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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 38288/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 26 novembre 2020 il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile per difetto delle condizioni di legge -in quanto riproposizione di istanza già dichiarata inammissibile con decreto reso in data 19/12/2019, non opposto- l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] mirava ad ottenere la rideterminazione della pena di anni otto di reclusione e relativa multa, inflittagli con sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 6.3.2003 in relazione alla violazione dell'art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 per fatto commesso nel 1996.

A ragione della decisione, il giudice adìto con la prima istanza osservava che la sentenza di merito era stata pronunciata sotto la vigenza della norma più favorevole all'imputato.

Nessuna influenza, nel caso di specie, poteva, quindi, esercitare la sentenza n. 40 dell'8 marzo 2019, con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo il primo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni anziché di sei anni.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo erronea applicazione di legge in relazione all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Si insiste nella proposizione delle censure proposte con l'istanza originaria, assumendo l'illegalità della pena inflitta in sede di cognizione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti. 3.1 La ragione essenziale della pronunzia di inammissibilità, non contestata nel ricorso, sta nel fatto che l'istanza rappresenta la mera ripriztosizione di altra già respinta.

La mancata contestazione di tale - decisivo - aspetto rende generico il ricorso.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 26 novembre 2020 il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile per difetto delle condizioni di legge -in quanto riproposizione di istanza già dichiarata inammissibile con decreto reso in data 19/12/2019, non opposto- l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] mirava ad ottenere la rideterminazione della pena di anni otto di reclusione e relativa multa, inflittagli con sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 6.3.2003 in relazione alla violazione dell'art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 per fatto commesso nel 1996. A ragione della decisione, il giudice adìto con la prima istanza osservava che la sentenza di merito era stata pronunciata sotto la vigenza della norma più favorevole all'imputato. Nessuna influenza, nel caso di specie, poteva, quindi, esercitare la sentenza n. 40 dell'8 marzo 2019, con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo il primo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni anziché di sei anni. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo erronea applicazione di legge in relazione all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si insiste nella proposizione delle censure proposte con l'istanza originaria, assumendo l'illegalità della pena inflitta in sede di cognizione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti. 3.1 La ragione essenziale della pronunzia di inammissibilità, non contestata nel ricorso, sta nel fatto che l'istanza rappresenta la mera ripriztosizione di altra già respinta. La mancata contestazione di tale - decisivo - aspetto rende generico il ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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