CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01840/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 9 marzo 2021 dalla Corte di appello di Trieste, che ha riformato — concedendo le circostanze attenuanti generiche — la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale della stessa città per violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], consistita nel costringerlo — afferrandolo per le braccia e qualificandosi come pubblico ufficiale — ad astenersi dall'effettuare lavori alla pubblica fognatura. 2. Contro la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo argomento di censura, la parte deduce violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione perché il fatto andava qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, citando passaggi della sentenza di primo grado, documenti prodotti in appello, nonché l'opposizione alla richiesta di archiviazione nel procedimento sorto su denunzia dell'imputato, atti dai quali si evince che il prevenuto intendeva esercitare un proprio diritto, perché il tubo interessato dai lavori passava per un fondo di sua proprietà. Non corrisponde al vero che la pretesa del ricorrente di bloccare i lavori non avrebbe potuto avere soddisfazione in sede giudiziaria — come sostenuto dalla Corte di merito — perché il suo diritto era tutelabile in sede cautelare per esempio con il rimedio di cui all'art. 1171 cod. civ. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché le testimonianze raccolte in primo grado avevano smentito che l'imputato avesse "abbracciato" la persona offesa, come evincibile dal filmato che ritrae l'intera scena e come affermato dalla persona offesa, e che smentisce le affermazioni dei testi a carico. A seguire, il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con la visione del filmato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile siccome versato in fatto e male impostato quanto al travisamento della prova. 4. Il difensore dell'imputato, nelle sue conclusioni scritte, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ritornando ed ulteriormente illustrando i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — con cui la parte deduce violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione perché il fatto andava qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone — è inammissibile in quanto l'impugnativa non si confronta con le affermazioni che si leggono in sentenza a proposito del fatto che i lavori interessavano una strada provinciale e che, quindi, l'imputato avrebbe al più ) potuto denunziarli, ma non aveva a disposizione un'azione giudiziaria che gli consentisse di bloccarli, in sostituzione della quale poteva avere agito commettendo il reato di cui all'art. 393 cod. pen. Affermare, nel ricorso per cassazione, che vi era un coinvolgimento anche della proprietà dell'imputato o che a quest'ultima potesse derivare un danno (sì da attivare il rimedio di cui all'art. 1171 cod. civ.), significa adoperare — a sostegno dell'invocata riqualificazione — un'argomentazione di fatto che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità e che la parte aveva introdotto nel giudizio di appello in termini del tutto generici, evocando vagamente un diritto di godimento pacifico e non meglio specificate ripercussioni sul proprio fondo. Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Peraltro il ricorso patisce anche un altro difetto di impostazione che ne determina l'inammissibilità perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2. Il secondo motivo di ricorso — incentrato sulla valenza probatoria del filmato che aveva immortalato la scena — è del pari inammissibile siccome manifestamente infondato, in quanto la motivazione della Corte territoriale non è manifestamente illogica allorché neutralizza la mancata ripresa della scena dell'"abbraccio" tra imputato e persona offesa, affermando che il filmato aveva immortalato una scena già in corso, ma che comunque l'imputato fronteggiava Bonazza per impedirgli di continuare i lavori e mostrava un'elevata dose di aggressività. Di fronte a questa affermazione, la sentenza impugnata non appare contraddittoria nell'attribuire rilievo ai testi a carico, né sembra manchevole della nuova visione del filmato, proprio perché quest'ultimo non aveva ripreso tutta la scena e già si era affermato che non mostrasse l'abbraccio anzidetto. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.