Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 1995

Cassazione n. 40368/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 21/ RG. 16644 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costituita dall'eccessività della pena che, al contrario, è statadeguatannente vagliata e disattesa, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata.

Infatti, ai fini della quantificazione sanzionatoria si è dato atto della natura eterogenea delle sostanze detenute a fini di spaccio, dell'organizzazione nel miscelamento per avere maggiori margini di guadagno, della suddivisione in dosi, della professionalità della condotta dimostrata dal rinvenimento di 670 C in banconote di piccolo taglio e di una contabilità dello spaccio, con nomi e numeri, tutti elementi tali da escludere la minima offensività della condotta, a prescindere dall'incesuratezza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA] id nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 21/ RG. 16644 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costituita dall'eccessività della pena che, al contrario, è statadeguatannente vagliata e disattesa, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata. Infatti, ai fini della quantificazione sanzionatoria si è dato atto della natura eterogenea delle sostanze detenute a fini di spaccio, dell'organizzazione nel miscelamento per avere maggiori margini di guadagno, della suddivisione in dosi, della professionalità della condotta dimostrata dal rinvenimento di 670 C in banconote di piccolo taglio e di una contabilità dello spaccio, con nomi e numeri, tutti elementi tali da escludere la minima offensività della condotta, a prescindere dall'incesuratezza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA] id nte
Sentenza Cassazione n. 40368/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris