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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44030/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, con le quali si è chiesto kannullamento con rinvio delkordinanza per un nuovo esame da parte della Corte territoriale.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Ancona ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Luca, con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato di avere concorso in una rapina aggravata ai danni di un negoziante, reato dal quale era stato poi assolto.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione per avere i giudici territoriali ricostruito la vicenda cautelare senza porre l'accento sulle emergenze processuali e, soprattutto, senza nulla motivare in ordine al mantenimento della misura anche in sede di giudizio immediato, allorquando erano emersi elementi a sostegno della innocenza dell'istante.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza per un nuovo esame da parte della Corte territoriale.

4. L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato propria memoria, con la quale ha chiesto il rigetto dle ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere accolto nei termini che si vanno a esporre.

2. La Corte territoriale ha operato una ricostruzione degli elementi d'indagine che avevano sostenuto il titolo cautelare, ponendo l'accento, in particolare, sulle circostanze dell'avvenuto arresto in flagranza.

A seguito di una segnalazione, infatti, le forze dell'ordine si erano recate presso l'esercizio commericale della persona offesa, ove era stata segnalata una colluttazione tra due persone; ivi giunti gli operanti avevano notato sul retro una persona, identificata nel [OSCURATO:PERSONA], in stato di agitazione e in atto di allontanarsi in fretta dal negozio, con abiti laceri, respiro affannato e una eccessiva sudorazione, dal che avevano desunto trattarsi di uno dei soggetti coinvolti nella colluttazione; contestualmente, dal negozio era uscito un altro soggetto che aveva chiesto aiuto agli operanti, affermando di essere stato picchiato e derubato di alcune merci, tra gli altri, proprio dal [OSCURATO:PERSONA] che riconosceva; il [OSCURATO:PERSONA] aveva negato gli addebiti dicendo che, nell'occorso, si era limitato a sorbire una birra fuori dal negozio in questione e che il titolare di esso lo aveva ingiustamente accusato di aver sottratto una bottiglia; tali dichiarazioni, tuttavia, non erano state ritenute veritiere dal giudice della convalida, poichè in contrasto con altri elementi (ferita alla mano e strappo della camicia del denunciante), non essendo stato provato, di contro, che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse procurato le ferite al collo proprio in quella occasione, siccome non descritte dagli operanti intervenuti.

La Corte della riparazione, inoltre, ha valorizzato la circostanza che l'arresto non era avvenuto sulla sola base delle affermazioni della p.o., il compnedio indiziario essendo costituito anche da ciò che gli agenti avevano direttamente osservato (il [OSCURATO:PERSONA] che usciva frettolosamente dal retro del negozio) e dal reperimento di una bottiglia infranta e di tracce ematiche all'interno del negozio.

La teste a difesa [OSCURATO:PERSONA], poi, aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA] presentava ferite al collo ed era pieno di sangue e vetri, ma la Corte ha precisato che gli operanti non avevano visto tali tagli, né ferite sanguinanti o comunque recenti sulla persona dell'arrestato, ma solo un graffio.

Infine, quel giudice ha evidenziato che l'assoluzione era intervenuta ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., atteso che il contributo accusatorio della persona offesa si era molto ridimensionato, poiché non ne era stata possibile l'escussione in dibattimento, con acquisizione delle dichiarazioni in forza del meccanismo processuale di cui all'art. 512, cod. proc. pen. e anche perché le risultanze istruttorie non erano state considerate univoche, anche alla luce della testimonianza [OSCURATO:PERSONA].

3. Il motivo è fondato.

In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, un grave quadro indiziario a suo carico, previo esame di tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4, n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808), per apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che - se adeguata e congrua - è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458).

A tali fini, peraltro, possono essere valorizzati anche elementi esterni alla incolpazione, purche essi abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare erroneamente emesso dall'A.G. (sez. 4, n. 850 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, in cui il principio è stato affermato con riferimento alle "frequentazioni ambigue").

Tuttavia, è pur sempre necessario che emerga una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare.

4. Tale verifica, nella specie, non è stata condotta dalla Corte territoriale in maniera coerente ai principi sopra richiamati.

Innazittuto, deve rilevarsi che il giudice della riparazione si è limitato a ripercorrere la vicenda cautelare, senza dedicare all'esame della vicenda processuale la stessa attenzione.

Ciò si pone in palese contrasto con il protocollo che il giudice della riparazione deve seguire allorquando verifichi l'esistenza di una condotta dell'istante idonea ad atteggiarsi come comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato.

Infatti, solo da un effettivo raffronto tra il provvedimebto cautelare e l'esito processuale di merito è possibile ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almeno nella loro storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini.

L'autonomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici della cognizione.

Inoltre, i giudici della riparazione non hanno neppure spiegato quale fosse stata la rilevanza assegnata dai giudici dell'assoluzione alla condotta osservata dagli operanti e quale valenza avesse avuto la testimonianza della [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'assunto che anche il [OSCURATO:PERSONA], nell'occorso, avrebbe riportato delle lesioni.

In altri termini, non è dato comprendere se il comportamento ostativo sia stato ravvisato nell'essersi il [OSCURATO:PERSONA] allontanato dal retro del negozio, o nell'aver partecipato ad una colluttazione con la persona offesa del reato, comportamenti che, pur valutabili astrattamente in termini di macroscopica negligenza o imprudenza, devono tuttavia avere avuto una efficacia sinergica sia nella fase di emissione del titolo, che successivamente, ai fini del suo mantenimento.

5. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata, quanto alla valutazione della sussistenza di un comportamento dell'interessato, ostativo all'insorgenza del diritto azionato, con rinvio per un rinnovato giudizio - che tenga conto dei rilievi formulati e dei principi di diritto enunciati - alla Corte d'appello di Ancona, cui demanda la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Ancona, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

Deciso il 10 novembre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Monta gni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, con le quali si è chiesto kannullamento con rinvio delkordinanza per un nuovo esame da parte della Corte territoriale. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Ancona ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Luca, con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato di avere concorso in una rapina aggravata ai danni di un negoziante, reato dal quale era stato poi assolto. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione per avere i giudici territoriali ricostruito la vicenda cautelare senza porre l'accento sulle emergenze processuali e, soprattutto, senza nulla motivare in ordine al mantenimento della misura anche in sede di giudizio immediato, allorquando erano emersi elementi a sostegno della innocenza dell'istante. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza per un nuovo esame da parte della Corte territoriale. 4. L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato propria memoria, con la quale ha chiesto il rigetto dle ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto nei termini che si vanno a esporre. 2. La Corte territoriale ha operato una ricostruzione degli elementi d'indagine che avevano sostenuto il titolo cautelare, ponendo l'accento, in particolare, sulle circostanze dell'avvenuto arresto in flagranza. A seguito di una segnalazione, infatti, le forze dell'ordine si erano recate presso l'esercizio commericale della persona offesa, ove era stata segnalata una colluttazione tra due persone; ivi giunti gli operanti avevano notato sul retro una persona, identificata nel [OSCURATO:PERSONA], in stato di agitazione e in atto di allontanarsi in fretta dal negozio, con abiti laceri, respiro affannato e una eccessiva sudorazione, dal che avevano desunto trattarsi di uno dei soggetti coinvolti nella colluttazione; contestualmente, dal negozio era uscito un altro soggetto che aveva chiesto aiuto agli operanti, affermando di essere stato picchiato e derubato di alcune merci, tra gli altri, proprio dal [OSCURATO:PERSONA] che riconosceva; il [OSCURATO:PERSONA] aveva negato gli addebiti dicendo che, nell'occorso, si era limitato a sorbire una birra fuori dal negozio in questione e che il titolare di esso lo aveva ingiustamente accusato di aver sottratto una bottiglia; tali dichiarazioni, tuttavia, non erano state ritenute veritiere dal giudice della convalida, poichè in contrasto con altri elementi (ferita alla mano e strappo della camicia del denunciante), non essendo stato provato, di contro, che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse procurato le ferite al collo proprio in quella occasione, siccome non descritte dagli operanti intervenuti. La Corte della riparazione, inoltre, ha valorizzato la circostanza che l'arresto non era avvenuto sulla sola base delle affermazioni della p.o., il compnedio indiziario essendo costituito anche da ciò che gli agenti avevano direttamente osservato (il [OSCURATO:PERSONA] che usciva frettolosamente dal retro del negozio) e dal reperimento di una bottiglia infranta e di tracce ematiche all'interno del negozio. La teste a difesa [OSCURATO:PERSONA], poi, aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA] presentava ferite al collo ed era pieno di sangue e vetri, ma la Corte ha precisato che gli operanti non avevano visto tali tagli, né ferite sanguinanti o comunque recenti sulla persona dell'arrestato, ma solo un graffio. Infine, quel giudice ha evidenziato che l'assoluzione era intervenuta ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., atteso che il contributo accusatorio della persona offesa si era molto ridimensionato, poiché non ne era stata possibile l'escussione in dibattimento, con acquisizione delle dichiarazioni in forza del meccanismo processuale di cui all'art. 512, cod. proc. pen. e anche perché le risultanze istruttorie non erano state considerate univoche, anche alla luce della testimonianza [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il motivo è fondato. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, un grave quadro indiziario a suo carico, previo esame di tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4, n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808), per apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che - se adeguata e congrua - è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458). A tali fini, peraltro, possono essere valorizzati anche elementi esterni alla incolpazione, purche essi abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare erroneamente emesso dall'A.G. (sez. 4, n. 850 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, in cui il principio è stato affermato con riferimento alle "frequentazioni ambigue"). Tuttavia, è pur sempre necessario che emerga una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare. 4. Tale verifica, nella specie, non è stata condotta dalla Corte territoriale in maniera coerente ai principi sopra richiamati. Innazittuto, deve rilevarsi che il giudice della riparazione si è limitato a ripercorrere la vicenda cautelare, senza dedicare all'esame della vicenda processuale la stessa attenzione. Ciò si pone in palese contrasto con il protocollo che il giudice della riparazione deve seguire allorquando verifichi l'esistenza di una condotta dell'istante idonea ad atteggiarsi come comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato. Infatti, solo da un effettivo raffronto tra il provvedimebto cautelare e l'esito processuale di merito è possibile ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almeno nella loro storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini. L'autonomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici della cognizione. Inoltre, i giudici della riparazione non hanno neppure spiegato quale fosse stata la rilevanza assegnata dai giudici dell'assoluzione alla condotta osservata dagli operanti e quale valenza avesse avuto la testimonianza della [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'assunto che anche il [OSCURATO:PERSONA], nell'occorso, avrebbe riportato delle lesioni. In altri termini, non è dato comprendere se il comportamento ostativo sia stato ravvisato nell'essersi il [OSCURATO:PERSONA] allontanato dal retro del negozio, o nell'aver partecipato ad una colluttazione con la persona offesa del reato, comportamenti che, pur valutabili astrattamente in termini di macroscopica negligenza o imprudenza, devono tuttavia avere avuto una efficacia sinergica sia nella fase di emissione del titolo, che successivamente, ai fini del suo mantenimento. 5. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata, quanto alla valutazione della sussistenza di un comportamento dell'interessato, ostativo all'insorgenza del diritto azionato, con rinvio per un rinnovato giudizio - che tenga conto dei rilievi formulati e dei principi di diritto enunciati - alla Corte d'appello di Ancona, cui demanda la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Ancona, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Deciso il 10 novembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Monta gni
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