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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 13422/2026

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) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/09/2025 del G.i.p. del Tribunale di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata;lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dirigettare il ricorso, in quanto inammissibile e comunque del tutto infondato, conogni conseguente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 18 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminaredel Tribunale di Cagliari, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] eAntonella [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. eli condannava alla pena di dieci mesi di reclusione e 180,00 euro di multaciascuno, sostituendo la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità.Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di avere indotto in errorel’I.N.P.S., mediante artifici e raggiri, circa la sussistenza dei requisiti perpercepire il reddito di cittadinanza per gli anni 2019, 2020 e 2021, conseguendocosì un ingiusto profitto pari a 31.039,74 euro.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Cagliari deducendo con un unico motivol’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agliartt. 640-bis, 640-quater cod. pen. e 7, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.Deduce il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare ha correttamentedichiarato la responsabilità degli imputati per il delitto di truffa aggravata,previsto dall’art. 640-bis cod. pen., ma ha poi omesso di ordinare la confisca delprofitto del reato, ovvero, in caso di impossibilità, la confisca di beni nelladisponibilità degli imputati per un valore corrispondente a detto profitto, ai sensidell’art. 640-quater dello stesso codice.[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di non disporre tale misura ablativa ritenendo nonquantificabile il profitto; tuttavia, l’art. 7, comma 4, del citato decreto-leggeprevede che «quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenzaal vero delle dichiarazioni ed informazioni posta a fondamento dell’istanza [….] lastessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficaciaretroattiva», con conseguente obbligo del beneficiario di «restituzione di quantoindebitamente percepito».È lo stesso legislatore, pertanto, ad avere espressamente previsto che, incaso di dichiarazioni mendaci, l’intera somma percepita a titolo di reddito dicittadinanza sia ab initio indebita e quindi costituisca «ingiusto profitto»,obbligatoriamente confiscabile, anche per equivalente, ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato per i motivi di seguito esposti.2.

Secondo l’orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza dilegittimità, condiviso dal Collegio, integrano il delitto di cui all’art. 7, comma 1,del decreto-legge n. 4 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26del 2019) – e non quelli di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. o diindebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 316-ter cod. pen. –le omesse o false informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata aconseguire il reddito di cittadinanza.Una recente pronunzia di questa Sezione ha svolto una puntuale analisi dellenorme incriminatrici in questione e ha evidenziato la ratio sottesa alla disciplinain materia di reddito di cittadinanza, alla luce anche delle pronunce delle SezioniUnite di questa Corte (Sez.

U, n. 49686 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285435 –01) e della Corte costituzionale (sent. n. 31 del 12/02/2025).

Si è quindiaffermato che detto reddito «deve intendersi quale strumento di sostegnoeconomico per le famiglie in difficoltà associato ad un percorso di reinserimentonel mondo del lavoro, alle prestazioni di natura lato sensu assistenziali allapersona, la cui erogazione è riservata ex lege all'INPS.

Non appare invecepossibile ascrivere il beneficio alle erogazioni pubbliche contemplate dall'articolo640-bis cod. pen., costruito quale circostanza aggravante dell'articolo 640 cod.pen., integrata laddove gli artifizi e i raggiri abbiano riguardato contributi,finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessio erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee»(Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, Fortugno, Rv. 288956 – 01; in senso adesivocfr., da ultimo, Sez. 2, n. 12747 del 25/02/2026, Scaffini, non mass.).Anche successivamente si è affermato che colui che rende dichiarazioni falseod ometta informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente il reddito dicittadinanza, non commette il delitto ex art. 640-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 40959del 05/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288995 – 01).Con una recentissima pronuncia (Sez. 2, n. 6530 del 21/01/2026, Cristiano,non mass.) questa Sezione, ad esito di ampie argomentazioni, ha ribadito che lafattispecie di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 «siconfigura “speciale” sia nei confronti di quella prevista dall’art. 640-bis che diquella prevista dall’art. 316-ter cod. pen.

Si tratta di un concorso apparente dinorme che va risolto facendo applicazione dell’art. 15 cod. pen. comeinterpretato dalle Sezioni unite che hanno affermato che nella materia delconcorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello dispecialità previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione dellastruttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione dicorrelazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez.

U, n. 20664 del23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 - 01)».

Pertanto, la condotta di falsa od omessarappresentazione delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza vapunita esclusivamente sulla base di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, delcitato decreto-legge.3.

Ciò premesso, va ricordato che il Procuratore generale ricorrente hachiesto la confisca, diretta o per equivalente, ai sensi dell’art. 640-quater cod.pen. (che richiama l’art. 322-ter dello stesso codice), sul presupposto che gliimputati abbiano commesso il reato ex art. 640-bis cod. pen. e non già quello exart. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, in relazione al quale il comma4 del medesimo articolo prevede, su un piano ben diverso, la revoca del sussidiocon efficacia retroattiva da parte dell’amministrazione erogante e il conseguenteobbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito.Incidentalmente si rileva che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare haaffermato che nel caso di specie sarebbe stato “certamente ravvisabile” il delittoprevisto dal più volte citato articolo 7, comma 1, non contestato però dalPubblico ministero, salvo poi ritenere sussistente il concorso con quello ex art.640-bis cod. pen., in contrasto con il richiamato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio.Si tratta ora di verificare quale effetto abbia la intangibilità della condannaper il reato previsto dall’art. 640-bis cod. pen., in assenza di impugnazione daparte degli imputati (che, in ragione del giudizio di equivalenza fra attenuantigeneriche e circostanza aggravante, hanno beneficiato di un trattamentosanzionatorio più favorevole di quello che avrebbero ricevuto in caso di condannaper il delitto ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019).In particolare, ci si deve chiedere se alla condanna per il reato così comecontestato e qualificato dal [OSCURATO:PERSONA] di merito debba seguire la confisca ai sensidell’art. 640-quater cod. pen. ovvero se, ritenuta errata la qualificazionegiuridica del fatto, detta misura debba essere esclusa.4.

Ritiene il Collegio che sia corretta la seconda soluzione prospettata.Secondo un principio da tempo acquisito in dottrina e giurisprudenza, ilgiudice è il dominus della qualificazione giuridica del fatto: l’individuazione dellacorretta fattispecie incriminatrice applicabile al fatto contestato in imputazionecostituisce espressione tipica della funzione giurisdizionale, non condizionatadalla qualificazione prospettata dall’accusa.L’equilibrio fra le funzioni del pubblico ministero quale dominus del fatto egiudice quale dominus del diritto è scolpito dall’art. 521 del codice di rito, là doveè consentito al giudice «dare al fatto una definizione giuridica diversa da quellaenunciata nell’imputazione» (comma 1), salvi i limiti in tema di competenza enell’imputazione, eventualmente modificata dal pubblico ministero nel corso deldibattimento (comma 2).Anche la Corte costituzionale si è occupata del tema relativo alla distinzionetra riqualificazione giuridica e modifiche degli elementi di fatto, evidenziando laeterogeneità delle situazioni processuali «quali l'accertamento che un fatto debbaessere diversamente qualificato e la constatazione che il fatto è differente daquello descritto nel decreto che dispone il giudizio», prospettate invece comeparificabili dal [OSCURATO:PERSONA] rimettente (sent. n. 103 del 10/03/2010).Evidentemente il tema inerente alla corretta definizione giuridica del fattopuò essere oggetto di un motivo d’impugnazione.

Ciò che rileva nel caso dispecie, però, è la verifica circa la possibilità per la Corte di cassazione diprocedere d’ufficio alla diversa qualificazione giuridica.Secondo consolidata giurisprudenza, la questione sulla qualificazionegiuridica del fatto rientra nel novero di quelle rilevabili d’ufficio dalla Corte dicassazione ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., con la precisazioneche essa può anche essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimitàsolo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto(Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091 – 01; Sez. 2, n. 17235 del17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 – 01; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama,Rv. 270144 – 01; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, Torrisi, Rv.258262 – 01; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730 –01; Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Piacentini, Rv. 254543 – 01; Sez. 2, n.45583 del 15/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232773 – 01; da ultimo cfr. Sez. 3, n. 41183del 25/11/2025, Sisti, non mass. sul punto).Sotto altro profilo, si ritiene che anche la Corte di cassazione, al pari deigiudici di merito, possa assegnare ex officio una qualificazione giuridica più graveal fatto accertato nella sentenza impugnata.

Ciò è consentito anche senzapreventivamente renderne edotte le parti qualora la riqualificazione non avvengaa sorpresa e la difesa sia stata posta in condizione sin dall'inizio del processo diinterloquire sulla questione.

In questo caso non si determina una compressionedel diritto al contraddittorio, in conformità agli artt. 111, secondo comma, Cost.e 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU (apartire dalla sentenza 11/12/2007, Drassich c.

Italia).Non si pone neppure un problema di violazione del divieto di reformatio inpeius, in quanto esso impedisce soltanto un trattamento sanzionatorio deterioreper il condannato (Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv. 287231 – 02; Sez.5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 – 03; Sez. 2, n. 15585 del23/02/2021, Casamonica, Rv. 281118 – 01; da ultimo vds.

Sez. 6, n. 1144 del18/12/2025, dep. 2026, Uzzi, non mass.).In continuità con questo orientamento della giurisprudenza si pone lamodifica normativa operata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, cheha introdotto nell’art. 611 cod. proc. pen. il comma 1-sexies, secondo il quale,«se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa», la Corte dicassazione «dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso inudienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti,indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l’avviso difissazione della nuova udienza».Alla luce delle più recenti fra le pronunce ora citate, successive alla suddettamodifica, si può ritenere che detto obbligo sussista sempre che la difesa non siagià stata in condizione di interloquire sulla questione della definizione giuridicadel fatto anche nel giudizio di cassazione (in questo senso cfr., da ultimo, Sez. 3,n. 7068 del 11/02/2026, Luciani, non mass. sul punto).5.

Il caso in esame si presenta come peculiare in quanto per il fatto cosìcome qualificato dal [OSCURATO:PERSONA] (truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen.) vi èstata condanna a una pena non più suscettibile di essere modificata.

Si è giàanticipato che si ritiene doveroso dare al fatto contestato la diversa e correttadefinizione giuridica (quella ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del2019), che comporta un effetto favorevole per l’imputato in quanto la confiscanon è prevista per tale secondo reato.Si tratta di un accertamento in via incidentale, non nuovo, però, nellagiurisprudenza di legittimità, peraltro effettuato in casi in cui la riqualificazionegiuridica del fatto da parte del giudice di legittimità o di appello ha prodotto uneffetto pregiudizievole per l’imputato.Infatti, con la recente pronuncia già citata (Sez. 5, n. 41534 del09/10/2024) si è affermato che non vìola il divieto di reformatio in peius lasentenza con la quale la Corte di cassazione, a seguito di impugnazione da partedel solo imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui conseguauna modifica sfavorevole dei termini di prescrizione.Lo stesso principio è stato statuito qualora sia il giudice di appello a dare alfatto una definizione giuridica più grave che comporti la medesima modificasfavorevole (Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279772 – 01;Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277859 – 01; Sez. 2,n. 46712 del 30/10/2019, Coletta, Rv. 277599 – 01) ovvero la procedibilitàd’ufficio e non a querela del reato (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv.284025 – 01).6.

In conclusione, ritiene il Collegio che la corretta definizione giuridica delfatto (nel reato ex art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4 del 2019) non avrebbeconsentito la confisca, diretta o per equivalente, prevista dall’art. 322-ter cod.pen., richiamato dall’art. 640-quater cod. pen., e che detta misura, diconseguenza, non possa essere disposta in questa sede neppure in presenzadella condanna per il reato di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen., nonimpugnata dagli imputati.Ne consegue il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente estensorePiero [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/09/2025 del G.i.p. del Tribunale di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata;lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dirigettare il ricorso, in quanto inammissibile e comunque del tutto infondato, conogni conseguente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminaredel Tribunale di Cagliari, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] eAntonella [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. eli condannava alla pena di dieci mesi di reclusione e 180,00 euro di multaciascuno, sostituendo la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità.Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di avere indotto in errorel’I.N.P.S., mediante artifici e raggiri, circa la sussistenza dei requisiti perpercepire il reddito di cittadinanza per gli anni 2019, 2020 e 2021, conseguendocosì un ingiusto profitto pari a 31.039,74 euro.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Cagliari deducendo con un unico motivol’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agliartt. 640-bis, 640-quater cod. pen. e 7, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.Deduce il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare ha correttamentedichiarato la responsabilità degli imputati per il delitto di truffa aggravata,previsto dall’art. 640-bis cod. pen., ma ha poi omesso di ordinare la confisca delprofitto del reato, ovvero, in caso di impossibilità, la confisca di beni nelladisponibilità degli imputati per un valore corrispondente a detto profitto, ai sensidell’art. 640-quater dello stesso codice.[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di non disporre tale misura ablativa ritenendo nonquantificabile il profitto; tuttavia, l’art. 7, comma 4, del citato decreto-leggeprevede che «quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenzaal vero delle dichiarazioni ed informazioni posta a fondamento dell’istanza [….] lastessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficaciaretroattiva», con conseguente obbligo del beneficiario di «restituzione di quantoindebitamente percepito».È lo stesso legislatore, pertanto, ad avere espressamente previsto che, incaso di dichiarazioni mendaci, l’intera somma percepita a titolo di reddito dicittadinanza sia ab initio indebita e quindi costituisca «ingiusto profitto»,obbligatoriamente confiscabile, anche per equivalente, ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato per i motivi di seguito esposti.2. Secondo l’orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza dilegittimità, condiviso dal Collegio, integrano il delitto di cui all’art. 7, comma 1,del decreto-legge n. 4 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26del 2019) – e non quelli di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. o diindebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 316-ter cod. pen. –le omesse o false informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata aconseguire il reddito di cittadinanza.Una recente pronunzia di questa Sezione ha svolto una puntuale analisi dellenorme incriminatrici in questione e ha evidenziato la ratio sottesa alla disciplinain materia di reddito di cittadinanza, alla luce anche delle pronunce delle SezioniUnite di questa Corte (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285435 –01) e della Corte costituzionale (sent. n. 31 del 12/02/2025). Si è quindiaffermato che detto reddito «deve intendersi quale strumento di sostegnoeconomico per le famiglie in difficoltà associato ad un percorso di reinserimentonel mondo del lavoro, alle prestazioni di natura lato sensu assistenziali allapersona, la cui erogazione è riservata ex lege all'INPS. Non appare invecepossibile ascrivere il beneficio alle erogazioni pubbliche contemplate dall'articolo640-bis cod. pen., costruito quale circostanza aggravante dell'articolo 640 cod.pen., integrata laddove gli artifizi e i raggiri abbiano riguardato contributi,finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessio erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee»(Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, Fortugno, Rv. 288956 – 01; in senso adesivocfr., da ultimo, Sez. 2, n. 12747 del 25/02/2026, Scaffini, non mass.).Anche successivamente si è affermato che colui che rende dichiarazioni falseod ometta informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente il reddito dicittadinanza, non commette il delitto ex art. 640-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 40959del 05/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288995 – 01).Con una recentissima pronuncia (Sez. 2, n. 6530 del 21/01/2026, Cristiano,non mass.) questa Sezione, ad esito di ampie argomentazioni, ha ribadito che lafattispecie di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 «siconfigura “speciale” sia nei confronti di quella prevista dall’art. 640-bis che diquella prevista dall’art. 316-ter cod. pen. Si tratta di un concorso apparente dinorme che va risolto facendo applicazione dell’art. 15 cod. pen. comeinterpretato dalle Sezioni unite che hanno affermato che nella materia delconcorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello dispecialità previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione dellastruttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione dicorrelazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 - 01)». Pertanto, la condotta di falsa od omessarappresentazione delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza vapunita esclusivamente sulla base di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, delcitato decreto-legge.3. Ciò premesso, va ricordato che il Procuratore generale ricorrente hachiesto la confisca, diretta o per equivalente, ai sensi dell’art. 640-quater cod.pen. (che richiama l’art. 322-ter dello stesso codice), sul presupposto che gliimputati abbiano commesso il reato ex art. 640-bis cod. pen. e non già quello exart. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, in relazione al quale il comma4 del medesimo articolo prevede, su un piano ben diverso, la revoca del sussidiocon efficacia retroattiva da parte dell’amministrazione erogante e il conseguenteobbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito.Incidentalmente si rileva che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare haaffermato che nel caso di specie sarebbe stato “certamente ravvisabile” il delittoprevisto dal più volte citato articolo 7, comma 1, non contestato però dalPubblico ministero, salvo poi ritenere sussistente il concorso con quello ex art.640-bis cod. pen., in contrasto con il richiamato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio.Si tratta ora di verificare quale effetto abbia la intangibilità della condannaper il reato previsto dall’art. 640-bis cod. pen., in assenza di impugnazione daparte degli imputati (che, in ragione del giudizio di equivalenza fra attenuantigeneriche e circostanza aggravante, hanno beneficiato di un trattamentosanzionatorio più favorevole di quello che avrebbero ricevuto in caso di condannaper il delitto ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019).In particolare, ci si deve chiedere se alla condanna per il reato così comecontestato e qualificato dal [OSCURATO:PERSONA] di merito debba seguire la confisca ai sensidell’art. 640-quater cod. pen. ovvero se, ritenuta errata la qualificazionegiuridica del fatto, detta misura debba essere esclusa.4. Ritiene il Collegio che sia corretta la seconda soluzione prospettata.Secondo un principio da tempo acquisito in dottrina e giurisprudenza, ilgiudice è il dominus della qualificazione giuridica del fatto: l’individuazione dellacorretta fattispecie incriminatrice applicabile al fatto contestato in imputazionecostituisce espressione tipica della funzione giurisdizionale, non condizionatadalla qualificazione prospettata dall’accusa.L’equilibrio fra le funzioni del pubblico ministero quale dominus del fatto egiudice quale dominus del diritto è scolpito dall’art. 521 del codice di rito, là doveè consentito al giudice «dare al fatto una definizione giuridica diversa da quellaenunciata nell’imputazione» (comma 1), salvi i limiti in tema di competenza enell’imputazione, eventualmente modificata dal pubblico ministero nel corso deldibattimento (comma 2).Anche la Corte costituzionale si è occupata del tema relativo alla distinzionetra riqualificazione giuridica e modifiche degli elementi di fatto, evidenziando laeterogeneità delle situazioni processuali «quali l'accertamento che un fatto debbaessere diversamente qualificato e la constatazione che il fatto è differente daquello descritto nel decreto che dispone il giudizio», prospettate invece comeparificabili dal [OSCURATO:PERSONA] rimettente (sent. n. 103 del 10/03/2010).Evidentemente il tema inerente alla corretta definizione giuridica del fattopuò essere oggetto di un motivo d’impugnazione. Ciò che rileva nel caso dispecie, però, è la verifica circa la possibilità per la Corte di cassazione diprocedere d’ufficio alla diversa qualificazione giuridica.Secondo consolidata giurisprudenza, la questione sulla qualificazionegiuridica del fatto rientra nel novero di quelle rilevabili d’ufficio dalla Corte dicassazione ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., con la precisazioneche essa può anche essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimitàsolo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto(Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091 – 01; Sez. 2, n. 17235 del17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 – 01; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama,Rv. 270144 – 01; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, Torrisi, Rv.258262 – 01; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730 –01; Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Piacentini, Rv. 254543 – 01; Sez. 2, n.45583 del 15/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232773 – 01; da ultimo cfr. Sez. 3, n. 41183del 25/11/2025, Sisti, non mass. sul punto).Sotto altro profilo, si ritiene che anche la Corte di cassazione, al pari deigiudici di merito, possa assegnare ex officio una qualificazione giuridica più graveal fatto accertato nella sentenza impugnata. Ciò è consentito anche senzapreventivamente renderne edotte le parti qualora la riqualificazione non avvengaa sorpresa e la difesa sia stata posta in condizione sin dall'inizio del processo diinterloquire sulla questione. In questo caso non si determina una compressionedel diritto al contraddittorio, in conformità agli artt. 111, secondo comma, Cost.e 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU (apartire dalla sentenza 11/12/2007, Drassich c. Italia).Non si pone neppure un problema di violazione del divieto di reformatio inpeius, in quanto esso impedisce soltanto un trattamento sanzionatorio deterioreper il condannato (Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv. 287231 – 02; Sez.5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 – 03; Sez. 2, n. 15585 del23/02/2021, Casamonica, Rv. 281118 – 01; da ultimo vds. Sez. 6, n. 1144 del18/12/2025, dep. 2026, Uzzi, non mass.).In continuità con questo orientamento della giurisprudenza si pone lamodifica normativa operata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, cheha introdotto nell’art. 611 cod. proc. pen. il comma 1-sexies, secondo il quale,«se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa», la Corte dicassazione «dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso inudienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti,indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l’avviso difissazione della nuova udienza».Alla luce delle più recenti fra le pronunce ora citate, successive alla suddettamodifica, si può ritenere che detto obbligo sussista sempre che la difesa non siagià stata in condizione di interloquire sulla questione della definizione giuridicadel fatto anche nel giudizio di cassazione (in questo senso cfr., da ultimo, Sez. 3,n. 7068 del 11/02/2026, Luciani, non mass. sul punto).5. Il caso in esame si presenta come peculiare in quanto per il fatto cosìcome qualificato dal [OSCURATO:PERSONA] (truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen.) vi èstata condanna a una pena non più suscettibile di essere modificata. Si è giàanticipato che si ritiene doveroso dare al fatto contestato la diversa e correttadefinizione giuridica (quella ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del2019), che comporta un effetto favorevole per l’imputato in quanto la confiscanon è prevista per tale secondo reato.Si tratta di un accertamento in via incidentale, non nuovo, però, nellagiurisprudenza di legittimità, peraltro effettuato in casi in cui la riqualificazionegiuridica del fatto da parte del giudice di legittimità o di appello ha prodotto uneffetto pregiudizievole per l’imputato.Infatti, con la recente pronuncia già citata (Sez. 5, n. 41534 del09/10/2024) si è affermato che non vìola il divieto di reformatio in peius lasentenza con la quale la Corte di cassazione, a seguito di impugnazione da partedel solo imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui conseguauna modifica sfavorevole dei termini di prescrizione.Lo stesso principio è stato statuito qualora sia il giudice di appello a dare alfatto una definizione giuridica più grave che comporti la medesima modificasfavorevole (Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279772 – 01;Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277859 – 01; Sez. 2,n. 46712 del 30/10/2019, Coletta, Rv. 277599 – 01) ovvero la procedibilitàd’ufficio e non a querela del reato (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv.284025 – 01).6. In conclusione, ritiene il Collegio che la corretta definizione giuridica delfatto (nel reato ex art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4 del 2019) non avrebbeconsentito la confisca, diretta o per equivalente, prevista dall’art. 322-ter cod.pen., richiamato dall’art. 640-quater cod. pen., e che detta misura, diconseguenza, non possa essere disposta in questa sede neppure in presenzadella condanna per il reato di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen., nonimpugnata dagli imputati.Ne consegue il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente estensorePiero [OSCURATO:PERSONA]Agostini
Sentenza Cassazione n. 13422/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris