CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 1985
Cassazione n. 20610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/02/1985 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è del tutto genericamente proposto in quanto privo del confronto con le incensurabili ragioni espresse dalla sentenza impugnata in ordine al consapevole allontanamento del ricorrente dall'abitazione ove era ristretto ed alla irrilevanza dei motivi di detto allontanamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Angelo apozzi GiorgicflFidelbo [OSCURATO:PERSONA] oggi, 26 022 [OSCURATO:PERSONA]