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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28238/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, con la quale SALMISTRARO Franco era stato condannato per il reato di cui all'art. 187 comma 1 e 1- bis, codice strada, per avere circolato, alla guida di un'autovettura, in stato di alterazione fisica e psichica, conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (cocaina, eroina, metadone e benzodiazepine), provocando un incidente (in Padova il 15/6/2017).

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale, cumulativamente, ha dedotto i vizi di falsa applicazione dell'art. 92, cod. pen., e di contraddittorietà della motivazione, assumendo altresì un travisamento del fatto.

La Corte d'appello avrebbe ritenuto lo stato di alterazione attingendo al riferito dell'organo accertatore, a mente del quale l'imputato, nell'occorso, si era trovato in uno stato tale da non riuscire a capire ciò che gli accertatori dicevano.

Ne deriva, per la difesa, la prova di una condizione tale da invalidare il consenso prestato all'esame e l'avviso dato ai sensi dell'art. 114, disp. att., cod. proc. pen.

La Corte territoriale, invece, ha ritenuto, da un lato, la esistenza di uno stato di alterazione derivante dalla volontaria assunzione di stupefacenti, ciò che costituirebbe assunto travisato, nell'istruttoria non essendo emerse le circostanze di detta assunzione; dall'altro, ha formulato considerazioni che sembrano riecheggiare il disposto di cui all'art. 92, cod. pen., che regola tuttavia il principio imputabilità del soggetto che versa in stato di ubriachezza (e non di alterazione da sostanze stupefacenti), condizione che non potrebbe essere richiamata ai fini della verifica della validità del consenso del soggetto da sottoporre ad accertamenti del tipo di quelli all'esame.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto F. CERONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte d'appello ha ricostruito i fatti che fanno da sfondo alla presente vicenda processuale, precisando che, nell'occorso, un automobilista ([OSCURATO:PERSONA] Antonio) era stato tamponato in prossimità di una rotatoria da un veicolo condotto dall'imputato che, dopo lo scontro, era rimasto all'interno del mezzo, con gli airbags esplosi e il radiatore distrutto; l'imputato era stato condotto in ospedale, ove veniva rilevata la presenza nel sangue e nelle urine delle sostanze descritte in imputazione, la cui assunzione era recente.

Lo stato di alterazione era stato ricavato dalle dichiarazioni del teste FUMATO Licia, uno degli organi accertatori: l'imputato presentava i sintomi della alterazione, quali sonnolenza, difficoltà a interagire nella conversazione e parlata impastata, non riusciva a capire quello che dicevano e sbadigliava.

La Corte del gravame ha ritenuto infondato l'assunto difensivo secondo il quale l'incidente sarebbe stato conseguenza di una semplice distrazione, essendo stato dimostrato lo stato di alterazione dell'imputato che ne aveva rallentato i riflessi, inducendogli lo stato di sonnolenza verificato dall'organo accertatore; né tale alterazione poteva essere agitata dalla difesa per inficiare la validità degli avvisi difensivi e del consenso prestato.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

La censura difensiva si atteggia quale prospettazione di una diversa lettura del dato probatorio che la difesa ritiene più plausibile, oltretutto in un caso di doppia sentenza conforme di merito, e si affida anche alla prospettazione di un vero e proprio travisamento del fatto.

Ciò impone alcuni chiarimenti.

Da un lato, in caso di doppia sentenza conforme, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

Sotto altro profilo, poi, va ribadita l'estraneità al vaglio di legittimità degli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).Infine, quanto all'esatta individuazione del vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità, deve ricordarsi che - a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006 - il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità di tale vizio anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (cfr. sez. 3 n. 38341 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911); ma che pacificamente, anche a seguito di tale modifica, resta pur sempre non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito (sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, RV. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, cit.).

4. Ciò posto, la difesa ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fatto rinvio all'art. 92, cod. pen., per giustificare la validità del consenso e la capacità dell'imputato di intendere l'avviso ai sensi dell'art. 114, disp. att., cod, proc. pen., prospettando una conseguente inutilizzabilità dell'accertamento compiuto.

L'assunto, tuttavia, si fonda su una congettura smentita dalla lettura integrata delle due sentenze.

In quella appellata, infatti, si dà atto espressamente degli elementi ricavati dalla testimonianza FUMATO, nel corso della quale la dichiarante non aveva affermato che il SALMISTRARO non era stato in grado di comprendere l'avviso di cui all'art. 114, cit., ma solo che egli era in stato di sonnolenza, non loquace, incapace di concentrarsi e di capire "completamente" quello che gli agenti gli dicevano, costoro dovendo ripeterglielo più volte perché egli "sbadigliava" (cfr. pag. 2 della sentenza appellata).

Pertanto, a fronte di tale dato fattuale, non smentito dal giudice di secondo grado, rimane a livello di mera congettura che la generica affermazione contenuta a pag. 3 della sentenza in questa sede censurata, a proposito della irrilevanza dello stato di alterazione sulla validità degli avvisi difensivi, possa valere quale contraddittorio richiamo alle regole sulla imputabilità, in questa sede del tutto eccentrico. 5.

Infine, va ricordato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dal comma secondo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, dovendosi escludere, invece, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 c.s.), in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (sez. 4 n. 14803 del 1/3/2006, Rv. 234032; sez. 2 n. 15936 del 7/4/2016, Rv. 266521).Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, l'imputato essendosi presentato, all'atto del controllo, con sintomi chiaramente riferibili all'assunzione di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione ben potendo essere dimostrato dagli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici (sez. 4 n. 6995 del 9/1/2013, Rv. 254402, proprio in fattispecie in cui si è ritenuta sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento del fatto).

6. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 6 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, con la quale SALMISTRARO Franco era stato condannato per il reato di cui all'art. 187 comma 1 e 1- bis, codice strada, per avere circolato, alla guida di un'autovettura, in stato di alterazione fisica e psichica, conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (cocaina, eroina, metadone e benzodiazepine), provocando un incidente (in Padova il 15/6/2017). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale, cumulativamente, ha dedotto i vizi di falsa applicazione dell'art. 92, cod. pen., e di contraddittorietà della motivazione, assumendo altresì un travisamento del fatto. La Corte d'appello avrebbe ritenuto lo stato di alterazione attingendo al riferito dell'organo accertatore, a mente del quale l'imputato, nell'occorso, si era trovato in uno stato tale da non riuscire a capire ciò che gli accertatori dicevano. Ne deriva, per la difesa, la prova di una condizione tale da invalidare il consenso prestato all'esame e l'avviso dato ai sensi dell'art. 114, disp. att., cod. proc. pen. La Corte territoriale, invece, ha ritenuto, da un lato, la esistenza di uno stato di alterazione derivante dalla volontaria assunzione di stupefacenti, ciò che costituirebbe assunto travisato, nell'istruttoria non essendo emerse le circostanze di detta assunzione; dall'altro, ha formulato considerazioni che sembrano riecheggiare il disposto di cui all'art. 92, cod. pen., che regola tuttavia il principio imputabilità del soggetto che versa in stato di ubriachezza (e non di alterazione da sostanze stupefacenti), condizione che non potrebbe essere richiamata ai fini della verifica della validità del consenso del soggetto da sottoporre ad accertamenti del tipo di quelli all'esame. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto F. CERONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello ha ricostruito i fatti che fanno da sfondo alla presente vicenda processuale, precisando che, nell'occorso, un automobilista ([OSCURATO:PERSONA] Antonio) era stato tamponato in prossimità di una rotatoria da un veicolo condotto dall'imputato che, dopo lo scontro, era rimasto all'interno del mezzo, con gli airbags esplosi e il radiatore distrutto; l'imputato era stato condotto in ospedale, ove veniva rilevata la presenza nel sangue e nelle urine delle sostanze descritte in imputazione, la cui assunzione era recente. Lo stato di alterazione era stato ricavato dalle dichiarazioni del teste FUMATO Licia, uno degli organi accertatori: l'imputato presentava i sintomi della alterazione, quali sonnolenza, difficoltà a interagire nella conversazione e parlata impastata, non riusciva a capire quello che dicevano e sbadigliava. La Corte del gravame ha ritenuto infondato l'assunto difensivo secondo il quale l'incidente sarebbe stato conseguenza di una semplice distrazione, essendo stato dimostrato lo stato di alterazione dell'imputato che ne aveva rallentato i riflessi, inducendogli lo stato di sonnolenza verificato dall'organo accertatore; né tale alterazione poteva essere agitata dalla difesa per inficiare la validità degli avvisi difensivi e del consenso prestato. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La censura difensiva si atteggia quale prospettazione di una diversa lettura del dato probatorio che la difesa ritiene più plausibile, oltretutto in un caso di doppia sentenza conforme di merito, e si affida anche alla prospettazione di un vero e proprio travisamento del fatto. Ciò impone alcuni chiarimenti. Da un lato, in caso di doppia sentenza conforme, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Sotto altro profilo, poi, va ribadita l'estraneità al vaglio di legittimità degli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).Infine, quanto all'esatta individuazione del vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità, deve ricordarsi che - a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006 - il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità di tale vizio anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (cfr. sez. 3 n. 38341 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911); ma che pacificamente, anche a seguito di tale modifica, resta pur sempre non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito (sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, RV. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, cit.). 4. Ciò posto, la difesa ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fatto rinvio all'art. 92, cod. pen., per giustificare la validità del consenso e la capacità dell'imputato di intendere l'avviso ai sensi dell'art. 114, disp. att., cod, proc. pen., prospettando una conseguente inutilizzabilità dell'accertamento compiuto. L'assunto, tuttavia, si fonda su una congettura smentita dalla lettura integrata delle due sentenze. In quella appellata, infatti, si dà atto espressamente degli elementi ricavati dalla testimonianza FUMATO, nel corso della quale la dichiarante non aveva affermato che il SALMISTRARO non era stato in grado di comprendere l'avviso di cui all'art. 114, cit., ma solo che egli era in stato di sonnolenza, non loquace, incapace di concentrarsi e di capire "completamente" quello che gli agenti gli dicevano, costoro dovendo ripeterglielo più volte perché egli "sbadigliava" (cfr. pag. 2 della sentenza appellata). Pertanto, a fronte di tale dato fattuale, non smentito dal giudice di secondo grado, rimane a livello di mera congettura che la generica affermazione contenuta a pag. 3 della sentenza in questa sede censurata, a proposito della irrilevanza dello stato di alterazione sulla validità degli avvisi difensivi, possa valere quale contraddittorio richiamo alle regole sulla imputabilità, in questa sede del tutto eccentrico. 5. Infine, va ricordato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dal comma secondo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, dovendosi escludere, invece, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 c.s.), in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (sez. 4 n. 14803 del 1/3/2006, Rv. 234032; sez. 2 n. 15936 del 7/4/2016, Rv. 266521).Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, l'imputato essendosi presentato, all'atto del controllo, con sintomi chiaramente riferibili all'assunzione di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione ben potendo essere dimostrato dagli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici (sez. 4 n. 6995 del 9/1/2013, Rv. 254402, proprio in fattispecie in cui si è ritenuta sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento del fatto). 6. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 6 luglio