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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18668/2025

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5258/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo PEC avveugenio- [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:disconosci- mento copia fotostatica – notificazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia,sez. staccata di Brescia, n. 2762 /2 6 /2021 , depositata il 13.7.2021e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 april e 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia, sez. staccata di Brescia, n. 2762/26/2021 depositata il 13.7.2021 veniva respint o l’ appell o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Ber- gamon. 112 /2/20 20 avente ad oggetto l’ 'intimazione di pagamento notificatain data 5 . 7 .201 9 e le sottostanti due cartelle di pagamento, emessedall'agente della riscossione e as seritamente mai notificate- gli.

2. Nella sentenza impugnata si legge che il giudice di prime cure rigettavale doglianze del contribuente, relative a lla mancata rituale notifica delle cartelle sottostanti, carenza di motivazione degli atti impugnati,nullità della intimazione ad adempiere per decadenza e prescrizione del credito, prescrizione quinquennale delle sanzioni e loroillegittimità, nonché illegittimità degli interessi e degli aggi.

Le medesime questioni erano riproposte in appello e la decisione di primogrado veniva integralmente confermata dalla CTR. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione ilcontribuente affidato a tre motiv i, cui replica l’Agenzia dell’Entrate - Riscossionecon controricorso .

Consideratoche: 1.Il primo motivo , in relazione all’art.360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt.132, comma 1, n.4 cod. proc.civ., 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/1992, 118 disp. att. cod. proc.civ. e la nullità della sentenza in quanto conterrebbe una mo- tivazione meramente apparente o comunque mancante per il fatto cheil giudice di seconde cure si sarebbe limitato a richiamare acriti- camentela sentenza di primo grado. 2.La doglianza , riqualificata ai fini del pertinente paradigma proces- suale,che è quello dell’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., è infondata. 2.1.Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perchè affetta da error in procedendo , quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fonda- mento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- menteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture(Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).

La riformula- zione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni erme- neuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Per- tanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoattinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- frontocon le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affer- mazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva- mente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difettodi "sufficienza" della motivazione (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014). 2.2.Con il mezzo di impugnazione in disamina il ricorrente censura soltanto la parte termina l e della motivazione del giudice di prime cure laddove afferma , a pag.4 della sentenza, che la decisione di primo grado è interamente condivisibile : « L’atto di intimazione ri- sultaessere stato regolarmente notificato e non presenta alcun vizio diforma e/o di illegittimità. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha esposto una sentenzaineccepibile sotto ogni punto di vista e come tale deve es- sereconfermata».

Tuttavia, la statuizione si colloca a conclusione e inconseguenza di un articolato ragionamento con precisi addentel- lati nel quadro istruttorio.

In particolare, nella sentenza di appello allepagg.3 e 4 si legge , tra l’altro : « l ’avviso di intimazione per cui è causa è stato preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali che nonsono state impugnate, né è stato pagato l’importo richiesto con lestesse.

Pertanto l’atto oggi impugnato può essere impugnato solo pervizi propri.

Ogni eccezione in merito andava proposta in sede di impugnativa delle cartelle.

Di rimando, le cartelle non impugnate sonodiventate esecutive (…).

Le cartelle esattoriali sono state noti- ficateil 19/02/2010 e il 28/03/2010.

In data 11 luglio 2013 per en- trambele cartelle, è stata notificata la comunicazione di compensa- zioneex art. 28 ter; in data 28/11/2014 relativamente alla cartella n. - 4325000 è stato notificato l’avviso di intimazione n . - 973000.

Ognitipo di contestazione andava proposta in sede di impugnativa delle cartelle.

Alcuna prescrizione/decadenza sarebbe maturata, stantegli atti interruttivi; nessuna prova del credito può essere ri- chiestain sede addirittura di seconda intimazione » .

Talecircostanziata argomentazione , giusta o sbagliata che sia, non puòessere in alcun modo considerata una mera motivazione per re- lationemalla decisione di primo grado , perché non meramente ade- sivaalla ratio decidendi espressa dal giudice di prime cure, e rispetta ilminimo costituzionale . 3.Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione degli ar- ticoli 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché la CTR, confer- mandoil vaglio del giudice di prime cure, avrebbe errato nella valu- tazioneconcernente la prova assolta dall’agente della riscossione in ordinealla notifica delle cartelle di pagamento sottese all’avviso di intimazioneopposto. 4.Il motivo è inammissibile. 4.1.Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre incaso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logicadella riconducibilità dell'i nformazione probatoria al fatto pro- batorio- trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per re- vocazioneper errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art.395, n. 4, c od . p roc . c iv ., mentre - se il fatto probatorio ha costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronun- ciaree, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettatada una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ. , a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. (Cass. Sez .

U , sentenza n. 5792 del 05/03/2024

4.2. Orbene, con riferimento alle due cartelle sottostanti l’intima- zionedi pagamento impugnata, il motivo in disamina lamenta che l’Agenzia non avrebbe prodotto la documentazione dichiarata agli attiai fini della dimostrazione della ritualità delle notificazioni, nella speciecopia della relata di notifica e l’estratto asseverato del ruolo sottostante(«l’Ufficio non ha prodotto nulla di tutto ciò, né in primo né– tanto meno – in secondo grado » , cfr. p.8 ricorso), ma solo do- cumentazionerelativa alla pretesa notifica di atti successivi.

Lacensura è pertanto inammissibile, in quanto avrebbe dovuto es- sereproposta alternativamente o sotto l’angolo del rimedio revoca- torioavanti al medesimo giudice per errore di fatto , oppure, ove ri- tenutinon sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc.civ., il motivo del ricorso per Cassazione avrebbe dovuto essere costruitoal fine di introdurre una cenura motivazionale ex art.360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., dal momento che la questione afferentela prova della notifica delle cartelle in questione non è certo unaquestione processuale. 4.3.Inoltre, la censura non si confronta pienamente con la ratio de- cidendiperchè il giudice d’appello afferma anche che il contribuente eravenuto comunque a conoscenza delle cartelle a seguito della no- tificadella comunicazione della proposta di compensazione e di una precedente intimazione per una cartella, per cui diventa irrilevante verificarese e come siano state notificate in precedenza le cartelle .

5. Con il terzo motivo, prospettato in relazione all'art. 360, primo comma,nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione degli artt.132, comma 1, n.4 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/1992 e l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la mancanza di motivazione sul 2° motivo di ricorso in appello teso ad ottenere, in riforma dell’impugnata sentenza, l’an- nullamentodell’atto di intimazione per violazione ed errata applica- zione dei principi di efficacia probatoria di copie la cui conformità all’originalesia stata espressamente disconosciuta e, conseguente- mente,in tema di onere della prova, ex artt. 2712 e 2719 e 2697 c.c.,nonché la v iolazione dell’art. 22, comma 5, d . l gs. 546/1992. 6.La censura è inammissibile . 6.1.La consolidata giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. Sez. 3 , sen- tenza n. 19680 del 17/07/2008 ; Sez. 6 - 3 , ordinanza n. 2374 del 04/02/2014)afferma che l'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimentodella conformità con l'originale delle copie fotogra- fiche o fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconosci- mentodella conformità della copia al suo originale, quanto a quella didisconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è applicabile ad en- trambila disciplina degli artt . 214 e 215 cod. proc. civ. .

Ne consegue chela copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nellasua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscri- zione)se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.

Alla stregua di tale principio,deve essere individuata, nell'ambito di un procedimento a contraddittoriodifferito quale quello che si origina da un decreto in- giuntivo,la "prima risposta" nell'atto di opposizione (e con la formu- lazionedelle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale oppo- sizione,si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase diquello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, si da configurarsi essa stessa come "la prima risposta" del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documentidepositati in cancelleria e posti a fondamento dell'istanza (edel provvedimento) monitorio. 6.2.Orbene, l a censura in disamina fornisce evidenza de lla tempe- stivadeduzione della questione in primo grado e il disconoscimento non può neppure essere considerato informale come ritiene la con- troricorrente.Infatti, la società rende noto che a seguito del ricorso introduttivodell’ottobre 2019 e della successiva costituzione in giu- diziodell’agente della riscossione, il disconoscimento è avvenuto in primogrado per iscritto nella memoria illustrativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] de- positata per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito della produzione dell’all.4alla memoria di costituzione in giudizio dell’agente della ri- scossione.La società in modo succinto ma circostanziato ha conte- statoe disconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2719 cod. civ.la copia della relata di notifica prodotta dall’agente della riscos- sionedal presunto orginale dal quale è tratta.

Laquestione è stata inoltre riproposta con il secondo motivo di ap- pello, la cui rubrica recita: « e rroneità della sentenza per violazione ederrata applicazione dei principi di efficacia probatoria di copie la cuiconformità all’originale sia stata espressamente disconosciuta e, conseguentemente, in tema di onere della prova, ex artt. 2712 e 2719 e 2697 c od . c iv ..

Violazione dell’art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992». 6.3.Tuttavia, il contenuto del disconoscimento è generico e confuso, edalla lettura delle pagg.10 e 11 del ricorso, non è neppure chiaro se fa riferimento alla notifica delle cartelle o della intimazione .

In ultimaanalisi, dalla memoria di primo grado riprodotta non si evince un disconoscimento specifico, ma solo la tempestività del discono- scimentodelle copie.

I l disconoscimento generico poiché non indica consicurezza se si riferisca alle relate di notifica delle cartelle di pa- gamento e, se sì, a quali parti delle relate si riferisca, e perchè le copie prodotte sarebbero non conformi .

Piuttosto, attraverso il ge- nerico disconoscimento il ricorrente pare voler contestare la rile- vanza della prova , e cioè se l'avviso di ricevimento poteva essere collegatocon la comunicazione della compensazione ex 28 ter d.P.R. n.602/73,non essendovi alcun riferimento al tipo di documento no- tificato.Il contribuente ha perciò anche errato nella formula zione de l motivoin disamina , articolato sotto il profilo della mancanza di mo- tivazioneespressa dalla sentenza circa l’ errata applicazione dei prin- cipidi efficacia probatoria di copie di cui è stata disconosciuta la con- formitàall'originale. 7.In ultima analisi, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite , liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5258/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo PEC avveugenio- [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:disconosci- mento copia fotostatica – notificazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia,sez. staccata di Brescia, n. 2762 /2 6 /2021 , depositata il 13.7.2021e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 april e 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia, sez. staccata di Brescia, n. 2762/26/2021 depositata il 13.7.2021 veniva respint o l’ appell o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Ber- gamon. 112 /2/20 20 avente ad oggetto l’ 'intimazione di pagamento notificatain data 5 . 7 .201 9 e le sottostanti due cartelle di pagamento, emessedall'agente della riscossione e as seritamente mai notificate- gli. 2. Nella sentenza impugnata si legge che il giudice di prime cure rigettavale doglianze del contribuente, relative a lla mancata rituale notifica delle cartelle sottostanti, carenza di motivazione degli atti impugnati,nullità della intimazione ad adempiere per decadenza e prescrizione del credito, prescrizione quinquennale delle sanzioni e loroillegittimità, nonché illegittimità degli interessi e degli aggi. Le medesime questioni erano riproposte in appello e la decisione di primogrado veniva integralmente confermata dalla CTR. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione ilcontribuente affidato a tre motiv i, cui replica l’Agenzia dell’Entrate - Riscossionecon controricorso . Consideratoche: 1.Il primo motivo , in relazione all’art.360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt.132, comma 1, n.4 cod. proc.civ., 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/1992, 118 disp. att. cod. proc.civ. e la nullità della sentenza in quanto conterrebbe una mo- tivazione meramente apparente o comunque mancante per il fatto cheil giudice di seconde cure si sarebbe limitato a richiamare acriti- camentela sentenza di primo grado. 2.La doglianza , riqualificata ai fini del pertinente paradigma proces- suale,che è quello dell’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., è infondata. 2.1.Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perchè affetta da error in procedendo , quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fonda- mento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- menteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture(Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). La riformula- zione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni erme- neuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Per- tanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoattinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- frontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affer- mazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva- mente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difettodi "sufficienza" della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014). 2.2.Con il mezzo di impugnazione in disamina il ricorrente censura soltanto la parte termina l e della motivazione del giudice di prime cure laddove afferma , a pag.4 della sentenza, che la decisione di primo grado è interamente condivisibile : « L’atto di intimazione ri- sultaessere stato regolarmente notificato e non presenta alcun vizio diforma e/o di illegittimità. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha esposto una sentenzaineccepibile sotto ogni punto di vista e come tale deve es- sereconfermata». Tuttavia, la statuizione si colloca a conclusione e inconseguenza di un articolato ragionamento con precisi addentel- lati nel quadro istruttorio. In particolare, nella sentenza di appello allepagg.3 e 4 si legge , tra l’altro : « l ’avviso di intimazione per cui è causa è stato preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali che nonsono state impugnate, né è stato pagato l’importo richiesto con lestesse. Pertanto l’atto oggi impugnato può essere impugnato solo pervizi propri. Ogni eccezione in merito andava proposta in sede di impugnativa delle cartelle. Di rimando, le cartelle non impugnate sonodiventate esecutive (…). Le cartelle esattoriali sono state noti- ficateil 19/02/2010 e il 28/03/2010. In data 11 luglio 2013 per en- trambele cartelle, è stata notificata la comunicazione di compensa- zioneex art. 28 ter; in data 28/11/2014 relativamente alla cartella n. - 4325000 è stato notificato l’avviso di intimazione n . - 973000. Ognitipo di contestazione andava proposta in sede di impugnativa delle cartelle. Alcuna prescrizione/decadenza sarebbe maturata, stantegli atti interruttivi; nessuna prova del credito può essere ri- chiestain sede addirittura di seconda intimazione » . Talecircostanziata argomentazione , giusta o sbagliata che sia, non puòessere in alcun modo considerata una mera motivazione per re- lationemalla decisione di primo grado , perché non meramente ade- sivaalla ratio decidendi espressa dal giudice di prime cure, e rispetta ilminimo costituzionale . 3.Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione degli ar- ticoli 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché la CTR, confer- mandoil vaglio del giudice di prime cure, avrebbe errato nella valu- tazioneconcernente la prova assolta dall’agente della riscossione in ordinealla notifica delle cartelle di pagamento sottese all’avviso di intimazioneopposto. 4.Il motivo è inammissibile. 4.1.Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre incaso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logicadella riconducibilità dell'i nformazione probatoria al fatto pro- batorio- trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per re- vocazioneper errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art.395, n. 4, c od . p roc . c iv ., mentre - se il fatto probatorio ha costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronun- ciaree, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettatada una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ. , a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. (Cass. Sez . U , sentenza n. 5792 del 05/03/2024 4.2. Orbene, con riferimento alle due cartelle sottostanti l’intima- zionedi pagamento impugnata, il motivo in disamina lamenta che l’Agenzia non avrebbe prodotto la documentazione dichiarata agli attiai fini della dimostrazione della ritualità delle notificazioni, nella speciecopia della relata di notifica e l’estratto asseverato del ruolo sottostante(«l’Ufficio non ha prodotto nulla di tutto ciò, né in primo né– tanto meno – in secondo grado » , cfr. p.8 ricorso), ma solo do- cumentazionerelativa alla pretesa notifica di atti successivi. Lacensura è pertanto inammissibile, in quanto avrebbe dovuto es- sereproposta alternativamente o sotto l’angolo del rimedio revoca- torioavanti al medesimo giudice per errore di fatto , oppure, ove ri- tenutinon sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc.civ., il motivo del ricorso per Cassazione avrebbe dovuto essere costruitoal fine di introdurre una cenura motivazionale ex art.360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., dal momento che la questione afferentela prova della notifica delle cartelle in questione non è certo unaquestione processuale. 4.3.Inoltre, la censura non si confronta pienamente con la ratio de- cidendiperchè il giudice d’appello afferma anche che il contribuente eravenuto comunque a conoscenza delle cartelle a seguito della no- tificadella comunicazione della proposta di compensazione e di una precedente intimazione per una cartella, per cui diventa irrilevante verificarese e come siano state notificate in precedenza le cartelle . 5. Con il terzo motivo, prospettato in relazione all'art. 360, primo comma,nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione degli artt.132, comma 1, n.4 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/1992 e l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la mancanza di motivazione sul 2° motivo di ricorso in appello teso ad ottenere, in riforma dell’impugnata sentenza, l’an- nullamentodell’atto di intimazione per violazione ed errata applica- zione dei principi di efficacia probatoria di copie la cui conformità all’originalesia stata espressamente disconosciuta e, conseguente- mente,in tema di onere della prova, ex artt. 2712 e 2719 e 2697 c.c.,nonché la v iolazione dell’art. 22, comma 5, d . l gs. 546/1992. 6.La censura è inammissibile . 6.1.La consolidata giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. Sez. 3 , sen- tenza n. 19680 del 17/07/2008 ; Sez. 6 - 3 , ordinanza n. 2374 del 04/02/2014)afferma che l'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimentodella conformità con l'originale delle copie fotogra- fiche o fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconosci- mentodella conformità della copia al suo originale, quanto a quella didisconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è applicabile ad en- trambila disciplina degli artt . 214 e 215 cod. proc. civ. . Ne consegue chela copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nellasua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscri- zione)se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Alla stregua di tale principio,deve essere individuata, nell'ambito di un procedimento a contraddittoriodifferito quale quello che si origina da un decreto in- giuntivo,la "prima risposta" nell'atto di opposizione (e con la formu- lazionedelle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale oppo- sizione,si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase diquello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, si da configurarsi essa stessa come "la prima risposta" del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documentidepositati in cancelleria e posti a fondamento dell'istanza (edel provvedimento) monitorio. 6.2.Orbene, l a censura in disamina fornisce evidenza de lla tempe- stivadeduzione della questione in primo grado e il disconoscimento non può neppure essere considerato informale come ritiene la con- troricorrente.Infatti, la società rende noto che a seguito del ricorso introduttivodell’ottobre 2019 e della successiva costituzione in giu- diziodell’agente della riscossione, il disconoscimento è avvenuto in primogrado per iscritto nella memoria illustrativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] de- positata per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito della produzione dell’all.4alla memoria di costituzione in giudizio dell’agente della ri- scossione.La società in modo succinto ma circostanziato ha conte- statoe disconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2719 cod. civ.la copia della relata di notifica prodotta dall’agente della riscos- sionedal presunto orginale dal quale è tratta. Laquestione è stata inoltre riproposta con il secondo motivo di ap- pello, la cui rubrica recita: « e rroneità della sentenza per violazione ederrata applicazione dei principi di efficacia probatoria di copie la cuiconformità all’originale sia stata espressamente disconosciuta e, conseguentemente, in tema di onere della prova, ex artt. 2712 e 2719 e 2697 c od . c iv .. Violazione dell’art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992». 6.3.Tuttavia, il contenuto del disconoscimento è generico e confuso, edalla lettura delle pagg.10 e 11 del ricorso, non è neppure chiaro se fa riferimento alla notifica delle cartelle o della intimazione . In ultimaanalisi, dalla memoria di primo grado riprodotta non si evince un disconoscimento specifico, ma solo la tempestività del discono- scimentodelle copie. I l disconoscimento generico poiché non indica consicurezza se si riferisca alle relate di notifica delle cartelle di pa- gamento e, se sì, a quali parti delle relate si riferisca, e perchè le copie prodotte sarebbero non conformi . Piuttosto, attraverso il ge- nerico disconoscimento il ricorrente pare voler contestare la rile- vanza della prova , e cioè se l'avviso di ricevimento poteva essere collegatocon la comunicazione della compensazione ex 28 ter d.P.R. n.602/73,non essendovi alcun riferimento al tipo di documento no- tificato.Il contribuente ha perciò anche errato nella formula zione de l motivoin disamina , articolato sotto il profilo della mancanza di mo- tivazioneespressa dalla sentenza circa l’ errata applicazione dei prin- cipidi efficacia probatoria di copie di cui è stata disconosciuta la con- formitàall'originale. 7.In ultima analisi, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite , liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione del
Sentenza Cassazione n. 18668/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris