CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25233-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 07352890961, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 938/17/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 25233 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che aveva riformato la pronuncia della CTP di Milano ove erano accolte le sue ragioni in tema di operazioni inesistenti. Più in particolare, la controversia nasce dall’ inserimento della contribuente nel piano dei controlli per il 2013, risultando dai suoi clienti acquisti per importo maggiore da quanto risultante dalle sue vendite, secondo il proprio modello IVA 2014. Il ricorso è affidato a due motivi, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. I n prossimità dell’adunanza parte ricorrente ha depositato memoriaa sostegno delle proprie argomentazioni. CONSIDERATO In via preliminare di rito, occorre esaminare l’eccezione di tardività sollevata dalla parte pubblica. Ed infatti, la sentenza è stata depositata il 5 marzo 2021, donde il termine semestrale di impugnazione veniva a scadere non il 5 ottobre 2021, bensì il giorno 6 ottobre, in ragione della sospensione feriale di 31 giorni del mese di agosto. Il ricorso è stato notificato via PEC il 6 ottobre 2021, per cui è tempestivo, senza dover tenere conto delle sospensioni dei termini disposte per l’emergenza Covid dald.l. n. 18 e n. 23 del 2020. In difformità della proposta del relatore, il ricorso può quindi essere esaminato nel merito (cfr. Cass. S.U. n. 8999/2009). Con il primo motivo si profila censura ex art. 360 n. 4 c.p.c., lamentando nullità della sentenza per carenza o contraddittorietà della motivazione in riferimento all’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, in combinato disposto con il d.lgs. n. 74/2000, nella sostanza rilevando assenza di illustrazione delle ragioni che hanno condotto a ritenere deducibili alcune fatture e non altre per la ditta [OSCURATO:PERSONA]; mentre nulla di sostanziale sarebbe esposto in ordine alla non deducibilità integrale della ditta [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25233 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 3 - Con il secondo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, segnatamente per non aver esaminato la circostanza che l’Ufficio non avrebbe contestato l’inesistenza delle operazioni delle ditte dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], bensì ne ha contestato l’inutilizzabilità ai fini della deduzione, perché prive di data certa. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione, vertendo sulla struttura motiva della sentenza impugnata. Sul punto questa Corte è intervenuta più volte affermando che deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018). Al contrario, nel caso di specie, nei paragrafi numerati 1 e 2 della parte motiva, la gravata sentenza si diffonde in richiamo all’apporto probatorio delle parti (elementi indiziari, chiarimenti fatture passive, accordi contabili ed extracontabili), nonché sugli argomenti indiretti (nota dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a ETS il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) al fine di valutare ciò che sia coerente con la deduzione da ciò che non lo è, con un apprezzamento di merito il cui sindacato è inibito a questa Corte di legittimità. Ed infatti, come è noto, il ricorso per cassazione conferisce Ric. 2021 n. 25233 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 4 - al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass.4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, Ric. 2021 n. 25233 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 5 - bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011). Altresì, è stato ritenuto non ricorrere vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355 ). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con lapretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011). Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; Ric. 2021 n. 25233 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 6 - PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo d