CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 20818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21976/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE , n. 55 / 20 1 8 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Torino che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle maggiori imposte versate per gli anni 2010, 2011 e 2012. 2. Il contribuente assumeva che gli emolumenti corrisposti dall’Amministrazione per le funzioni di giudice tributario erano stati soggetti a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata ex art. 17, comma 1, t.u.i.r., nonostante fossero stati corrisposti in ritardo, ovvero oltre il termine del 12 gennaio dell’anno successivo a quello della maturazione. Per l’effetto, chiedeva il rimborso dell’irpef corrisposta in eccesso ed impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 17, comma 1, t.u.i.r. e della sentenza della Corte Cost. n. 142 del 2014 per avere la C.t.r. ritenuto irrilevante la distinzione tra ritardo fisiologico e ritardo patologico ai fini dell’applicazione della tassazione separata. 2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo,la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 edell’art. 132, cod. proc. civ. Censura«la valutazione che la C.t.r. sembra aver operato circa la natura “fisiologica” ovvero “patologica” del ritardo». Assume che la C.t.r. sembrerebbe sostenere che, grazie all’informatizzazione, sarebbe Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 possibile erogare a tutti i giudici tributari entro il 12 gennaio la parte variabile dei compensi spettanti per l’ultimo triennio dell’anno precedente. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denun cia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile, in quanto nuovo, il motivo di appello con il quale aveva lamentato la violazione dell’art. 1, comma 137, legge n. 266 del 2005, ostativo al rimborsodegli importi inferiori a euro 12,00. Osserva che la questione era stata già sollevata nelle controdeduzioni in primo grado e che, in ogni caso, era rilevabile di ufficio. 4. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo, proposto in via subordinata. 4.1 La regola generale, prevista dall'art. 51 t.u.i.r. per i redditi ivi previsti è quella del «principio di cassa», secondo cui le somme debbono essere assoggettate ad imposizione ordinaria nel medesimo anno in cui sono corrisposte, con la sola eccezione rappresentata dalla cosiddetta «cassa allargata», per la quale è imputato al periodo d'imposta precedente il reddito percepito entro il 12 gennaio successivo. Il meccanismo ordinario di tassazione dei redditi subisce una deroga a favore del regime della tassazione separata, stabilito dall'art. 17, comma 1, lettera b), t.u.i.r., con riferimento agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Si tratta, in sostanza , di redditi percepiti in un determinato periodo d'imposta, ma maturati in tempi precedenti. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 La ratio della diversa modalità di determinazi one dell'irpef è individuata dalla circolare del Ministero delle finanze n.23/E del 5 febbraio 1997 nella necessità di «attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa» in quei casi in cui la tassazione ordinaria di un reddito formatosi nel corso di più anni, ma corrisposto in unica soluzione, potrebbe risultare eccessivamente onerosaper il contribuente. La versione originaria dell'art. 17 (già art. 16) t.u.i.r. non forniva la nozione di «emolumenti arretrati», ma si limitava a far generico riferimento agli «emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti per prestazioni di lavoro dipendente». In seguito, l'art. 3, comma 82, legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ha precisato che tale locuzione individua «[...] emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti». Secondo la citata circolare dell'Agenzia delle entrate non può farsi luogo a tale imposizione separata quando il pagamento in ritardo debba considerarsi una «conseguenza fisiologica» insita nelle modalità di erogazione degli emolumenti stessi, tali da richiedere pertanto determinati tempi tecnici per essere condotti a termine. 4.2. Sulla base di tale quadro normativo, la Corte ha precisato che, in ragione del datoletterale della disposizione normativa, a ffinch é gli emolumenti da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possano essere assoggettati a tassazione separata occorre, innanzitutto, che siano «arretrati», e cioè, come chiarito dalla medesima norma, che siano riferibili ad anni precedenti. L 'app licazione della tassazione separata,inoltre, è consentita sol o per i proventi percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, consistenti nel Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o, comunque, per effetto «di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti», idonee a fare ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di unaccordo strumentale delle parti volto a fare beneficiare il percettore della più favorevole tassazione separata sui proventi in oggetto. Ne consegue che, ove la liquidazione e la corresponsione di un certo emolumento, in quanto soggette a determinate procedure, implichino necessariamente un disallineamento cronologico rispetto al periodo di maturazione del compenso, tale iato è rilevante ai fini della tassazione separata soltanto quando il ritardo non sia fisiologico, ma esorbiti dalla normale dinamica del rapporto contrattuale, cui l'emolumento accede. E’ erronea , pertanto,la tesi che àncora la qualifica del compenso come «arretrato» al mero superamento, nella sua corresponsione, della data del 12 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, come prevista nell'art. 51, t.u.i.r. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] , nn. 3581, 3582, 3583, 3584 e 3585, seguite daCass. 10/12/2020, n. 29115 e Cass. 25/01/2023, n. 2310). 4.3. In assenza di un'espressa previsione normativa dei tempi «fisiologici» di pagamento, la Corte ha chiarito che la lacuna può essere colmata attraverso l'intervento surrogatorio del Giudice, che trova la sua legittimazione negli artt.1183 cod.civ. e 97 Cost.[OSCURATO:PERSONA], in linea con i precedenti citati, ritiene che un termine possa ragionevolmente individuarsi in quello di 120 giorni, parametrato a quello previsto, dopo la novella del 2000 (art.147 leg ge n.388 del 2000), dall'art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n.669 (in tema di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni), quale idoneo spatium adimplendida concedere all'Amministrazione per l'approntamento dei controlli e dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei compensi variabili. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 4.4. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi in quanto, confermando la sentenza di primo grado che aveva accoltola domanda di rimborso, haaffermato che il ritardo fisiologico potrebbe ravvisarsi solo in presenza di specifiche difficoltà tecniche o ad altre evenienze estranee alla volontà delle parti, come in caso di affidamento a terzi per la raccolta delle informazioni necessarie, tali da impedire la quantificazione delle somme dovute, mentre nel caso del compenso dei giudici tributari la gestione amministrativa era dello stessoUfficio. 5. Il terzo motivo è fondato. 5.1. La C.t.r., nel dichiarare inammissibile il terzo motivo dell’appelloin quanto nuovo , non si è avveduta che la q uestione era statagià prospettata in primo grado (cfr. pag 6 delle controdeduzioni innanzi alla C.t.p.) e riproposta con il terzo motivo di appello (cfr. pag. 9 atto di appello). 6. Il ricorso va, pertanto accolto, quanto al primo ed al terzo motivo, assorbitoil secondo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte la quale, in diversa composizione, provvederà al riesame facendo applicazione dei principi sopra esposti e regolerà le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primoed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia