CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 gennaio 2025
Cassazione n. 04774/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 13485/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 3 gennaio 2025 e notificata il 10 aprile 2025. Visti gli atti depositati il 5 dicembre 2025 e il 5 febbraio 2026, con i quali le parti chiedono l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia; considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia al ricorso incidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]