CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 16170/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 17596 / 20 2 4 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata in via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 17596/2024a.c.1 4 /4/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 54, presso lo studio legale tributario “[OSCURATO:PERSONA]”; –controricorrente – Avverso la sentenza della C [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 866 / 20 2 4 , depositat a in data 7/2/2024; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 1 4 aprile 2025 ; Fatti di causa La presente controversia scaturisce dalla notifica di avviso d’accertamento n.TK3035405568/2018 (all.1) con il quale la Direzione provinciale di Roma 1 dell’Agenzia delle Entrate, sulla base dei P.V.C. redatti dalla Guardia di Finanza nelle date del 29/11/2011 e del 30/10/15 (relativi agli anni di imposta 2009, 2010 e 2011), e alla documentazione prodotta dalla parte a seguito di invito debitamente notificato, disconosceva,per l’anno di imposta 2013, interessi passivi pari ad €. 937.109,portati in deduzione dalla società e riferiti a mutui garantiti da ipoteca su immobilidestinati alla locazione commerciale, in assenza dei requisiti di deducibilità prescritti dell’art. 1 comma, 36 della L. 244/2007. In particolare, dai controlli effettuati nei confronti della contribuente per gli anni 2009 e 2010, era emerso che un importo rilevante del finanziamentoconcesso alla parte dalla Banca popolare di Milano, era stato utilizzato al finedi erogare finanziamenti fruttiferi ad altre società del gruppo e non era stato, quindi, impiegato per la costruzione o r.g. n. 17596/2024a.c.1 4 /4/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] acquisizione di immobili-patrimonio successivamente concessi in locazione. La società impugnava con ricorso alla allora CTP di Roma l'avviso di accertamento contestando nel merito la fondatezza delle riprese effettuate. Più specificatamente, contestava il rilievo ai fini Ires di "indebitadeduzione di interessi passivi” per asserita violazione dell'art. 1, comma 36,della legge n. 244/2007 norma che non prevederebbe, sul piano oggettivo,alcuna limitazione relativa alla motivazione ed alle ragioni funzionali deifinanziamenti contratti. L’Agenzia delle Entratesi costituiva in giudizio. I n particolare, rilev ò come gli interessi passivi sostenuti dalla contribuente non potessero beneficiare della disciplina agevolativa in esame, in quanto il nuovo finanziamento concessodalla BPM era stato utilizzato dalla parte per una finalità diversa rispetto allacostruzione o acquisizione di immobili- patrimonio successivamente concessi in locazione, come quella di erogare finanziamenti fruttiferi ad altre società delgruppo. [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 3924/2020rigettò il ricorso. Avverso la sentenza sopra citata, la società propo se appello denunciando, in via preliminare, il vizio di motivazione apparente e,nel merito, la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 36, legge 244/2007, nonprevedendo, a suo dire, tale norma alcuna limitazione relativa alla motivazione ed alle ragioni funzionali dei finanziamenti contratti, non senza aver fattoconstare l’illegittimità di una ripresa a tassazione a suo dire fondata unicamente su un documento di prassi (circ. 37/E del 2009), privo di valore precettivo. Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva l’appello dellacontribuente. r.g. n. 17596/2024a.c.1 4 /4/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la predetta decisione, l’Agenzia delle entrate ha propo sto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Resiste la società con controricorso. La società ha depositato anche una memoria difensiva, ex art. 380 bis.1. c.p.c., in vista dell’adunanza camerale. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione dell'articolo 1 commi 35 e 36 della L. n. 244/2007 e dell'art. 109 del DPR 917/1986 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenziadelle Entrate censura la sentenza impugnata che, a suo dire, si sarebbe limitata ad una interpretazione meramente letterale dell’art.1, comma 36 della legge n. 244 del 2007. In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, la deducibilità degli interessi passivi sarebbe limitata aimutui garantiti da ipoteca contratti esclusivamente per l’acquisto o lacostruzione di immobili destinati alla locazione. Per il giudice d’appello, invece, la norma si limita a sancire la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, degli interessi passivirelativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, ricollegando la deducibilità degli interessi a due sole condizioni e cioè che gli interessi derivino da un finanziamento garantito da ipoteca e che gli immobiliposti a garanzia, sui quali l’ipoteca viene iscritta, siano destinati allalocazione. 1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha anche recentemente ribadito che va disatteso l’argomento secondo cui l’ambitooggettivo di applicazione della norma vada limitato agli interessi passivicorrisposti su finanziamenti contratti esclusivamente per l’acquisto o per la costruzione degli immobili destinati alla locazione, trattandosi di limitazione che non trova alcun r.g. n. 17596/2024a.c.1 4 /4/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riscontro nel testo normativo (Cass., n. 28804/2024, che cita, in motivazione,Cass., nn. 21885 e 21880 del 2023 , Cass., n. 22191 /2023 e Cass., n. 22735del 2023). 2. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro settemilaseicento per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese vive. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma