CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07248/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03QKO2K -MISURA) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleFLAVIA ALEMI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 25 febbraio 2025 la Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza emessa il 15 luglio2024 dal Tribunale di Treviso con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ea stato dichiarato colpevole del reato di danneggiamento aggravato di cui al capo 6) dell’imputazione e condannato alle pene di legge. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi in relazione allarichiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen. Rassegnava che tale richiesta era stata avanzata con conclusioni scritte e che era stata del tutto ignorata nella sentenza impugnata. Deduceva che nel caso di speciel’esiguità del danno e la tenuità dell’offesa risultavano evidenti in ragione delle particolari circostanze nelle quali si era verificata la condotta, consideratoche l’imputato, dopo essere stato arrestato, si trovava ammanettato all’interno di un’autovettura di servizio e , in stato di sofferenza fisica per essere stato immobilizzato dalle forze dell’ordine anche mediante l’uso di spray urticante, nel tentativo di respirare più agevolmente aveva colpito col volto il finestrino della vettura di servizio provocandone la rottura. Evidenziava anche che i precedenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA] risultavano non specifici e risalenti nel tempo. 4. Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 58 della legge n. 689/1981 in relazione al rigetto, da parte della Corte d’Appello, della richiesta di sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità. Rassegnava che la Corte territoriale aveva motivato tale rigetto con l’esistenza di precedenti penali e con una supposta inclinazione a delinquere dell’imputato desunta esclusivamente dalla irregolarità delle condizioni di vita e dai detti precedenti. Richiamava l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice non poteva negare l’accesso alle pene sostitutive fondando tale decisione esclusivamente sui precedenti penalie deduceva, per altro verso, che l’imputato aveva sempre adottato un comportamento improntato a collaborazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo moti vo è infondato. Ed invero, lacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere rilevata d’ufficio dal giudice di appello in quanto tale potere non è previsto dal comma 5 dell’art. 597 cod. proc. pen., disposizione che, per l’appunto,indica i poteri officiosi del giudice di appello. Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie la richiesta di applicazione della citata causa di non punibilità non è stata fatta oggetto di specifico motivo di gravame, bensì è stata avanzata con una memoria , il cui contenuto può essere valutato solo in quanto sia relativo a questioni devolute con l’impugnazione(cfr. Sez. 2 , n. 36118 del 26/06/2019 , F., Rv. 277076 – 01 , secondo cui gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione). Peraltro, nel caso di specie la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen. risulta implicitamente rigettata dalla Corte territoriale che, in seno alla motivazione del provvedimento impugnato, ha ritenuto la gravità del danno cagionato alla vettura di servizio, la futilità dei motivi dell’agire e la complessiva violenza dell’azione posta in essere ai danni di esponenti delle forze dell’ordine, e inoltre ha evidenziato i numerosissimi precedenti penali a carico dell’imputato, anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, denotanti “un’indole particolarmente incline alla commissione di reati, in particolare contro la persona” (v., in termini, Sez.4, n. 5396 del 15/11/2022 , Lakrafy, Rv. 284096 – 01 , che ha statuito che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza; la sentenza tratta di una fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena). 2. È del pari infondato il secondo motivo , avendo la Corte territoriale reso una motivazione immune da vizi in relazione al diniego dell’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, osservando congruamente che “sia le irregolari condizioni di vita dell’imputato, sia i suoi plurimi precedenti penali e, dunque, come già osservato, l’inclinazione a delinquere che ne emerge,non consentono in alcun modo di formulare una prognosi favorevole in merito all’osservanza, da parte dell’imputato, delle prescrizioni inerenti l’esecuzione della pena sostitutiva, essendo così preclusa la concessione delle pene sostitutive invocata dall’appellante, giusto il disposto dell’art. 58 co. II L. 689/1981” (v. pag. 9 della sentenza impugnata). Come si vede, la Corte di merito harichiamato, oltre che i precedenti penali, anche le condizioni di vita dell’imputato, traendo da tali elementi conclusioni improntate a logica in relazione alla prognosi (negativa) relativa all’adempimento delle prescrizioni inerenti la pena sostitutiva invocata dal la difesa. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorren