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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 gennaio 2026

Cassazione n. 26719/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A PASSAFIUME,che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diXXXXXXXXXXXXXX (soggetto già detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Pisa,poi provvisoriamente ammesso all’affidamento in prova terapeutico ex art. 94d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, con ordinanza del Magistrato di sorveglianza diPisa del 03/12/2025, con fine pena fissato al 04/01/2026, in relazione allacondanna inflitta con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Firenze del 21/09/2023, passata in giudicato il 04/02/2025),avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Pisa del03/10/2025, a mezzo del quale era stata rigettata l’istanza formulata ex art. 54legge 26 luglio 1975 n. 354, volta ad ottenere la liberazione anticipata, quanto alperiodo dal 22/01/2023 al 22/01/2024.

La decisione ha tratto origine dall’avere ilcondannato, medio tempore, terminato di espiare la pena.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, a mezzo del quale deduceviolazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alladisciplina dell’art. 54 Ord. pen.In ipotesi difensiva non si sarebbe considerato come – in caso di mancataimpugnazione della decisione reiettiva assunta dal Magistrato di sorveglianza diPisa – diverrebbe giudicata la parte di decisione che ha respinto la richiesta diconcessione dell’invocato beneficio, quanto al periodo dal 22/01/2023 al22/01/2024, con conseguente impossibilità di richiederlo nuovamente.

Alricorrente, pertanto, risulterebbe preclusa la possibilità di vedersi riconosciuta lasussistenza di un periodo di detenzione scontato in eccesso.

Da ciò trarrebbeorigine – secondo la difesa – l’interesse ad impugnare la suddetta ordinanza delMagistrato di sorveglianza, mediante l’esperito reclamo.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2.

Come già precisato in parte narrativa, viene all’attenzione di questaCorte un reclamo proposto dinanzi al Tribunale di sorveglianza, avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza, il quale aveva, a sua volta,disatteso la domanda di riconoscimento della liberazione anticipata.

Il ricorso orain esame è stato proposto avverso la decisione di non luogo a provvedereassunta dal Tribunale di sorveglianza, motivata con l’ormai avvenuta espiazionedella pena da parte del condannato.2.1.

L’avversata decisione è corretta, in quanto il principio di diritto alquale rifarsi è quello dell’insussistenza di uno specifico interesse del condannatoa proporre ricorso per cassazione, avverso la decisione reiettiva della domanda diriconoscimento della liberazione anticipata, nel caso in cui il condannato stesso -durante la definizione del procedimento - sia stato rimesso in libertà, inconseguenza dell’intervenuta espiazione della pena.

Tale interesse, infatti, nonpuò coincidere con l’eventuale formazione di un credito di pena, quale effettodella eventualmente positiva delibazione della richiesta di riduzione de qua; ciòin ragione del fatto che – a norma dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. - lafungibilità in sede esecutiva non è applicabile, relativamente a un reato nonancora commesso (così Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825 –Per una esaustiva disamina della tematica, si potrà vedere anche larecentissima Sez. 1, 21098 del 12/03/2026, Russo, non mass., alla cui esegesiquesto Collegio intende dare continuità e nella cui parte motiva può leggersiquanto segue: “L’art. 54, l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) è generalmenteinterpretato nel senso che la misura premiale anticipata presuppone, comecondizione necessaria per la sua applicabilità, che sia in corso l’espiazione dipena, senza la quale non sarebbero possibili l’osservazione della personalità, unprogramma di trattamento, la partecipazione al programma, né il perseguimentodell’obiettivo di reinserimento nella società e che, invece, la cessazionedell’esecuzione penale e la condizione di libertà del condannato, già inserito nelcontesto sociale, impediscono di realizzare la finalità premiale.

Corollario di ciò èl’affermazione che l’istanza di liberazione anticipata diviene inammissibile quandola pena della quale si chiede la riduzione sia interamente scontata, senzapossibilità che il riconoscimento del beneficio possa essere speso ad altri fini(Sez. 1, n. 43786 del 10/11/2011, Sivari, Rv. 2509961; Sez. 1, n. 16269 del26/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234220; Sez. 1, n. 2298 del 16/12/2021, Pero,n.m.; Sez. 1, n. 38604 del 15/07/2021, Guerriero, n. m.) e che tale soluzione siimpone anche quando la cessazione dello stato di detenzione dell’interessato èintervenuta dopo l’attivazione del procedimento ex artt. 54 e 69-bis ord. pen.(così Sez.

U, n. 15 del 18/06/1991, Argenti, Rv. 187707; Sez. 1, n. 46887 del22/10/2009, Matichecchia, Rv. 245677; Sez. 1, n. 11567 del 11/10/2018, dep.2019, Cavalletti, n. m.).

Si è altresì affermato che «non sussiste l’interesse delcondannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento didiniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso diprocedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione dellapena» (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825 -01; in motivazionesi è precisato che, a pena espiata, non può fondare detto interesse il credito dipena derivante dalla eventuale positiva delibazione della richiesta di liberazioneanticipata, atteso che, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., lafungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancoracommesso).

Tuttavia, l’ambito applicativo dell’istituto è stato ampliato dallagiurisprudenza di legittimità che, difatti, ha ad esempio ritenuto ammissibile larichiesta di liberazione anticipata da parte di soggetto che si trovi in stato dilibertà quando tale stato sia conseguito non all’eventuale integrale espiazionedella pena, ma all’intervento di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione,succeduto a un periodo di detenzione con riguardo al quale sia possibile valutarel’eventuale partecipazione del condannato all’opera di rieducazione (Sez. 1 n.1490 del 01/02/2000, Pezzella, Rv. 215936).

Si è anche chiarito che, perl’accoglibilità dell’istanza, non è necessario che l’esecuzione della pena detentivasia in corso, poiché in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a formealternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione di pendenza delrapporto esecutivo contenuta dell’art. 54 ord. pen. (Sez. 1, n. 30302 del06/07/2001, Rossi, Rv 219554).

La liberazione anticipata si è ritenutaconcedibile altresì con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale(Sez. 1, n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano, Rv 245547) o al condannatoammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (Sez. 1, n. 10302del 10/1/2025, Ardissone, Rv 287687) … Sotto altro profilo, deve osservarsi chealcune deroghe sono state correlate al principio secondo il quale il diritto allariparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta epena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesseall’esecuzione della pena (si veda Sez. 4, n. 50453 del 3/12/2019, Nikolina, rv.277905; Sez. 4, n. 40940 del 23/04/2015, D’Agui, Rv. 264708; quest’ultima sioccupa di un caso nel quale il ricorrente era stato ammesso al beneficiopenitenziario della l iberazione anticipata, con riduzione della penaoriginariamente inflitta e conseguente eccedenza della detenzione concretamentesubita; si veda anche Sez. 4, n. 3382 del 22/12/2016 - dep. 23/01/2017, Riva,Rv. 268958).

Come è stato condivisibilmente affermato da Sez. 4, n. 57203 del21/09/2017, P.g. in proc.

Paraschiva e altro, Rv. 271689 – 01, in motivazione, iltema non può essere svolto senza considerare la giurisprudenza di legittimità cheha riconosciuto il diritto alla riparazione anche a chi abbia patito una pena per laquale era stato legittimamente emesso l’ordine di esecuzione ma che, a causadel lungo arco temporale intercorso tra l’emissione del titolo e la sua esecuzione,si era poi estinta ex art. 172 cod. pen., senza che rilevasse l’assenza diun’espressa declaratoria di estinzione della pena (la decisione appena citataricorda, al riguardo, Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Rv. 264895, che si eraoccupata di un caso in cui l’ordine di carcerazione era stato emesso nell’anno2003, laddove la sua concreta esecuzione era sopraggiunta solo nel 2013, dopoche la pena si era estinta per decorso del tempo, anche se non formalmentedichiarata).

Ancora, si è ritenuto configurabile il diritto all’equa riparazione ancheper la detenzione patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione, emesso dalPubblico ministero senza tener conto dell’eventuale incidenza dell’indultosull’intera pena da eseguire, anche quando detto indulto non sia stato ancoraapplicato dal giudice dell’esecuzione (Sez. 4, n. 26598 del 08/05/2025, Araniti,Rv. 288740; Sez. 4, n. 30492 del 12/06/ 2014, Dispensa, Rv 262240).

Ma ancorpiù pertinente rispetto alla vicenda che qui occupa è la decisione Sez. 4, n.18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210, relativa a un’ipotesi nella quale ilricorrente aveva subito un periodo di detenzione eccedente quello risultantedall’applicazione della liberazione anticipata perché l’ordine di esecuzione non erastato aggiornato al nuovo fine pena.

Proprio in quest’ultima sentenza sirammenta come con la pronuncia n. 310 del 1996 della Corte costituzionale siastato evidenziato che «la diversità della situazione di chi abbia subito ladetenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultataingiusta rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzionearbitrario non è tale da giustificare un trattamento cosi discriminatorio, al puntoche la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equariparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata».Si è quindi ritenuto che la tardiva esecuzione dell’ordine di scarcerazionedisposta per liberazione anticipata determini l’ingiustizia della detenzione soffertafino alla concreta liberazione del detenuto, in tal modo costituendo titolo per ladomanda di riparazione.

Nel medesimo alveo si colloca la pronuncia Sez. 4, n.47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617, per la quale «la tardiva esecuzionedell’ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determinal’ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e,pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione».

Interessante notare,per quanto appresso si dirà, che nella fattispecie il ricorrente era stato scarceratocon oltre un mese di ritardo per la tardiva comunicazione al collegio procedenteper la rideterminazione della pena dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianzache aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazioneanticipata.

In tale caso, il giudice di legittimità ha ritenuto che l’ordine diesecuzione dovesse essere immediatamente adeguato alla diversa dataanticipata in modo che il condannato potesse essere liberato per tempo … IlCollegio ritiene di dover dare continuità ai già citati orientamenti e riaffermareche anche le vicende della fase dell’esecuzione della pena rilevano ai fini dellaapplicabilità dell’istituto disciplinato dall’art. 314 cod. proc. pen., sempre che daesse derivi una ingiustizia della detenzione patita.

Ingiustizia che, come emergedalla giurisprudenza sin qui rammentata, s’innesta su un errore dell’autoritàprocedente che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell’esercizio di un poteredi apprezzamento discrezionale e che, quindi, va ricercato nelle eventualiviolazioni di legge.

Per contro, non sussiste il diritto all’indennizzo nel caso in cuila difformità tra pena inflitta ed eseguita derivi da eventi sopravvenuti alladefinitività della condanna, originati da una attività discrezionale del giudicedell’esecuzione e non implicanti l’illegittimità dell’ordine di scarcerazione (Sez. 4,n. 3331, del 14/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289267).

È, dunque, necessario – a talifini e, per quanto qui rileva, in relazione all’accertamento del dedotto interesseall’impugnazione – verificare che non ricorra un comportamento dell’interessatoche abbia concorso, dolosamente o gravemente colposo (art. 314, comma 1,cod. proc. pen.), a determinare il ritardo posto, in ipotesi, a oggetto dellaprospettata richiesta indennitaria.

È necessario, ossia, come icasticamentechiarito da Sez. 4 Paraschiva, cit., verificare se si è o no verificata «una ordinatasequenza procedimentale contenuta nei limiti temporali fisiologici o se, viceversa,siano ravvisabili ritardi nella decisione dell’istanza (…); e ancora, andrà accertatose eventuali ritardi siano attribuibili anche a colpa grave o dolo dell’istante».2.2.

Tali essendo le regole ermeneutiche che governano la materia,emerge chiaramente come il ricorrente - nella concreta fattispecie – non abbiaindicato un interesse specifico e concreto all’ottenimento della auspicataliberazione anticipata, collegandolo magari a un certo reato già commesso eall’esecuzione della relativa pena; la domanda, nei termini in cui viene formulata,è quindi radicalmente inammissibile.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare ineuro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementiper ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa diinammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n.186 del 2000).

Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere dispostal’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003,n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A PASSAFIUME,che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diXXXXXXXXXXXXXX (soggetto già detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Pisa,poi provvisoriamente ammesso all’affidamento in prova terapeutico ex art. 94d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, con ordinanza del Magistrato di sorveglianza diPisa del 03/12/2025, con fine pena fissato al 04/01/2026, in relazione allacondanna inflitta con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Firenze del 21/09/2023, passata in giudicato il 04/02/2025),avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Pisa del03/10/2025, a mezzo del quale era stata rigettata l’istanza formulata ex art. 54legge 26 luglio 1975 n. 354, volta ad ottenere la liberazione anticipata, quanto alperiodo dal 22/01/2023 al 22/01/2024. La decisione ha tratto origine dall’avere ilcondannato, medio tempore, terminato di espiare la pena.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, a mezzo del quale deduceviolazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alladisciplina dell’art. 54 Ord. pen.In ipotesi difensiva non si sarebbe considerato come – in caso di mancataimpugnazione della decisione reiettiva assunta dal Magistrato di sorveglianza diPisa – diverrebbe giudicata la parte di decisione che ha respinto la richiesta diconcessione dell’invocato beneficio, quanto al periodo dal 22/01/2023 al22/01/2024, con conseguente impossibilità di richiederlo nuovamente. Alricorrente, pertanto, risulterebbe preclusa la possibilità di vedersi riconosciuta lasussistenza di un periodo di detenzione scontato in eccesso. Da ciò trarrebbeorigine – secondo la difesa – l’interesse ad impugnare la suddetta ordinanza delMagistrato di sorveglianza, mediante l’esperito reclamo.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2. Come già precisato in parte narrativa, viene all’attenzione di questaCorte un reclamo proposto dinanzi al Tribunale di sorveglianza, avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza, il quale aveva, a sua volta,disatteso la domanda di riconoscimento della liberazione anticipata. Il ricorso orain esame è stato proposto avverso la decisione di non luogo a provvedereassunta dal Tribunale di sorveglianza, motivata con l’ormai avvenuta espiazionedella pena da parte del condannato.2.1. L’avversata decisione è corretta, in quanto il principio di diritto alquale rifarsi è quello dell’insussistenza di uno specifico interesse del condannatoa proporre ricorso per cassazione, avverso la decisione reiettiva della domanda diriconoscimento della liberazione anticipata, nel caso in cui il condannato stesso -durante la definizione del procedimento - sia stato rimesso in libertà, inconseguenza dell’intervenuta espiazione della pena. Tale interesse, infatti, nonpuò coincidere con l’eventuale formazione di un credito di pena, quale effettodella eventualmente positiva delibazione della richiesta di riduzione de qua; ciòin ragione del fatto che – a norma dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. - lafungibilità in sede esecutiva non è applicabile, relativamente a un reato nonancora commesso (così Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825 –Per una esaustiva disamina della tematica, si potrà vedere anche larecentissima Sez. 1, 21098 del 12/03/2026, Russo, non mass., alla cui esegesiquesto Collegio intende dare continuità e nella cui parte motiva può leggersiquanto segue: “L’art. 54, l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) è generalmenteinterpretato nel senso che la misura premiale anticipata presuppone, comecondizione necessaria per la sua applicabilità, che sia in corso l’espiazione dipena, senza la quale non sarebbero possibili l’osservazione della personalità, unprogramma di trattamento, la partecipazione al programma, né il perseguimentodell’obiettivo di reinserimento nella società e che, invece, la cessazionedell’esecuzione penale e la condizione di libertà del condannato, già inserito nelcontesto sociale, impediscono di realizzare la finalità premiale. Corollario di ciò èl’affermazione che l’istanza di liberazione anticipata diviene inammissibile quandola pena della quale si chiede la riduzione sia interamente scontata, senzapossibilità che il riconoscimento del beneficio possa essere speso ad altri fini(Sez. 1, n. 43786 del 10/11/2011, Sivari, Rv. 2509961; Sez. 1, n. 16269 del26/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234220; Sez. 1, n. 2298 del 16/12/2021, Pero,n.m.; Sez. 1, n. 38604 del 15/07/2021, Guerriero, n. m.) e che tale soluzione siimpone anche quando la cessazione dello stato di detenzione dell’interessato èintervenuta dopo l’attivazione del procedimento ex artt. 54 e 69-bis ord. pen.(così Sez. U, n. 15 del 18/06/1991, Argenti, Rv. 187707; Sez. 1, n. 46887 del22/10/2009, Matichecchia, Rv. 245677; Sez. 1, n. 11567 del 11/10/2018, dep.2019, Cavalletti, n. m.). Si è altresì affermato che «non sussiste l’interesse delcondannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento didiniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso diprocedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione dellapena» (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825 -01; in motivazionesi è precisato che, a pena espiata, non può fondare detto interesse il credito dipena derivante dalla eventuale positiva delibazione della richiesta di liberazioneanticipata, atteso che, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., lafungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancoracommesso). Tuttavia, l’ambito applicativo dell’istituto è stato ampliato dallagiurisprudenza di legittimità che, difatti, ha ad esempio ritenuto ammissibile larichiesta di liberazione anticipata da parte di soggetto che si trovi in stato dilibertà quando tale stato sia conseguito non all’eventuale integrale espiazionedella pena, ma all’intervento di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione,succeduto a un periodo di detenzione con riguardo al quale sia possibile valutarel’eventuale partecipazione del condannato all’opera di rieducazione (Sez. 1 n.1490 del 01/02/2000, Pezzella, Rv. 215936). Si è anche chiarito che, perl’accoglibilità dell’istanza, non è necessario che l’esecuzione della pena detentivasia in corso, poiché in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a formealternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione di pendenza delrapporto esecutivo contenuta dell’art. 54 ord. pen. (Sez. 1, n. 30302 del06/07/2001, Rossi, Rv 219554). La liberazione anticipata si è ritenutaconcedibile altresì con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale(Sez. 1, n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano, Rv 245547) o al condannatoammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (Sez. 1, n. 10302del 10/1/2025, Ardissone, Rv 287687) … Sotto altro profilo, deve osservarsi chealcune deroghe sono state correlate al principio secondo il quale il diritto allariparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta epena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesseall’esecuzione della pena (si veda Sez. 4, n. 50453 del 3/12/2019, Nikolina, rv.277905; Sez. 4, n. 40940 del 23/04/2015, D’Agui, Rv. 264708; quest’ultima sioccupa di un caso nel quale il ricorrente era stato ammesso al beneficiopenitenziario della l iberazione anticipata, con riduzione della penaoriginariamente inflitta e conseguente eccedenza della detenzione concretamentesubita; si veda anche Sez. 4, n. 3382 del 22/12/2016 - dep. 23/01/2017, Riva,Rv. 268958). Come è stato condivisibilmente affermato da Sez. 4, n. 57203 del21/09/2017, P.g. in proc. Paraschiva e altro, Rv. 271689 – 01, in motivazione, iltema non può essere svolto senza considerare la giurisprudenza di legittimità cheha riconosciuto il diritto alla riparazione anche a chi abbia patito una pena per laquale era stato legittimamente emesso l’ordine di esecuzione ma che, a causadel lungo arco temporale intercorso tra l’emissione del titolo e la sua esecuzione,si era poi estinta ex art. 172 cod. pen., senza che rilevasse l’assenza diun’espressa declaratoria di estinzione della pena (la decisione appena citataricorda, al riguardo, Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Rv. 264895, che si eraoccupata di un caso in cui l’ordine di carcerazione era stato emesso nell’anno2003, laddove la sua concreta esecuzione era sopraggiunta solo nel 2013, dopoche la pena si era estinta per decorso del tempo, anche se non formalmentedichiarata). Ancora, si è ritenuto configurabile il diritto all’equa riparazione ancheper la detenzione patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione, emesso dalPubblico ministero senza tener conto dell’eventuale incidenza dell’indultosull’intera pena da eseguire, anche quando detto indulto non sia stato ancoraapplicato dal giudice dell’esecuzione (Sez. 4, n. 26598 del 08/05/2025, Araniti,Rv. 288740; Sez. 4, n. 30492 del 12/06/ 2014, Dispensa, Rv 262240). Ma ancorpiù pertinente rispetto alla vicenda che qui occupa è la decisione Sez. 4, n.18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210, relativa a un’ipotesi nella quale ilricorrente aveva subito un periodo di detenzione eccedente quello risultantedall’applicazione della liberazione anticipata perché l’ordine di esecuzione non erastato aggiornato al nuovo fine pena. Proprio in quest’ultima sentenza sirammenta come con la pronuncia n. 310 del 1996 della Corte costituzionale siastato evidenziato che «la diversità della situazione di chi abbia subito ladetenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultataingiusta rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzionearbitrario non è tale da giustificare un trattamento cosi discriminatorio, al puntoche la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equariparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata».Si è quindi ritenuto che la tardiva esecuzione dell’ordine di scarcerazionedisposta per liberazione anticipata determini l’ingiustizia della detenzione soffertafino alla concreta liberazione del detenuto, in tal modo costituendo titolo per ladomanda di riparazione. Nel medesimo alveo si colloca la pronuncia Sez. 4, n.47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617, per la quale «la tardiva esecuzionedell’ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determinal’ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e,pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione». Interessante notare,per quanto appresso si dirà, che nella fattispecie il ricorrente era stato scarceratocon oltre un mese di ritardo per la tardiva comunicazione al collegio procedenteper la rideterminazione della pena dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianzache aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazioneanticipata. In tale caso, il giudice di legittimità ha ritenuto che l’ordine diesecuzione dovesse essere immediatamente adeguato alla diversa dataanticipata in modo che il condannato potesse essere liberato per tempo … IlCollegio ritiene di dover dare continuità ai già citati orientamenti e riaffermareche anche le vicende della fase dell’esecuzione della pena rilevano ai fini dellaapplicabilità dell’istituto disciplinato dall’art. 314 cod. proc. pen., sempre che daesse derivi una ingiustizia della detenzione patita. Ingiustizia che, come emergedalla giurisprudenza sin qui rammentata, s’innesta su un errore dell’autoritàprocedente che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell’esercizio di un poteredi apprezzamento discrezionale e che, quindi, va ricercato nelle eventualiviolazioni di legge. Per contro, non sussiste il diritto all’indennizzo nel caso in cuila difformità tra pena inflitta ed eseguita derivi da eventi sopravvenuti alladefinitività della condanna, originati da una attività discrezionale del giudicedell’esecuzione e non implicanti l’illegittimità dell’ordine di scarcerazione (Sez. 4,n. 3331, del 14/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289267). È, dunque, necessario – a talifini e, per quanto qui rileva, in relazione all’accertamento del dedotto interesseall’impugnazione – verificare che non ricorra un comportamento dell’interessatoche abbia concorso, dolosamente o gravemente colposo (art. 314, comma 1,cod. proc. pen.), a determinare il ritardo posto, in ipotesi, a oggetto dellaprospettata richiesta indennitaria. È necessario, ossia, come icasticamentechiarito da Sez. 4 Paraschiva, cit., verificare se si è o no verificata «una ordinatasequenza procedimentale contenuta nei limiti temporali fisiologici o se, viceversa,siano ravvisabili ritardi nella decisione dell’istanza (…); e ancora, andrà accertatose eventuali ritardi siano attribuibili anche a colpa grave o dolo dell’istante».2.2. Tali essendo le regole ermeneutiche che governano la materia,emerge chiaramente come il ricorrente - nella concreta fattispecie – non abbiaindicato un interesse specifico e concreto all’ottenimento della auspicataliberazione anticipata, collegandolo magari a un certo reato già commesso eall’esecuzione della relativa pena; la domanda, nei termini in cui viene formulata,è quindi radicalmente inammissibile.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare ineuro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementiper ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa diinammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n.186 del 2000). Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere dispostal’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003,n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.