CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 24264/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9652/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] CATANIA 3, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. Sicilia, SEZ.DIST. CATANIAn.4911/2019 depositata i l 01/08/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi (avvisi TIA anni 2005 e 2006 su capannone industriale); 2. resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. Ragioni della decisione 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorsoa spese compensate, con accettazione della controricorrente. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell’accettazione della rinunciacosì come proposta. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzione del processo. Compensa tra le parti le spese delgiu