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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 45650/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo partenopeo, in data 26/09/2019„ aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis, 110, 192 e 707 cod. pen., e su cui la difesa è tornata con la memoria trasmessa in data 26.10.2022, è articolato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di Appello; in particolare, a pag. 3 della sentenza impugnata in punto di responsabilità del Rizzo (a carico del quale militano ben tredici precedenti per reati contro il patrimonio), i giudici del gravame hanno chiarito che dalla perquisizione lo stesso è stato trovato in possesso di chiavi "bulgare" per l'effrazione delle serrature ed hanno correttamente ritenuto di non dover "... procedere a nessun altro accertamento circa la reale funzionalità degli attrezzi rinvenuti" nella diretta disponibilità dell'odierno ricorrente; la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., infatti, appresta una tutela "anticipata" rispetto ai delitti contro il patrimonio colpendo con la sanzione penale il possesso ingiustificato di arnesi di chiavi alterate o di arnesi di per sé atti allo scasso risultando sufficiente che essi siano astrattamente idonei a forzare serrature non essendo invece necessaria la prova della loro concreta funzionalità che, proprio per la natura della norma incriminatrice, è in qualche modo presunta; ritenuto che il rilievo difensivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è generico perché non tiene conto del riferimento operato dalla Corte di Appello alla personalità del ricorrente gravato da numerosissimi precedenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo partenopeo, in data 26/09/2019„ aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis, 110, 192 e 707 cod. pen., e su cui la difesa è tornata con la memoria trasmessa in data 26.10.2022, è articolato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di Appello; in particolare, a pag. 3 della sentenza impugnata in punto di responsabilità del Rizzo (a carico del quale militano ben tredici precedenti per reati contro il patrimonio), i giudici del gravame hanno chiarito che dalla perquisizione lo stesso è stato trovato in possesso di chiavi "bulgare" per l'effrazione delle serrature ed hanno correttamente ritenuto di non dover "... procedere a nessun altro accertamento circa la reale funzionalità degli attrezzi rinvenuti" nella diretta disponibilità dell'odierno ricorrente; la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., infatti, appresta una tutela "anticipata" rispetto ai delitti contro il patrimonio colpendo con la sanzione penale il possesso ingiustificato di arnesi di chiavi alterate o di arnesi di per sé atti allo scasso risultando sufficiente che essi siano astrattamente idonei a forzare serrature non essendo invece necessaria la prova della loro concreta funzionalità che, proprio per la natura della norma incriminatrice, è in qualche modo presunta; ritenuto che il rilievo difensivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è generico perché non tiene conto del riferimento operato dalla Corte di Appello alla personalità del ricorrente gravato da numerosissimi precedenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/11
Sentenza Cassazione n. 45650/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris