CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15764/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Spagnolo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado delVeneto n.49/2025 depositata il 30/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 16465/2025Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 15764/2026Data pubblicazione 22/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]