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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 12580/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza 'in data 15/2/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 8 mesi di reclusione e di 2.000 euro di multa, inflitta per il delitto di cui agli aria. 2 e 7, legge n. 895 del 1967, perché, non avendo presentato la denuncia di cui all'art. 38, r.d. 773 del 1931, illegalmente deteneva presso la propria abitazione un fucile tipo "doppietta" cal. 12, privo di marca, 72 cartucce a pallini cal. 12 e una cartuccia a palla unica cal. 12; in Vigolzone dal 25/4/2014 al 13/5/2016.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Sartori, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 697 cod. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte di appello abbia respinto, del tutto apoditticamente e senza motivare le ragioni, la tesi dell'applicazione della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. in luogo del delitto di cui agli artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva il Collegio che secondo quanto accertato in sede di merito, la madre di Sartori era proprietaria di un fucile, regolarmente denunciato, custodito presso la propria abitazione.

Alla morte della donna, egli si era trasferito presso l'abitazione di costei, ove era custodito, perfettamente funzionante, il fucile, della cui presenza Sartori era consapevole e che, tuttavia, egli non aveva denunciato all'Autorità di pubblica sicurezza.

3. Tanto premesso, il fatto è stato correttamente qualificato ai sensi degli artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967 e succ. mod. e non già dell'art. 697 cod. pen., alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è configurabile il delitto detenzione illegale di arma nell'ipotesi in cui il soggetto ometta di denunciare l'arma di cui sia venuto in possesso jure successionis, a nulla rilevando che il precedente possessore avesse presentato regolare denuncia e l'arma continui ad essere detenuta nello stesso luogo (Sez. 6, n. 22413 del 13/5/2008, Messina, Rv. 240360-01; Sez. 1, n. 15880 del 16/1/2007, Pizzino, Rv. 236207-01; Sez. 1, n. 5292 del 24/3/1998, Migliacci, Rv. 210569-01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendosi al cospetto di deduzioni difensive in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ichele Ria chi itdAtUk.

CLUA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza 'in data 15/2/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 8 mesi di reclusione e di 2.000 euro di multa, inflitta per il delitto di cui agli aria. 2 e 7, legge n. 895 del 1967, perché, non avendo presentato la denuncia di cui all'art. 38, r.d. 773 del 1931, illegalmente deteneva presso la propria abitazione un fucile tipo "doppietta" cal. 12, privo di marca, 72 cartucce a pallini cal. 12 e una cartuccia a palla unica cal. 12; in Vigolzone dal 25/4/2014 al 13/5/2016. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Sartori, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 697 cod. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte di appello abbia respinto, del tutto apoditticamente e senza motivare le ragioni, la tesi dell'applicazione della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. in luogo del delitto di cui agli artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che secondo quanto accertato in sede di merito, la madre di Sartori era proprietaria di un fucile, regolarmente denunciato, custodito presso la propria abitazione. Alla morte della donna, egli si era trasferito presso l'abitazione di costei, ove era custodito, perfettamente funzionante, il fucile, della cui presenza Sartori era consapevole e che, tuttavia, egli non aveva denunciato all'Autorità di pubblica sicurezza. 3. Tanto premesso, il fatto è stato correttamente qualificato ai sensi degli artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967 e succ. mod. e non già dell'art. 697 cod. pen., alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è configurabile il delitto detenzione illegale di arma nell'ipotesi in cui il soggetto ometta di denunciare l'arma di cui sia venuto in possesso jure successionis, a nulla rilevando che il precedente possessore avesse presentato regolare denuncia e l'arma continui ad essere detenuta nello stesso luogo (Sez. 6, n. 22413 del 13/5/2008, Messina, Rv. 240360-01; Sez. 1, n. 15880 del 16/1/2007, Pizzino, Rv. 236207-01; Sez. 1, n. 5292 del 24/3/1998, Migliacci, Rv. 210569-01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendosi al cospetto di deduzioni difensive in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ichele Ria chi itdAtUk. CLUA
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