Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 303/1985
ECLI:IT:COST:1985:303
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1.1. - Con ordinanza emessa il 15 dicembre 1983 (pervenuta alla
Corte il 5 luglio 1984; notificata e comunicata il 28 maggio 1984;
pubblicata nella G. U. n. 2 bis del 3 gennaio 1985 e iscritta al n. 895
R.O. 1984) sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la
ordinanza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva
dichiarato inammissibile per tardività, siccome proposto dopo la
scadenza del termine di tre giorni dal deposito in cancelleria, il
reclamo contro il decreto del giudice delegato che aveva sensibilmente
ridotto l'ammontare dei diritti ed onorari richiesti per aver difeso la
curatela del fallimento della società di fatto Antonio e [OSCURATO:PERSONA],
la Corte di Cassazione a sezioni unite ha dichiarato rilevante e, in
riferimento all'art. 24 commi primo e secondo Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26
commi primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23 comma primo r.d.
16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui assoggetta al reclamo al
tribunale, nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori del giudice
delegato nelle controversie su diritti soggettivi ad esso attribuite
dalla legge.
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
2.1. - Con ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 (comunicata il 6 e
notificata l'11 del successivo maggio; pubblicata nella G.U. n. 349 del
21 dicembre 1983 e iscritta al n. 568 R.O. 1983) nei giudizi promossi
con tre atti di citazione in data 11 maggio 1981 con i quali l'avv.
[OSCURATO:PERSONA] a suo tempo incaricato della difesa del fallimento [OSCURATO:PERSONA] e del fallimento Tecnosud aveva chiesto che il Tribunale di
Milano condannasse le curatele dei due fallimenti al pagamento degli
onorari negli importi richiesti (richieste sulle quali erano stati già
emessi decreti di liquidazione in minor misura dai giudici delegati) ha
l'adito tribunale ritenuto rilevante e, in riferimento all'art. 24
commi primo e secondo Cost., non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 26 in relazione all'art. 25 n.
7 ultima proposizione della legge sul fallimento (r.d. 16 marzo 1942,
n. 267) nella parte nella quale viene assoggettato a reclamo anche il
decreto con cui il giudice delegato liquida il compenso dovuto a
qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del
fallimento.
2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta delega in calce
all'atto depositato il 1 agosto 1983, nell'interesse dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]
lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; non ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3.1. - Hanno giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24
comma primo Cost., non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo
1942, n. 267, nella parte in cui fissa in tre giorni il termine per il
reclamo e fa decorrere il termine stesso dalla data del decreto
anziché dalla comunicazione a) il Tribunale di Roma con ordinanza
emessa il 1 giugno 1982 (comunicata il 14 e notificata il 17 dello
stesso mese di giugno; pubblicata nella G.U. n. 39 del 9 febbraio 1983
e iscritta al n. 554 R.O. 1982) sui reclami proposti fuori termine
dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto
con cui il giudice delegato del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].
aveva liquidato i compensi per l'opera di legali della curatela, b) il
Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 2 giugno 1982 (comunicata il
17 e notificata il 29 dello stesso mese di giugno; pubblicata nella
G.U. n. 39 del 9 febbraio 1983 e iscritta al n. 555 R.O. 1982) sul
reclamo proposto fuori termine da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con
cui il giudice delegato al fallimento della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] aveva
liquidato il compenso per l'attività di coadiutore della curatela, c)
il Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 5 giugno 1982 (notificata
e comunicata il successivo 17; pubblicata nella G.U. n. 39 del 9
febbraio 1983 e iscritta al n. 556 R.O. 1982) sul reclamo proposto
fuori termine da [OSCURATO:PERSONA] avverso i decreti con cui il giudice
delegato al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva respinto le
istanze di liquidazione del compenso per la rappresentanza e la difesa
del fallimento dinanzi alla commissione tributaria, d) il Tribunale di
Roma con ordinanza emessa il 9 giugno 1982 (comunicata il 17 e
notificata il 18 successivi; pubblicata nella G.U. n. 39 del 9 febbraio
1983 e iscritta al n. 557 R.O. 1982) sul reclamo proposto fuori termine
dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso i decreti con i quali il giudice
delegato al fallimento della società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA],
Francesco e Camillo gli aveva liquidato il compenso per le prestazioni
professionali svolte in qualità di legale della curatela nei giudizi
di opposizione allo stato passivo dei fallimenti delle [OSCURATO:SOCIETA], e) il Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 15 dicembre
1982 (notificata e comunicata il 21 successivo; pubblicata nella G.U.
n. 177 del 29 giugno 1983 e iscritta al n. 49 R.O. 1983) sul reclamo
proposto fuori termine dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con
cui il giudice delegato al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. gli aveva
liquidato il compenso per l'attività svolta quale consulente di parte
nel giudizio tra la curatela e il Comune di Roma, f) il Tribunale di
Milano con ordinanza emessa il 21 giugno 1983 (notificata il 13 e
comunicata il 14 del successivo mese di luglio; pubblicata nella G.U.
n. 67 del 7 marzo 1984 e iscritta al n. 875 R.O. 1983) sul reclamo
proposto fuori termine dal dott. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con
cui il giudice delegato al fallimento [OSCURATO:SOCIETA] gli aveva liquidato
il compenso per l'attività professionale svolta nell'ambito del
fallimento, g) il Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 27 aprile
1983 (notificata il 2 e comunicata il 9 del successivo maggio;
pubblicata nella G.U. n. 67 del 7 marzo 1984 e iscritta al n. 888 R.O.
1983) sul reclamo proposto fuori termine dal dott. [OSCURATO:PERSONA]
avverso il decreto con cui il giudice delegato al fallimento [OSCURATO:SOCIETA] gli aveva liquidato il compenso per l'opera di consulente
della curatela.
3.2. - Avanti la Corte si è costituito nell'incidente iscritto al
n. 555 R.O. 1982 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in margine alla
memoria difensiva depositata il 1 marzo 1983 instando nell'interesse di
[OSCURATO:PERSONA] per la declaratoria di fondatezza della proposta questione.
In nessuno degli incidenti ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
4.1. - Con ordinanza emessa il 9 luglio 1982 (notificata il 26 e
comunicata il 31 successivi; pubblicata nella G.U. n. 67 del 9 marzo
1983 e iscritta al n. 685 R.O. 1982) sul reclamo proposto fuori termine
dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il
giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] aveva sospeso ex art.
108 comma terzo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 la vendita di un immobile
già aggiudicato ad essa reclamante, il Tribunale di Roma ha dichiarato
rilevante e, in riferimento all'art. 24 comma primo Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui
fissa in tre giorni il termine per il reclamo avverso i decreti del
giudice delegato incidenti su diritti soggettivi e fa decorrere il
termine stesso dalla data del decreto.
4.2. - Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti del
giudizio a quo né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
5.1. - Con ordinanza emessa il 21 gennaio 1983 (comunicata il 28
gennaio e notificata il 26 aprile dello stesso anno; pubblicata nella
G.U. n. 301 del 2 novembre 1983 e iscritta al n. 439 R.O. 1983) sul
reclamo proposto fuori termine dalla [OSCURATO:SOCIETA], che era stata
ammessa in via privilegiata al passivo "con privilegio ex art. 2762
c.c. in quanto o siano recuperabili i beni oggetto del privilegio"
avverso il decreto con cui il giudice delegato al fallimento della
[OSCURATO:SOCIETA] aveva respinto l'istanza intesa dalla [OSCURATO:SOCIETA] a che
il curatore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] esperisse le azioni
necessarie al recupero dei beni venduti con patto di riservato dominio
dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] da questa ceduti a terzi, il
Tribunale di Roma ha dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 24
Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
nella parte in cui, fissando in tre giorni il termine per
l'impugnazione, lo fa decorrere dalla data del decreto, anziché dalla
comunicazione.
5.2. - Avanti la Corte si è costituito per la [OSCURATO:SOCIETA]
chiedendo dichiararsi incostituzionale la disposizione impugnata con
memoria depositata il 20 maggio 1983 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] delegato
dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] mandatario generale alle liti della [OSCURATO:SOCIETA]
giusta atto per notar [OSCURATO:PERSONA]; il Presidente del Consiglio dei
ministri non è intervenuto.
6.1. - Con ordinanza emessa il 29 marzo 1984 (notificata il 16 e
comunicata il 27 del successivo aprile; pubblicata nella G.U. n. 307
del 7 novembre 1984 e iscritta al n. 803 R.O. 1984) sul reclamo
proposto fuori termine dalla Cassa di Risparmio di Ravenna avverso il
decreto 21 marzo 1984 con cui il giudice delegato al fallimento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva autorizzato il curatore a stare in
giudizio come attore contro la Cassa di Risparmio per recupero crediti,
il Tribunale di Ravenna ha dichiarato rilevante e, in riferimento
all'art. 24 comma primo Cost., non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo r.d.
16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fissa in tre giorni il
termine per il reclamo e fa decorrere il termine stesso dalla data del
decreto.
6.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta delega in margine
all'atto di deduzioni, depositato il 7 settembre 1984, gli avv.ti
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
instando nell'interesse della Cassa di Risparmio di Ravenna per la
declaratoria di fondatezza della proposta questione; non è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri.
7.1. - Nei termini le difese dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e della Cassa di
Risparmio di Ravenna hanno depositato memorie illustrative.
7.2. - All'udienza pubblica del 22 ottobre 1985, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione congiunta sui dodici incidenti,
l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato le
gradate conclusioni di inammissibilità e di fondatezza della proposta
questione e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv.
[OSCURATO:PERSONA] condifensore della Cassa di Risparmio di Ravenna ha
illustrato la conclusione di fondatezza della proposta questione.
:
8.1. - La identità e la connessione delle questioni giustificano
la riunione dei dodici incidenti, di cui formano oggetto, ai fini di
contestuale decisione.
8.2. - L'ordinanza iscritta al n. 895/1984 solleva la questione
d'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 24 commi primo e
secondo dell'art. 26 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 in relazione all'art.
23 comma primo stesso decreto nella parte in cui assoggetta al reclamo
al tribunale nei modi ivi previsti i provvedimenti decisori del giudice
delegato nelle controversie su diritti soggettivi ad esso attribuite
dalla legge, ma, poiché oggetto della controversia era il compenso
dovuto al curatore fallimentare né spende il giudice a quo parola di
motivazione sulla rilevanza della questione in tal guisa prospettata su
controversie aventi per oggetto altri diritti soggettivi - comunque non
assoggettate al suo giudizio - l'esame della Corte deve essere
contenuto nell'ambito della controversia sul diritto del curatore a
compenso.
La questione è da giudicare fondata perché gli artt. 23 e 26
della legge fallimentare dan vita ad un procedimento nel quale non sono
adeguatamente garantiti né l'effettivo esercizio dell'azione in
giudizio né la difesa della parte nel corso del procedimento stesso
(in tali sensi la C. cost. 5 marzo 1981 n. 42, dichiarativa della
illegittimità costituzionale dell'art. 26, in relazione all'art. 23
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui assoggetta al reclamo al
tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori
emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto
dell'attivo).
8.3. - La declaratoria d'incostituzionalità, che la Corte va ad
adottare, coinvolge non solo l'incidente iscritto al n. 568/1983, con
il quale su reclamo al tribunale avverso decreto di liquidazione di
compenso ad avvocato difensore di fallimento si sono impugnati gli
artt. 25 n. 7 ultima proposizione e 26 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ma
anche gli incidenti originati dalle ordinanze iscritte ai nn. 554 a
557/1982, e 49, 875 e 883/1983, con le quali i giudici a quibus han
dubitato della conformità ai dettami costituzionali dell'art. 26 comma
primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fissa in tre
giorni il termine per il reclamo e fa decorrere il termine stesso dalla
data del decreto, perché rese dette ordinanze su reclami al tribunale
aventi ad oggetto il diritto a compenso dovuto ad incaricati che
prestano la loro opera nell'interesse del fallimento.
Per vero è sin troppo evidente che il dubbio sulla congruità del
termine in controversie aventi tale obietto è svuotato di contenuto a
seguito della declaratoria d'incostituzionalità che ha coinvolto il
reclamo al tribunale avverso decreti emanati dal giudice delegato per
la liquidazione di compenso ad ausiliari della procedura fallimentare.
9. - Poiché le ordinanze iscritte ai nn. 685/1982, 439/1983 e
803/1984 non hanno per oggetto decreti di liquidazione di compenso ad
incaricati nell'interesse del fallimento la declaratoria
d'incostituzionalità sub 8. non esime la Corte dallo scrutinare la
fondatezza della questione sulla congruità dei termini fissati
nell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267; la quale
disposizione è da giudicare incostituzionale non già per la brevità
del termine che si deve escludere vuoi per la materia delle procedure
concorsuali, nelle quali il tempo è moneta, vuoi, più in generale,
per il ritmo della vita moderna, sibbene per il dies a quo identificato
nella data della pronuncia del decreto e non già nella sua
comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni
procedurali.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
riuniti i dodici incidenti, iscritti ai nn. 554 a 557, 685/1982,
49, 439, 568, 875, 888/1983, 803 e 895/1984,
a) dichiara l'incostituzionalità dell'art. 26 r.d. 16 marzo 1942 ,
n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) in riferimento agli artt. 23 comma primo e 25 n. 7
ultima proposizione stesso decreto nella parte in cui assoggetta a
reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato
liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata
nell'interesse del fallimento;
b) dichiara l'incostituzionalità dell'art. 26 comma primo r.d. 16
marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere il termine di tre
giorni per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice
delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso
ritualmente eseguita.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - RENATO DELL'ANDRO.
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere