CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09281/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;- intimato –- avverso l’ordinanza n. 29991/2024 emessa dalla Corte di Cassazione indata 20/11/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto conil quale il giudice della fase monitoria della Corte d’appello di Napoli avevaaccolto, per quanto di ragione, la domanda di equa riparazione propostadalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione alla irragionevole durata dellaNumero registro generale 24439/2024Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 9281/2026Data pubblicazione 13/04/2026procedura fallimentare a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallitacon sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), chiusa ex art. 118, comma 1, n. 3, l.f. condecreto depositato il 22.1.2021 e nell’ambito della quale il suo credito erastato ammesso al passivo per l’importo di euro 23.995,21. Il giudicemonocratico aveva riconosciuto alla detta società l’importo complessivo dieuro 10.440,00, pari ad euro 450,00 per i primi tre anni, ad euro 540,00dal quarto al settimo anno e ad euro 630,00 per gli anni successivi alsettimo.2. La Corte d’appello di Napoli rigettava l’opposizione, affermando che puòritenersi “irrisoria” esclusivamente la pretesa che si presentioggettivamente irrilevante sul piano economico e, comunque, inferiore ai500 euro (laddove, nel caso di specie, il credito ammesso al passivofallimentare ammontava ad euro 23.995,21), che la locuzione “valutataanche in relazione alle condizioni personali della parte”, contenuta nell’art.2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, consentiva, di contro, al giudicedell’equa riparazione di considerare “soggettivamente non irrisoria” lapretesa oggettivamente molto modesta e che tale disposizione esclude ildiritto all’indennizzo nel solo caso di giudizio presupposto di caratterebagatellare in cui la posta in gioco è oggettivamente di minima entità.3. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il Ministero dellaGiustizia sulla base di un unico motivo, cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA].p.a. e questa Corte, con ordinanza n. 29991 del 20.11.2024, rigettava ilricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, che liquidava in euro 1.300,00 per compensi, oltre ad euro200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%;condannava altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.(essendo stata la causa decisa all’esito di una proposta di definizioneaccelerata ex art. 380-bis c.p.c.), al pagamento a favore della partecontroricorrente di una somma ulteriore di euro 1.300,00 equitativamentedeterminata, nonché – ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - della sommadi euro 600,00 in favore della Cassa delle Ammende.4. Con ricorso del 22.11.2024, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dellaNumero registro generale 24439/2024Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 9281/2026Data pubblicazione 13/04/2026Groupe [OSCURATO:SOCIETA]., chiedeva la correzione della suddetta ordinanzanella parte in cui non aveva disposto, nonostante egli ne avesse fattoespressa richiesta nelle conclusioni del controricorso per cassazione, ladistrazione in suo favore delle spese processuali, essendosene dichiaratoanticipatario.5. Il ricorso merita di essere accolto, alla luce del principio, ormaiconsolidato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010; conf. Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 293 del 10/01/2011, Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n.8578 del 11/04/2014, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del17/05/2017, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024), secondocui, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzidi impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi comedomanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea conil disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama peril caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore peronorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionaledella ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità loscopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è unrimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti dellepronunce della Corte di cassazione.Nel caso di specie, risulta che effettivamente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],quale difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avesse formulato, nelleconclusioni del controricorso per cassazione, espressa richiesta volta adottenere l’attribuzione in suo favore delle spese processuali per fattaneanticipazione.In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese propostadal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazionelegislativa, è, dunque, costituito dal procedimento di correzione degli errorimateriali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi diNumero registro generale 24439/2024Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 9281/2026Data pubblicazione 13/04/2026impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi comedomanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea conil disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. — che ad essa si richiamaper il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensoreper onorari e spese —, consente il migliore rispetto del principiocostituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce conmaggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titoloesecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anchenei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578).Deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui aldispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n.10203; 17/09/2013, n. 21213). P.Q.Mdispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 29991/2024,depositata il 20.11.2024, sia corretto:a) inserendo nel dispositivo, dopo le parole «nella misura del 15%», l’inciso«con attribuzione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.,dichiaratosene anticipatario».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma delsecondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c..Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]