CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16041/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato di cui agli artt. 497-bis, 477, 482 e 648 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo avverso il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è generico e manifestamente infondato, perché caratterizzato dall'omesso confronto con le ragioni ostese a sostegno della statuizione avversata: ossia che le condotte di reato ascritte all'imputato, considerate nel loro complesso, non potevano dirsi di esigua offensività, il possesso dei documenti contraffatti essendo, plausibilmente, finalizzato da parte del Bertuola ad impedire la sua identificazione, in quanto raggiunto da provvedimenti giudiziari restrittivi; che le condotte criminose contestate e ritenute costituivano espressione di abitualità nella commissione di reati della stessa indole; che trattasi di argomentazioni ineccepibili in diritto che il ricorrente tenta, vanamente, di mettere in discussione mediante una non consentita ricostruzione alternativa della vicenda, di contro plausibilmente effettuata dai giudici di merito di entrambi i gradi; - che il secondo motivo è parimenti generico e manifestamente infondato, posto che l'operata determinazione della pena è stata congruamente motivata con il riferimento alle modalità delle condotte e alla personalità dell'imputato, di modo che non vi è margine alcuno per il richiesto sindacato di legittimità; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il consi re estensore [OSCURATO:PERSONA] damaglia Stefa 3 I 7 Rga-- DE • INC