casi quindi del tutto estranei a quello oggetto di questo giudizio, che è un incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. ed in cui non vi è questione di limiti di cognizione del giudice d'appello e di reformatio in peius.

L'ultima parte del motivo in ordine alla possibilità di porre in continuazione i reati oggetto delle due sentenze è, invece, soltanto enunciato, ma non sviluppato.

Non si spiega, infatti, in ricorso da cosa si dovrebbe desumere l'esistenza di una volizione comune alla base di entrambi i reati (peraltro, commessi a cinque anni di distanza l'uno dall'altro).

5. E' manifestamente infondato anche il quinto motivo, in cui ci si lamenta della mancata sospensione della pena per gravi motivi di famiglia atteso che il ricorrente sarebbe l'unica fonte di reddito della propria famiglia; non sarebbe stata valutata, inoltre, la possibilità di concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale con facoltà di continuare a lavorare o della semidetenzione con facoltà di recarsi al lavoro.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto del tutto inconferente con il provvedimento impugnato, che è una ordinanza del giudice dell'esecuzione, che non è l'organo giurisdizionale competente cui poter chiedere di valutare il differimento della pena o la concessione di una misura alternativa alla detenzione.

6. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 novembre 2022 la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Brindisi il 4 aprile 2014, irrevocabile il 10 maggio 2014. L'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la commissione nei cinque anni di ulteriore delitto per cui è stata inflitta una pena detentiva (sentenza della Corte d'appello di Bari emessa il 5 dicembre 2019, per reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 11 aprile 2019). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale perché il giudice dell'esecuzione ha chiamato revoca ciò che in realtà è una decadenza dal beneficio, atteso che la revoca in senso proprio è solo quella di cui all'art. 168, comma 3, cod. pen. Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale perché il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca in modo oggettivo ed ex officio in contrasto con il principio di consapevolezza e prevedibilità della responsabilità penale. Con il terzo motivo deduce violazione di legge penale perché la concisa motivazione del giudice dell'esecuzione non risponde ai principi dell'articolo 111, comma 6, della Costituzione sulla motivazione che devono avere i provvedimenti giurisdizionali, sarebbe stata necessaria, invece, una concisa esposizione dei fatti, la trattazione dei motivi presentati dalla difesa e i motivi della decisione. Con il quarto motivo eccepisce la violazione del divieto di reformatio in peius atteso che la revoca della sospensione condizionale non può essere disposta d'ufficio anche quando in secondo grado la condanna a pena detentiva è sostituita con condanna alla sola pena pecuniaria, in quanto la concessione del beneficio è sempre una previsione di favore dell'imputato rispetto alla quale opera il divieto di reformatio in peius. La Corte d'appello inoltre non ha valutato la possibile continuazione tra i due reati in ordine alle due sentenze oggetto della contestazione. Con il quinto motivo deduce mancata sospensione della pena per gravi motivi di famiglia atteso che il ricorrente è l'unica fonte di reddito della propria famiglia, non sarebbe stata valutata, inoltre, la possibilità di concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale con facoltà di continuare a lavorare o della semidetenzione con facoltà di recarsi al lavoro. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale perché il giudice dell'esecuzione ha chiamato revoca ciò che in realtà è una decadenza dal beneficio, atteso che la revoca in senso proprio sarebbe solo quella di cui all'art. 168, comma 3, cod. pen. Il motivo è inammissibile. La norma dell'art. 168, comma 1, codice penale dispone che "salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163". E', quindi, il legislatore che si riferisce con il termine di "revoca" anche ai provvedimenti del comma 1 dell'art. 168, e non soltanto a quelli del comma 3 della stessa norma, talchè il provvedimento impugnato non è suscettibile di censura per aver usato tale termine. Peraltro, va anche aggiunto che il ricorrente, nell'articolare il motivo di ricorso, non specifica quale interesse processuale ha a che nel provvedimento impugnato fosse usato il termine "decadenza", anziché "revoca", non derivando dall'uso del termine una differenza nelle conseguenze del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen. Poiché la esistenza dell'interesse al ricorso è condizione dell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile. 2. Il secondo motivo deduce violazione di legge processuale perché il giudice dell'esecuzione avrebbe disposto la revoca in modo oggettivo ed ex officio in contrasto con il principio di consapevolezza e prevedibilità della responsabilità penale. Il motivo è manifestamente infondato. Il motivo è anzitutto non conferente con il provvedimento impugnato, perché dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), la revoca non è stata disposta ex officio, ma su richiesta del pubblico ministero. Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato nella parte in cui lamenta che la revoca sia stata effettuata con una valutazione di tipo oggettivo, e senza un giudizio in ordine alla meritevolezza o meno del condannato. La norma dell'art. 168, comma 1, cod. pen. è, infatti, strutturata in termini oggettivi, in quanto la revoca consegue al mero accertamento dell'esistenza del presupposto di fatto previsto dalla norma (nel caso in esame, la commissione di un nuovo delitto nel quinquennio), e presuppone un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa (Sez. 6, Sentenza n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913). 3. Il terzo motivo deduce violazione di legge penale perché la concisa motivazione del giudice dell'esecuzione non risponderebbe ai principi dell'articolo 111, comma 6, della Costituzione sulla motivazione che devono avere i provvedimenti giurisdizionali; sarebbe stata necessaria, invece, una concisa esposizione dei fatti, la trattazione dei motivi presentati dalla difesa e i motivi della decisione. Il motivo è manifestamente infondato. Proprio perché la revoca di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. è un provvedimento di carattere dichiarativo e privo di valutazioni discrezionali, la motivazione del provvedimento non è affetta da vizi se si limita ad indicare in modo corretto il presupposto legittimante la revoca, che nel caso in esame è il reato commesso nel quinquennio, anche mediante il riferimento alla sentenza che ne ha accertato la esistenza. La seconda parte del motivo, in cui ci si lamenta che il provvedimento impugnato non contenga tutti i requisiti previsti dall'art. 546 cod. proc. pen., è manifestamente infondata, perchè l'art. 546 cod. proc. pen. indica i requisiti che deve avere la sentenza, mentre nel caso in esame è stata impugnata una ordinanza del giudice dell'esecuzione. 4. E' manifestamente infondato anche il quarto motivo in cui si eccepisce la violazione del divieto di reformatio in peius; la Corte d'appello, inoltre, non avrebbe valutato la possibilità di applicare la continuazione tra i due reati in ordine alle due sentenze oggetto della contestazione. La prima parte del motivo non è conferente con il provvedimento impugnato, che è una revoca disposta non nel giudizio di appello, ma nel giudizio di esecuzione. L'orientamento giurisprudenziale citato nel ricorso (Sez. 5, Sentenza n. 42583 del 11/06/2015, Camisotti, Rv. 266412: La revoca della condizionale della pena concessa in primo grado può essere disposta dal giudice d'appello solo se la statuizione sia stata oggetto di espressa impugnazione da parte dell'imputato e non anche di ufficio, anche quanto in secondo grado la condanna a pena detentiva è sostituita con condanna alla sola pena pecuniaria, in quanto la concessione del beneficio, dando luogo ad una causa di estinzione del reato, è sempre una previsione di favore per l'imputato, rispetto alla quale opera il divieto di "reformatio in peius". In motivazione, la Corte ha escluso che la domanda di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria comportasse l'implicita richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, disposta dal giudice 4 \ , di primo grado con riferimento alla pena detentiva), infatti, riguarda casi di revoca della sospensione condizionale nel corso del giudizio di appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero, casi quindi del tutto estranei a quello oggetto di questo giudizio, che è un incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. ed in cui non vi è questione di limiti di cognizione del giudice d'appello e di reformatio in peius. L'ultima parte del motivo in ordine alla possibilità di porre in continuazione i reati oggetto delle due sentenze è, invece, soltanto enunciato, ma non sviluppato. Non si spiega, infatti, in ricorso da cosa si dovrebbe desumere l'esistenza di una volizione comune alla base di entrambi i reati (peraltro, commessi a cinque anni di distanza l'uno dall'altro). 5. E' manifestamente infondato anche il quinto motivo, in cui ci si lamenta della mancata sospensione della pena per gravi motivi di famiglia atteso che il ricorrente sarebbe l'unica fonte di reddito della propria famiglia; non sarebbe stata valutata, inoltre, la possibilità di concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale con facoltà di continuare a lavorare o della semidetenzione con facoltà di recarsi al lavoro. Il motivo è manifestamente infondato in quanto del tutto inconferente con il provvedimento impugnato, che è una ordinanza del giudice dell'esecuzione, che non è l'organo giurisdizionale competente cui poter chiedere di valutare il differimento della pena o la concessione di una misura alternativa alla detenzione. 6. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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