Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24387/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo dei reati contestati, il vizio di motivazione con riferimento al diniego circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, è del tutto privo di specificità con riferimento a tutti e tre i profili di censura; che la difesa ricorrente si limita a richiamare le imputazioni, gli esiti dei due gradi di giudizio che sostiene essere erronei, senza in alcun modo confutare gli argomenti fattuali e giuridici che sostengono tali censure; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo dei reati contestati, il vizio di motivazione con riferimento al diniego circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, è del tutto privo di specificità con riferimento a tutti e tre i profili di censura; che la difesa ricorrente si limita a richiamare le imputazioni, gli esiti dei due gradi di giudizio che sostiene essere erronei, senza in alcun modo confutare gli argomenti fattuali e giuridici che sostengono tali censure; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
Sentenza Cassazione n. 24387/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris