CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 17248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può essere devoluto per la prima volta in questa Sede, non essendo stato oggetto dei motivi di appello, nè di motivi nuovi (mai proposti), nè essendo stato dedotto con le conclusioni scritte. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e;t- tensore [OSCURATO:PERSONA] S.; ig [OSCURATO:PERSONA]