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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 2022

Cassazione n. 05086/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rul [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 5 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha revocato il beneficio dell'affidamento in prova concesso a HAOUAM Abderrahman con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - HAOUAM Abderrahman deducendo

I. Vizio di motivazione, nella parte in cui il tribunale di Sorveglianza di Venezia ha affermato l'incompatibilità del comportamento tenuto dal ricorrente con la prosecuzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali;

II. Vizio di motivazione con rifermino alle ragioni della revoa ex tunc della misura alternativa concessa al HAOUAM, sulla scelta della data da cui far decorrere gli effetti della revoca dell'affidamento, nonché omessa e illogica motivazione sul comportamento tenuto dal HAOUAM durante l'affidamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13.12.2021.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi - in sostanza - di richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rul [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 5 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha revocato il beneficio dell'affidamento in prova concesso a HAOUAM Abderrahman con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - HAOUAM Abderrahman deducendo I. Vizio di motivazione, nella parte in cui il tribunale di Sorveglianza di Venezia ha affermato l'incompatibilità del comportamento tenuto dal ricorrente con la prosecuzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali; II. Vizio di motivazione con rifermino alle ragioni della revoa ex tunc della misura alternativa concessa al HAOUAM, sulla scelta della data da cui far decorrere gli effetti della revoca dell'affidamento, nonché omessa e illogica motivazione sul comportamento tenuto dal HAOUAM durante l'affidamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13.12.2021. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi - in sostanza - di richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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