CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 00540/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4623/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania SEZ.DIST.SALERNO n.5681/2021 depositata i l 08/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. dist.Salerno (hinc: CTR), con la sentenza n. 5681/2021 depositata in data 08/07/2021, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 6/2020, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Avellino aveva accolto il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro un avviso di intimazione di pagamento. 2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi. 3. La parte intimata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione non si sono costituite. 4. Con istanza depositata in data 15/03/2023 la ricorrente ha chiesto quanto di seguito riportato: «Si rappresenta che con sentenza che si deposita la CTR Sicilia ha accolto il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia basato sulle medesime ragioni poste a fondamento del ricorso per cassazione. Pertanto, si chiede a codesta Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere.». Considerato che: 1. La sentenza prodotta dalla parte ricorrente allegata all’istanza depositata in data 15/03/2023 (con l’indicazione in epigrafe del numero del presente fascicolo) è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, cioè da un organo diverso da quello che ha emesso la sentenza impugnata nel presente giudizio. Lapronuncia di revocazione non riguarda, quindi, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 5681/2021. 2. È pertanto necessario chiedere chiarimenti alla parte ricorrente circa l’istanza di cessazione della materia del contendere e cioè se quest’ultima sia riferita al presente giudizio (da cui l’esigenza del deposito dell’eventuale pronuncia riferita alla sentenza impugnata) ovvero se detta istanza debba ritenersi riferita ad altro fascicolo. P.Q.M. Rinvia la causa ad altro ruolo. Invita la ricorrente a chiarire se l’istanza di cessazione della materia del contendere riguardi il presente fascicolo, con le conseguenti integrazioni. Assegna termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, il 07/11/2024 e a seguito di ri