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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 36431/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 20351-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - avverso la sentenza n. 445/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 20351 sez.

M2 - ud. 16-06-2021 -2- RICORSO N. 20351/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE La proposta depositata dal Presidente-relatore è del seguente tenore: "La Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato, in favore della prima, l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di alcuni terreni nel Comune di Acquappesa, rivalutando diversamente le deposizioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado Ricorre la Cipolla con due motivi contrastati con controricorso dalla Avolio. 1 Col primo motivo denunzia la violazione degli artt. 1140,1141 e 2697 cc rimproverando alla Corte d'Appello di non avere fornito alcuna prova circa il disinteresse della legittima proprietaria, la signora [OSCURATO:PERSONA].

La censura è inammissibile (per la relativa formula cfr. cass.

5. U. Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549).

Ed infatti lungi dal censurare una violazione di legge (cfr. tra le tante, Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538 e, quanto allo specifico vizio di violazione dell'art. 2697 cc; Sez.

L - , Sentenza n. 17313 del 19/08/2020 Rv. 658541; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018 Rv. 650892 e altre), la censura si risolve in una critica sull'apprezzamento sulla prova documentale e sulla valutazione dell'attendibilità dei testi, attività riservata al giudice di merito e neppure più censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. art. 360 comma 1 n. 5 cpc).

La questione di diritto della tolleranza e dell'interversione è nuova perché il ricorso non dice in quale atto del giudizio di merito sia stata sollevata. 2 Col secondo motivo denunzia violazione del DM n. 55/2014, nonché degli artt. 91 e 93 cpc per avere la Corte di merito liquidato le spese in base ad uno scaglione più elevato rispetto a quello corrispondente al valore della causa e per avere distratto le spese di primo grado in favore del difensore subentrato nel giudizio di appello.

Il motivo è manifestamente fondato limitatamente alla scelta dello scaglione perché, stante il valore indicato dall'appellante vittoriosa (C. 696,00), occorreva considerare lo scaglione più basso per le cause avanti al tribunale, quello delle cause di valore fra C. 5.201,00 e 26.000,00". 2) RICORSO N. 20351/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta in ordine al primo motivo, ma rileva, invece, la manifesta infondatezza anche del secondo motivo.

Come correttamente osservato dalla controricorrente nella memoria difensiva depositata in prossimità dell'adunanza camerale, l'errore commesso dalla Corte d'Appello, a ben vedere, è meramente materiale e si riferisce solo alla indicazione dello scaglione di riferimento ("valore da euro 26.000 ad euro 52.000") perché poi di fatto ha applicato gli importi dello scaglione più basso, quello cioè per le cause di valore da euro 5.200 a euro 26.000, come si evince dal totale del compenso professionale liquidato (C. 3.307,50) in relazione alle tre attività riconosciute (fase studio, introduttiva e decisoria).

Ed infatti, la tabella dei parametri forensi allegata al DM 10 marzo 2014 n. 55 prevede per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello, per le cause di valore da C. 5.200 a C. 26.000 un compenso di C. 1.080,00 per la fase di studio della controversia, di C. 877,00 per la fase introduttiva e di C. 1.820,00 per la fase decisionale.

Sommando queste tra voci si ottiene l'importo complessivo di C. 3.777,00, addirittura maggiore di quello di C. 3.307,50 liquidato dalla Corte d'Appello (somma poi da sottoporre a riduzione del 50% per la semplicità delle questioni trattate).

Manifestamente infondata è anche la censura in ordine alla distrazione per le spese del giudizio di primo grado perché, come si legge nella sentenza impugnata, la distrazione è stata disposta solo per le spese del giudizio di appello, e tale statuizione si rivela del tutto in linea con quanto afferma la stessa ricorrente a pag. 11 del ricorso ("Nella fattispecie all'attenzione, se la richiesta di distrazione nel giudizio di appello appare conforme al diritto......").

In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono le condizioni per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, RICORSO N. 20351/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C. 1.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Roma, 16.6.2021. [OSCURATO:PERSONA] idente 910 mA-L..D , D EPOSFTAT6ii,\I [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 4 2021 IL CAi L IER "LRTO i [OSCURATO:PERSONA] ca CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONEU.R.P.

CENTRALE L, ,coi c 5,kfa_iwyou QL c0iy›cip-40AAL ,C.DAn 07,u4,--tiA0‘ ro, v c„, M4/ L '2? )mg-e,C(Airov AZ Az- I G17_ D DAAt co , (ULU fiud, t-(- r)Vj- Y1e -A-AVO Cilolp ivyje~ f)La, A570 !?KczNAQ ivk.-fc \Acz2.GA 0L4, glikwy‘ 50( . g,fUt cs-5 )n,A1 \robt, duuk r_QuAxoirgz,-uxiblyA p4--9\ut:, QW. eowpegm_oRr a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20351-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - avverso la sentenza n. 445/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20351 sez. M2 - ud. 16-06-2021 -2- RICORSO N. 20351/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE La proposta depositata dal Presidente-relatore è del seguente tenore: "La Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato, in favore della prima, l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di alcuni terreni nel Comune di Acquappesa, rivalutando diversamente le deposizioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado Ricorre la Cipolla con due motivi contrastati con controricorso dalla Avolio. 1 Col primo motivo denunzia la violazione degli artt. 1140,1141 e 2697 cc rimproverando alla Corte d'Appello di non avere fornito alcuna prova circa il disinteresse della legittima proprietaria, la signora [OSCURATO:PERSONA]. La censura è inammissibile (per la relativa formula cfr. cass. 5. U. Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549). Ed infatti lungi dal censurare una violazione di legge (cfr. tra le tante, Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538 e, quanto allo specifico vizio di violazione dell'art. 2697 cc; Sez. L - , Sentenza n. 17313 del 19/08/2020 Rv. 658541; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018 Rv. 650892 e altre), la censura si risolve in una critica sull'apprezzamento sulla prova documentale e sulla valutazione dell'attendibilità dei testi, attività riservata al giudice di merito e neppure più censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. art. 360 comma 1 n. 5 cpc). La questione di diritto della tolleranza e dell'interversione è nuova perché il ricorso non dice in quale atto del giudizio di merito sia stata sollevata. 2 Col secondo motivo denunzia violazione del DM n. 55/2014, nonché degli artt. 91 e 93 cpc per avere la Corte di merito liquidato le spese in base ad uno scaglione più elevato rispetto a quello corrispondente al valore della causa e per avere distratto le spese di primo grado in favore del difensore subentrato nel giudizio di appello. Il motivo è manifestamente fondato limitatamente alla scelta dello scaglione perché, stante il valore indicato dall'appellante vittoriosa (C. 696,00), occorreva considerare lo scaglione più basso per le cause avanti al tribunale, quello delle cause di valore fra C. 5.201,00 e 26.000,00". 2) RICORSO N. 20351/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta in ordine al primo motivo, ma rileva, invece, la manifesta infondatezza anche del secondo motivo. Come correttamente osservato dalla controricorrente nella memoria difensiva depositata in prossimità dell'adunanza camerale, l'errore commesso dalla Corte d'Appello, a ben vedere, è meramente materiale e si riferisce solo alla indicazione dello scaglione di riferimento ("valore da euro 26.000 ad euro 52.000") perché poi di fatto ha applicato gli importi dello scaglione più basso, quello cioè per le cause di valore da euro 5.200 a euro 26.000, come si evince dal totale del compenso professionale liquidato (C. 3.307,50) in relazione alle tre attività riconosciute (fase studio, introduttiva e decisoria). Ed infatti, la tabella dei parametri forensi allegata al DM 10 marzo 2014 n. 55 prevede per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello, per le cause di valore da C. 5.200 a C. 26.000 un compenso di C. 1.080,00 per la fase di studio della controversia, di C. 877,00 per la fase introduttiva e di C. 1.820,00 per la fase decisionale. Sommando queste tra voci si ottiene l'importo complessivo di C. 3.777,00, addirittura maggiore di quello di C. 3.307,50 liquidato dalla Corte d'Appello (somma poi da sottoporre a riduzione del 50% per la semplicità delle questioni trattate). Manifestamente infondata è anche la censura in ordine alla distrazione per le spese del giudizio di primo grado perché, come si legge nella sentenza impugnata, la distrazione è stata disposta solo per le spese del giudizio di appello, e tale statuizione si rivela del tutto in linea con quanto afferma la stessa ricorrente a pag. 11 del ricorso ("Nella fattispecie all'attenzione, se la richiesta di distrazione nel giudizio di appello appare conforme al diritto......"). In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Sussistono le condizioni per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, RICORSO N. 20351/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C. 1.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 16.6.2021. [OSCURATO:PERSONA] idente 910 mA-L..D , D EPOSFTAT6ii,\I [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 4 2021 IL CAi L IER "LRTO i [OSCURATO:PERSONA] ca CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE L, ,coi c 5,kfa_iwyou QL c0iy›cip-40AAL ,C.DAn 07,u4,--tiA0‘ ro, v c„, M4/ L '2? )mg-e,C(Airov AZ Az- I G17_ D DAAt co , (ULU fiud, t-(- r)Vj- Y1e -A-AVO Cilolp ivyje~ f)La, A570 !?KczNAQ ivk.-fc \Acz2.GA 0L4, glikwy‘ 50( . g,fUt cs-5 )n,A1 \robt, duuk r_QuAxoirgz,-uxiblyA p4--9\ut:, QW. eowpegm_oRr a
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